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730 e precompilato 2026: le principali novità

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Il Modello 730/2026 recepisce alcune novità rilevanti collegate alla riforma fiscale, all’aggiornamento delle detrazioni e a una gestione più ampia delle informazioni da indicare in dichiarazione. Le principali modifiche riguardano la conferma dell’IRPEF a tre scaglioni, il nuovo assetto del cuneo fiscale e delle detrazioni da lavoro dipendente, il ridisegno delle regole sui familiari a carico, oltre ad alcune innovazioni che interessano il quadro T e la gestione di specifiche fattispecie come le cripto-attività. Sul piano operativo, emerge anche la tendenza a una dichiarazione sempre più semplificata e precompilata, con l’obiettivo di rendere più agevole la compilazione per il contribuente.

Immagine rappresentativa del servizio 730
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Redditi di lavoro dipendente

IRPEF 2026: aliquote, detrazione e misure per i lavoratori dipendenti

Nel modello 730/2026, relativo ai redditi 2025, restano le tre aliquote IRPEF e la detrazione base per lavoro dipendente sale a 1.955 € per i redditi fino a 15.000 €. Per ridurre il cuneo fiscale sono inoltre previste due misure distinte: una somma esente per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 € e un’ulteriore detrazione per chi supera 20.000 € ma non 40.000 €.

Le aliquote IRPEF restano al 23%, 35% e 43%.

Il reddito complessivo assoggettato a IRPEF continua a essere suddiviso nei seguenti scaglioni:

  • 23% fino a 28.000 €;
  • 35% tra 28.000 e 50.000 €;
  • 43% oltre 50.000 €.

La detrazione per lavoro dipendente aumenta fino a 1.955 €.

Per i redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 €, l’importo della detrazione prevista dall’art. 13 del TUIR passa da 1.880 € a 1.955 €. L’aumento consolida una soglia di esenzione effettiva pari a circa 8.500 € per i lavoratori dipendenti:
  • per i rapporti di lavoro che coprono l’intero anno, l’imposta lorda può essere interamente assorbita dalla detrazione fino a circa 8.500 € di reddito;
  • nel 730/2026 la detrazione viene ricalcolata in base al reddito complessivo e al periodo di lavoro, con eventuale conguaglio del 730 rispetto a quanto riconosciuto dal sostituto d’imposta.

Fino a 20.000 € di reddito complessivo spetta una somma che non concorre al reddito.

La Legge di Bilancio 2025 riconosce ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 € una somma che non concorre alla formazione del reddito. L’importo si calcola applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale determinata sulla base del reddito di lavoro rapportato all’intero anno:

  • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non supera 8.500 €;
  • 5,3% se il reddito è sopra 8.500 € e fino a 15.000 €;
  • 4,8% se il reddito è sopra 15.000 € e fino a 20.000 €.

La percentuale dipende dal reddito di lavoro dipendente annualizzato, mentre il calcolo della somma si effettua sul reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito. Il reddito complessivo, invece, serve a verificare il limite massimo di 20.000 € per accedere alla misura.

Esempio: con 16.000 € di reddito di lavoro dipendente riferito all’intero anno si applica il 4,8%. La somma spettante è quindi pari a 768 € (16.000 × 4,8%), purché il reddito complessivo non superi 20.000 €.

Nel 730/2026 la somma viene verificata sulla base dei redditi effettivi: se è stata riconosciuta in misura errata dal datore di lavoro, il conguaglio può determinare un credito oppure il recupero dell’importo non spettante.

Tra 20.000 € e 40.000 € di reddito complessivo spetta un’ulteriore detrazione IRPEF.

La seconda misura non è una somma esente, ma una detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro. Spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 € e non superiore a 40.000 €:
  • oltre 20.000 € e fino a 32.000 €, l’ulteriore detrazione è pari a 1.000 €;
  • oltre 32.000 € e fino a 40.000 €, l’importo diminuisce secondo la formula 1.000 × (40.000 − reddito complessivo) / 8.000 e si azzera oltre 40.000 €.

