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    <title>Domande frequenti</title>
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    <description><![CDATA[Archivio delle domande più frequenti con relative risposte suddivise per argomento: per chiarire i dubbi ricorrenti sulle modalità di utilizzo di un prodotto/servizio. Uno strumento indispensabile per ottimizzare i tempi del proprio lavoro!]]></description>
    <language>it-it</language>
    <copyright>OPEN Dot Com</copyright>
    <webMaster>hostmaster@opendotcom.it (OPEN Dot Com)</webMaster>
    <pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:32:00 +0100</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 15:52:10 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Dot Com - Domande frequenti</title>
      <link>https://www.opendotcom.it</link>
      <description>OPEN Dot Com Spa</description>
    </image>
    <item>
      <id>18094</id>
      <title>Cosa significa essere Soggetto incaricato di CAF Do.C.?</title>
      <description><![CDATA[<h2>Definizione, chi può diventarlo e benefici</h2>
<p>
    Informazioni per i professionisti che vogliono ampliare l'offerta di
    servizi, acquisendo nuove competenze e aumentando il fatturato
</p>
<p>
    I Soggetti incaricati di CAF Do.C. sono professionisti abilitati a fornire i servizi del CAF ai cittadini. Il CAF (Centro di Assistenza Fiscale) offre i servizi concernenti il modello 730, le dichiarazioni RED, ISEE, le Prestazioni assistenziali e il modello Redditi Persone Fisiche precompilato.
</p>

Diventare <strong>Soggetto incaricato  di CAF Do.C.</strong> offre al professionista significative <strong>opportunità</strong>:
<ul class="dotcom">
    <li>
        <strong>ampliare la propria clientela</strong>: offrire i servizi CAF
        permette di  intercettare un nuovo bacino di utenza, composto da
        cittadini che necessitano  di assistenza in materia fiscale e
        previdenziale;
    </li>
    <li>
        <strong>aumentare il fatturato</strong>: i servizi CAF generano nuovi
        ricavi per  il commercialista, che può applicare tariffe competitive in
        base al mercato di  riferimento;
    </li>
    <li>
        <strong>diversificare l'offerta:</strong> essere Soggetto incaricato del
        CAF  permette di diversificare i servizi offerti dallo studio, ampliando
        il  ventaglio di competenze e rafforzando la propria posizione sul
        mercato;
    </li>
    <li>
        <strong>acquisire nuove competenze:</strong> il  professionista ha
        l'opportunità di acquisire nuove competenze in materia di  prestazioni
        previdenziali e assistenziali, ampliando il proprio bagaglio
        professionale.
    </li>
</ul>

<div class="text-center">
<a class="btn bkgpro-arancione text-bianco" href="https://www.opendotcom.it/abilitazioni/caf-adesione.aspx?req_id=730&amp;Cod=ADE730&amp;method=AderisciCaf" title="Abilitazione a Soggetto incaricato">Aderisci</a> 
oppure 
<a class="btn" href="https://www.opendotcom.it/aspx/contatti.aspx?req_id=contatti&amp;servId=1047&amp;argId=1308" title="Contattaci">Contattaci</a>
</div>

<h3>Chi può diventarlo</h3>

Possono diventare Soggetti  incaricati:
<ul>
    <li>
        <strong>Commercialisti:</strong> iscritti all'Albo dei Dottori
        Commercialisti e degli Esperti Contabili;
    </li>
    <li>
        <strong>Consulenti del lavoro:</strong> iscritti all’Albo dei Consulenti
        del Lavoro.
    </li>
</ul>
<p>
    che abbiano effettuato <strong>l’iscrizione  on line gratuita</strong> a CAF
    Do.C. e sottoscritto lo specifico contratto di collaborazione  (<a href="javascript:__doPostBack('StampaFacsimileScrittura', 'SOGG_INC');" title="Fac-simile scrittura privata Soggetto incaricato">fac-simile scrittura
    privata</a>), la cui durata è a tempo indeterminato.
</p>
<p>
    L’iscrizione gratuita si  perfeziona in pochi passaggi e richiede la
    produzione di un numero limitato di  documenti (vedi paragrafo Obblighi del
    Soggetto incaricato).
</p>

<p>Se non sei Commercialista o Consulente del Lavoro, contattaci per aderire a IPS Dot Com allo 0171 700700 o apri una <a href="https://www.opendotcom.it/aspx/contatti.aspx?req_id=contatti&amp;servId=1047&amp;argId=1777" title="Assistenza 730">richiesta di assistenza</a>.</p>

