I motivi per i quali le Amministrazioni pubbliche possono rifiutare una fattura elettronica sono stati specificati con il D.M. 24.8.2020 n. 132, proprio per evitare rigetti impropri.
A partire dal 6.11.2020, il rifiuto potrà avvenire solo per queste
5 cause:
- fattura elettronica riferita ad un'operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ovvero del Codice Unico di Progetto (CUP), se previsto il riporto degli stessi in fattura;
- omessa o errata indicazione del Codice di repertorio di cui al D.M. 21.12.2009, se previsto il riporto dello stesso in fattura;
- omessa o errata indicazione del Codice di Autorizzazione di Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo, se previsto il riporto degli stessi in fattura;
- omessa o errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale dell'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni e degli enti locali.
Come deve avvenire il rigetto
In presenza di una delle cause sopra indicate, la singola Amministrazione pubblica potrà rifiutare la fattura pervenutale tramite SdI.
Inoltre:
- la notifica di rifiuto deve riportare la causa del rifiuto (come da D.M. all’articolo 1, comma 3);
- se l’errore riscontrato può essere corretto con una nota di variazione, tale errore non potrà giustificare il rifiuto. Come previsto dallo stesso decreto: “nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26" del D.P.R. n. 633/72.
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