Il 730/2026 ricalcola la detrazione sulla base del reddito complessivo e del periodo di lavoro effettivi. Il conguaglio può quindi riconoscere la quota non fruita oppure recuperare quella ricevuta senza averne diritto.

Nucleo familiare

Familiari a carico nel 730/2026: figli, ascendenti e limiti di reddito

Dal periodo d’imposta 2025 cambiano i soggetti per i quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione per figli è riconosciuta, in via ordinaria, dai 21 anni fino al compimento dei 30 anni; per i figli con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992 non è previsto un limite massimo di età. Per gli altri familiari, la detrazione è circoscritta agli ascendenti conviventi.

La detrazione per figli spetta dai 21 anni fino a prima dei 30 anni.

Nel 730/2026 la detrazione per figli a carico prevista dall’art. 12 del TUIR spetta per:
  • figli di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni, se rispettano il limite di reddito previsto per essere considerati fiscalmente a carico;
  • figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992, se fiscalmente a carico.

Per i figli senza disabilità che hanno compiuto 30 anni non spetta più la detrazione per figli a carico. Ciò non significa, però, che debbano sempre essere esclusi dal prospetto: se rispettano i limiti reddituali, i loro dati possono ancora essere necessari per riconoscere specifiche detrazioni e deduzioni relative alle spese sostenute nel loro interesse.

Per i figli di età inferiore a 21 anni non spetta la detrazione per figli a carico, sostituita dall’Assegno unico e universale. I figli devono comunque essere indicati nel prospetto quando ciò è necessario per attribuire le detrazioni o le deduzioni relative alle spese sanitarie, alle spese universitarie o alle spese per asilo nido, quando ricorrono i requisiti previsti.

Esempio: per un figlio di 31 anni senza disabilità e con reddito entro la soglia prevista non spetta la detrazione di 950 € per figlio. Possono tuttavia restare detraibili o deducibili le spese sostenute nel suo interesse, quando la singola agevolazione lo consente.

I limiti di reddito restano pari a 4.000 € o 2.840,51 €.

Un familiare è considerato fiscalmente a carico se il suo reddito complessivo annuo non supera:
  • 4.000 € per i figli di età non superiore a 24 anni;
  • 2.840,51 € per i figli di età superiore a 24 anni e per gli altri familiari.

Dal periodo d’imposta 2025 la detrazione prevista dall’art. 12 del TUIR per gli altri familiari spetta soltanto per gli ascendenti conviventi, come genitori e nonni, che rispettano il limite di reddito. Fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore non danno più diritto a questa specifica detrazione.

Il prospetto dei familiari a carico distingue pertanto:
  • gli ascendenti conviventi, per i quali può spettare la detrazione per carichi di famiglia;
  • gli altri familiari, da indicare quando necessario per fruire delle detrazioni o deduzioni relative a specifiche spese sostenute nel loro interesse.

L’implicazione è che nel 730/2026 non spetta più la detrazione per carichi di famiglia relativa, ad esempio, a un fratello o a un suocero. Restano applicabili soltanto le agevolazioni che ammettono espressamente le spese sostenute per tali familiari e per le quali ricorrono tutti i requisiti previsti.

Cripto-attività

Quadro T del 730/2026: nuovi righi T118 e T119 per il valore normale

Nel 730/2026, relativo ai redditi 2025, il Quadro T per le cripto-attività contiene la nuova Sezione X – Cripto-attività: valutazione al valore normale. I righi T118 e T119 sono destinati alla rideterminazione del valore fiscale delle cripto-attività e ai dati dell’imposta sostitutiva collegata.

La sezione interessa chi si è avvalso della possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle cripto-attività al 1° gennaio 2025. Nel modello devono essere indicati il valore rideterminato, l’imposta dovuta e, quando prevista, la rateizzazione.

L’implicazione è che la rideterminazione non resta un calcolo esterno alla dichiarazione: il contribuente deve rappresentarla nel Quadro T secondo le istruzioni del modello. Il valore normale è determinato secondo l’art. 9 del TUIR e riguarda le cripto-attività richiamate dall’art. 67, comma 1, lett. c-sexies, del TUIR.

Sezione X T118 + T119
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