<div class="text-center">
<a class="btn" href="javascript:__doPostBack('StampaFacsimileScrittura', 'SOGG_INC');" title="Fac-simile scrittura privata Soggetto incaricato">Fac-simile scrittura
    privata</a>
</div>

<h3>Benefici</h3>
<ul class="dotcom">
    <li>
        <strong>Riconoscimento professionale:</strong> diventare Soggetto
        incaricato di CAF  Do.C. è un riconoscimento professionale che accresce
        la reputazione dello  Studio. CAF Do.C., infatti, è attivo da oltre 25
        anni ed è il riferimento di  16.000 Dottori Commercialisti che gli
        riconoscono la loro fiducia in funzione  delle qualità del servizio che
        possono a loro volta offrire ai clienti;
    </li>
    <li>
        <strong>Formazione continua:</strong> CAF Do.C. offre ai propri Soggetti
        incaricati  formazione continua e aggiornamento costante sulle normative
        fiscali e  previdenziali, garantendo la massima competenza nel settore;
    </li>
    <li>
        <strong>Convenzioni e accordi:</strong> CAF Do.C. stipula convenzioni e
        accordi  con enti pubblici e privati, offrendo ai propri Soggetti
        incaricati  l'opportunità di ampliare la gamma di servizi offerti alla
        clientela, come  quelli di Patronato;
    </li>
    <li>
        <strong>Supporto e assistenza:</strong> CAF Do.C. mette a disposizione
        dei propri  Soggetti incaricati un team di esperti per fornire supporto
        e assistenza  operativi e in caso di dubbi o questioni complesse di
        secondo livello;
    </li>
    <li>
        <strong>Riconoscimento</strong> per l’attività svolta: CAF Do.C.  si
        riserva la facoltà di prevedere un vantaggio economico a favore del
        Soggetto  incaricato rendendolo noto secondo le modalità previste nella
        scrittura privata.
    </li>
</ul>

In particolare, per quanto  riguarda il <strong>servizio 730</strong>, essere Soggetti incaricati di CAF Do. C. offre  i seguenti benefici:
<ul>
    <li>
        <strong>servizio gratuito</strong>;
    </li>
    <li>
        <strong>compilativo 730</strong> fornito gratuitamente;
    </li>
    <li>
        <strong>nessun vincolo di installazione del software</strong>di CAF
        Do.C.,  perché il CAF acquisisce i file telematici ministeriali generati
        da qualsiasi  software di mercato;
    </li>
    <li>
        <strong>nessun vincolo</strong> di esclusiva;
    </li>
    <li>
        <strong>assistenza qualificata</strong> sia tecnica che normativa di
        secondo  livello;
    </li>
    <li>
        <strong>esito immediato</strong> delle dichiarazioni inviate;
    </li>
    <li>
        <strong>controllo immediato</strong> degli errori rilevati;
    </li>
    <li>
        apposizione del <strong>visto di conformità</strong> e
        <strong>
            tutti  gli adempimenti
        </strong>
        derivanti dall’assistenza fiscale prestata
        <strong>
            a  carico di CAF Do.C.;
        </strong>
    </li>
    <li>
        servizio <strong>Certificazioni Uniche (CU) gratuito</strong>.  Consulta
        i
        <a href="https://www.opendotcom.it/cud/" title="Listino delle Certificazioni Uniche">
            dettagli
        </a>
        ;
    </li>
    <li>
        <strong>retrocessione</strong> per ogni dichiarazione trasmessa e
        pagata dall'Agenzia delle Entrate.
        <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/?mp=1" title="Calcola il compenso 730">
            Verifica quale importo ti spetta
        </a>
        ;
    </li>
    <li>
        <strong>premi e sconti aggiuntivi</strong> riservati ai colleghi e agli
        studi più  fedeli al servizio, in base agli anni di collaborazione.
    </li>
</ul>

<h3>Obblighi e  responsabilità</h3>
I pochi obblighi previsti per il Soggetto incaricato di CAF Do.C. sono:
<ul>
    <li>
        <strong>l'iscrizione a CAF Do.C.:</strong> il professionista deve
        iscriversi  gratuitamente a CAF Do.C.
    </li>
    <li>
        <strong>
            la sottoscrizione del contratto di collaborazione (Scrittura  privata),
        </strong>
        upload della scrittura, documento di identità del legale rappresentante
        e tesserino di iscrizione all’albo del professionista responsabile;
    </li>
    <li>
        <strong>l'impegno</strong> ad improntare l’attività alle disposizioni di
        legge e ad  utilizzare strumenti operativi e metodologie di lavoro
        conformi a quelli  definiti nelle convenzioni via via in vigore e da CAF
        Do.C., rimanendo  esclusivi responsabili verso quest'ultimo del corretto
        svolgimento di tali  attività, della correttezza e della tempestività
        del rilevamento e della  trasmissione dei dati allo stesso ;
    </li>
    <li><strong>l'osservanza delle specifiche prescrizioni</strong> per servizio (730, RED, ISEE, Prestazioni assistenziali, modello Redditi Persone Fisiche precompilato), come riportato nella 
        <a href="javascript:__doPostBack('StampaFacsimileScrittura', 'SOGG_INC');" title="Fac-simile scrittura privata Soggetto incaricato">Scrittura
    privata</a>.
    </li>
</ul>
<p>
    Il Soggetto incaricato svolge le sue attività in nome e  per conto di
    <strong>CAF Do.C.</strong>, che è quindi
    <strong>
        diretto responsabile
    </strong> 
    nei  confronti dell’<strong>Agenzia delle Entrate,</strong> dell’<strong>INPS,</strong> degli <strong>Enti 
    erogatori,</strong> nonché dei <strong>contribuenti,</strong> ovvero degli
    utenti nel  beneficio delle prestazioni agevolate, in relazione ad eventuali
    contestazioni  e/o sanzioni e/o richieste di risarcimento derivanti
    dall’esecuzione del  servizio di assistenza fiscale, previdenziale ed
    assistenziale svolto dal Soggetto incaricato.
</p>

Per  questo i <strong>Soggetti incaricati</strong> sono <strong>responsabili</strong>:
<ul>
    <li>
        della <strong>corretta e puntuale applicazione</strong> delle
        disposizioni  che regolano i singoli servizi, con riferimento a quanto
        definito nella  scrittura privata nelle disposizioni di legge o
        regolamentari, nonché nelle  istruzioni operative e applicative definite
        da CAF Do.C., sulla base delle  convenzioni via via in vigore e alle
        indicazioni ricevute dagli Enti;
    </li>
    <li>
        <strong>
            della corretta e puntuale attività di accoglienza, consulenza,
            supporto ed informazione nei confronti dei cittadini;
        </strong>
    </li>
    <li>
        della <strong>verifica formale e sostanziale</strong> della
        corrispondenza  tra quanto riportato nella modulistica firmata dal
        richiedente/dichiarante ed i  dati trasmessi;
    </li>
</ul>
<p>
    Gli <strong>obblighi  di CAF Do.C.</strong> nei confronti dei Soggetti
    incaricati sono dettagliati nella  Scrittura Privata.
</p>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/generico-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-red/" dotcom:id="5" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-red.jpg">Modello RED</category>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/varie/" dotcom:id="23" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/dot-com.jpg">Dot Com</category>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/" dotcom:id="81" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/prestazioni-assistenziali.jpg">Prestazioni assistenziali</category>
      <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 09:28:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/varie/faq/soggetto-incaricato/18094</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/varie/faq/soggetto-incaricato/18094?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>10322</id>
      <title>730 - Abilitazione</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Chi può inviare i 730 tramite CAF Do.C.? Come faccio ad abilitarmi all’invio?</h2></summary>
Il servizio è riservato a:<ul>
<li>Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro; 
</li><li>studi associati in cui partecipi almeno un professionista tra quelli indicati sopra;
</li><li>società di servizi in cui partecipi almeno un professionista tra quelli indicati sopra.</li></ul>

Gli altri Organismi o i professionisti non precedentemente indicati dovranno preventivamente ottenere l’autorizzazione da CAF Do.C.
L’adesione è eseguibile dal sito e comporta la sottoscrizione di una <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/index.aspx">Scrittura privata</a> che definisce e riassume i termini del servizio e che potrà essere consultata in qualsiasi momento.<br />
Il professionista che presta l’assistenza fiscale in nome e per conto di CAF Do.C. diventa <a href="https://www.opendotcom.it/abilitazioni/caf-adesione.aspx?req_id=730&amp;Cod=ADE730">Soggetto incaricato</a>.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Aderendo come Soggetto incaricato CAF Do.C. sono obbligato ad utilizzare il vostro software compilativo?</h2></summary>
No, non c’è nessun vincolo di installazione e di utilizzo del nostro software Compilativo. Può utilizzare un altro programma purché generi un file telematico in formato ministeriale.
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 17:21:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-abilitazione/10322</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-abilitazione/10322?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>961</id>
      <title>730 - Compensi</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Viene erogato un compenso per l’invio dei modelli 730? Se sì, quanto?</h2></summary>
I compensi variano in base al numero e al tipo di dichiarazioni inviate; è possibile consultare l’apposita tabella riassuntiva disponibile nella pagina dei <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/listino.aspx">"Vantaggi economici”</a>.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Da quando è possibile chiedere l’accredito derivante dai 730?</h2></summary>
I compensi saranno riconosciuti l'anno successivo a quello di campagna a condizione che il Soggetto incaricato abbia trasmesso almeno il 50% delle dichiarazioni inviate nella campagna precedente. <br />La richiesta potrà essere effettuata compilando il Modulo di richiesta accredito esclusivamente nel periodo dal 5 ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo.<br />
Per maggiori informazioni consultare la pagina <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/listino.aspx">Vantaggi economici</a>.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Per cosa può essere utilizzato l’accredito sul Conto OPEN?</h2></summary>
Il credito presente sul conto OPEN può essere utilizzato per acquistare tutti i servizi e prodotti presenti sul catalogo on-line, ad eccezione delle ricariche del conto OPEN.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>È ancora possibile accreditare l’importo degli anni precedenti?</h2></summary>
Siccome i compensi vengono riconosciuti l'anno successivo a quello di campagna è possibile chiedere solo il compenso per l’anno precedente.&nbsp;Per casi particolari contattare gli operatori CAF Do.C. allo 0171 700700
interno 1.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Posso chiedere l’accredito se il Conto OPEN è in negativo?</h2></summary>
L’accredito non è possibile: è necessario effettuare una ricarica e riportare il saldo in positivo.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>La somma dell’accredito devo indicarla manualmente? Da quando faccio la richiesta quanto tempo passa prima che riceva l’accredito?</h2></summary>
I compensi verranno corrisposti in una delle seguenti modalità, alternative tra di loro, a scelta del Soggetto incaricato:<ul> 
<li>con accredito delle somme sulla voce Tariffe del Conto OPEN; 
</li><li>con accredito delle somme sulla voce Diritti del Conto OPEN; 
</li><li>in denaro.</li></ul> 
I compensi corrisposti in Diritti o denaro saranno pari ai 2/3 del corrispondente importo riconosciuto in Tariffe. <br />
Il sistema indica in automatico l’importo che verrà accreditato sul conto a seconda del numero di dichiarazioni retribuite dall’Agenzia delle Entrate&nbsp;della tipologia di dichiarazione gestita
(precompilata integrata, modificata, accettata oppure non precompilata)&nbsp;e della scelta di accredito che si è effettuata. Tale accredito viene effettuato in tempo reale sul conto OPEN dopo aver terminato la procedura di richiesta.<br />
In caso invece si scelga di ricevere l’accredito in denaro la fattura è già precompilata con pagamento 30 giorni data fattura.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Dove posso trovare la Certificazione Unica relativa ai compensi da voi pagati per l’invio dei modelli 730 e ISEE?</h2></summary>
La Certificazione Unica è disponibile all’interno della cartella Documenti sul sito nella propria area riservata: previa autenticazione, selezionare il proprio “nome cognome” in alto a centro pagina e quindi “Documenti”.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Cosa devo fare dopo aver fatto richiesta? Quanto tempo passa prima che i compensi siano disponibili?</h2></summary>
Dopo aver completato la richiesta dal sito, sarà necessario trasmettere regolarmente la fattura elettronica tramite il proprio canale consueto; i dati necessari saranno disponibili al termine della richiesta. Solo dopo che ci sarà pervenuta la fattura tramite il canale SDI potremo procedere all’accredito delle somme. <br /><br />
Coloro che non hanno obbligo di fatturazione elettronica, dovranno segnalarlo, insieme al numero e alla data fattura, nel corso della procedura di richiesta. Al termine, sarà subito visibile l’accredito su conto OPEN; se invece è stato scelto l’accredito in denaro sarà disponibile entro 30 gg.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Se non ho ancora il Conto OPEN attivo per chiedere i compensi del 730 quale conto devo acquistare sul negozio virtuale?</h2></summary>
Il Conto OPEN è attivabile sul sito <a href="https://www.opendotcom.it/prepagato/">www.opendotcom.it</a>, previa autenticazione, selezionando Conto OPEN - RICARICA IL CONTO; è possibile selezionare indistintamente Ricarica Conto OPEN (Conto unico e Tariffe) o Ricarica Conto OPEN (Diritti), e scegliere su quale tipo di conto accreditare il compenso.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>È possibile versare la somma su un altro Conto OPEN?</h2></summary>
No, l'accredito è possibile solo sul Conto OPEN del soggetto che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni 730.&nbsp;Per casi particolari contattare gli operatori CAF Do.C. allo 0171 700700
interno 1.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Dove posso trovare la Certificazione Unica relativa ai compensi da voi pagati per l’invio dei modelli 730 e ISEE?</h2></summary>
La Certificazione Unica è disponibile all’interno della cartella Documenti sul sito nella propria area riservata: previa autenticazione, selezionare il proprio “nome cognome” in alto a centro pagina e quindi “Documenti”.
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:00:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-compensi/961</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-compensi/961?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>10560</id>
      <title>730 - Presentazione</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Nel caso di conviventi di unioni civili o di fatto, nel frontespizio del modello 730 (o del modello REDDITI) di uno dei contribuenti va indicato il codice fiscale del convivente? In caso positivo, è necessario un termine temporale relativo all'inizio della convivenza (esempio conviventi di fatto da almeno 3 anni come riportato in un certificato di stato di famiglia) per l'indicazione del codice fiscale?</h2></summary>
La legge Cirinnà (L. 76/2016) ha regolamentato due nuovi istituti giuridici:<ul>
<li>quello delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
</li><li>quello della convivenza all’<b>Anagrafe</b> (tra persone di sesso identico o di sesso diverso).</li></ul>
Tale disposizione normativa ha dei riflessi sulle dichiarazioni dei redditi.<br />
In particolare per il modello 730 <b>solo</b> in presenza di UNIONI CIVILI (e NON PER LE CONVIVENZE DI FATTO) è possibile predisporre la dichiarazione congiunta e indicare nel prospetto dei familiari a carico il partner dell’unione civile se questo non ha un reddito complessivo superiore a 2.841,50 per l’anno di imposta precedente.<br />
La condizione di unione civile può essere autocertificata dai soggetti interessati o documentata con la certificazione rilasciata dall’ufficiale comunale all’atto dell’unione medesima.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Ho presentato un modello Redditi 2025 integrativo a favore per un contribuente, a gennaio 2026. Il suddetto modello Redditi 2025 integrava il modello 730/2025 anno 2024. Il credito in eccesso risultante dalla suddetta dichiarazione in quale rigo deve essere indicato nel modello 730 dell’anno in corso? Il credito in eccesso potrà essere rimborsato al contribuente in sede di modello 730/2026?</h2></summary>
Il credito in eccesso risultante dalla precedente dichiarazione deve essere indicato nel rigo F3 del quadro F. Il credito potrà essere rimborsato con la presentazione del modello 730/2026.<br />
Il D.L. 193/2016 ha stabilito che il contribuente che presenti la dichiarazione integrativa <b>oltre la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo</b>, può utilizzare il maggior credito d'imposta in compensazione dei debiti maturati <b>a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa</b>.<br />
Tale disposizione riguarda solo il credito che deriva dalla presentazione di una dichiarazione integrativa oltre il termine del periodo di imposta successivo. 
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Ho sentito dire che quest’anno è stata ampliata la platea dei soggetti che possono utilizzare il Modello 730 ma non ho ben capito a chi si riferisce.</h2></summary>
Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:<ul>
<li>per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;
</li><li>per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
</li><li>assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
</li><li>per dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva (quadro M); </li><li>per dichiarare plusvalenze di natura finanziaria.</li></ul>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Contribuente con datore di lavoro italiano iscritto in AIRE nel febbraio 2025 quindi, residente in Svizzera dal 2025, ma con datore di lavoro italiano. Posso presentare 730? </h2></summary>
In questo caso non è possibile utilizzare il modello 730. A pagina 7 delle istruzioni si legge difatti che devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2026 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Vi sono delle novità per i soggetti che possono o non possono presentare il modello 730/2026?</h2></summary>
Come gli scorsi anni non possono presentare il modello 730 ma devono utilizzare il modello Redditi PF:

<li>i contribuenti che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti.</li><br />
Invece i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva non devono più presentare uil quadro RM del modello redditi in aggiunta al modello 730 ma dovranno compilare il nuovo rigo M37del modello 730.<br />
Resta l'obbligo di presentazione del quadro RM in aggiunta al modello 730 per dichiarare redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>La redazione del 730 in forma congiunta può essere effettuata anche dai contribuenti che contraggono matrimonio nell' anno in corso?</h2></summary>
Interpretando le istruzioni del Modello 730 sembra confermato che in caso di matrimonio avvenuto prima della presentazione del Modello 730, sia corretto utilizzare la forma congiunta. In effetti lo stato civile del contribuente deve essere quello alla data di presentazione del modello e non al 31 dicembre dell' anno precedente.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un socio di società di capitali iscritto all'INPS gestione commercianti, può presentare il Modello 730/2026?</h2></summary>
Il socio di società di capitali iscritto all'INPS gestione commercianti è tenuto a determinare i contributi dovuti in base alle risultanze del quadro RR del Modello Redditi Persone Fisiche. Atteso che tale quadro, a differenza del quadro RM non può essere inviato a parte compilando il Modello 730/2026, egli non potrà avvalersi di tale modello dichiarativo, ma dovrà utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche 2026.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno può presentare il Modello 730?</h2></summary>
La risposta è affermativa.<br />
I lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato per un periodo d'imposta inferiore all'anno possono presentare il Modello 730 tramite un CAF se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio
Altrimenti è possibile presentare il modello 730 senza sostituto d'imposta.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, può presentare il Modello 730?</h2></summary>
Il personale della scuola può presentare il Modello 730 ed indicare i dati del Sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio se il contratto di lavoro a tempo determinato dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.
In alternativa è possibile presentare il modello 730 anche in assenza del sostituto d'imposta.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>A causa del fallimento della ditta, un contribuente non ha ricevuto il modello CU per l'anno fiscale oggetto di dichiarazione, e ha consegnato un'autocertificazione nella quale dichiara i redditi percepiti. Tale documento è sufficiente al fine dell'elaborazione del Modello 730?</h2></summary>
Il modello CU non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.), pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall’assistenza fiscale dei CAF (Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20/04/2005, n. 15/E, risposta 3).
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente ha un credito da modello Redditi dell'anno precedente, indicato in compensazione nel quadro RX, derivante da contributi Inps (posizione attualmente chiusa ). È possibile riportare tale credito nel modello 730 di quest'anno? Se non è possibile, in che modo si può recuperare tale credito?</h2></summary>
Il credito INPS non può essere portato in detrazione nel modello 730. Una soluzione per poter recuperare il credito potrebbe essere quella di presentare un modello Redditi integrativo indicare tale credito Inps a rimborso nel quadro RX. In tal modo si potrebbe utilizzare il modello 730 nell'anno successivo.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un associato in partecipazione di solo lavoro può presentare il modello 730 considerando come Sostituto d'imposta l'associante?</h2></summary>
Il reddito derivante dal contratto di associazione in partecipazione di solo lavoro può essere dichiarato nel modello 730 (Quadro D, Rigo D3, codice 3). Il Sostituto d'imposta di associazione in partecipazione non può effettuare i conguagli; nel caso prospettato, pertanto, se non si possiedono redditi da lavoro dipendente non è possibile presentare il modello 730.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>A settembre dell'anno scorso ho perso il posto di lavoro, mi è sembrato di capire che posso comunque presentare il Modello 730, me lo confermate? Cosa devo fare?</h2></summary>
Anche in assenza di un sostituto d'imposta deputato ad effettuare le operazioni di conguaglio (es. datore di lavoro o ente pensionistico) se l'anno precedente sono stati percepiti redditi di pensione o di lavoro dipendente (come nel Suo caso), o alcuni redditi ad esso assimilati è comunque possibile presentare il modello 730.<br />
Ci si può avvalere di tale possibilità sia nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito, sia nel caso in cui emerga un debito.
Se dalla liquidazione emergerà un credito questo verrà rimborsato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, se invece la liquidazione dovesse chiudersi con un debito occorrerà versare le imposte mediante un modello F24.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>A livello sanzionatorio e di visto di conformità, tra il 730 precompilato ed il 730 ordinario, varia la responsabilità?</h2></summary>
Le responsabilità non variano: se il contribuente si rivolge ad un CAF o ad un professionista, questi soggetti apporranno il visto di conformità sul modello 730 sia che lo presentino come precompilato, a seguito dell’acquisizione della delega, con o senza modifiche e integrazioni, sia che presentino un modello 730 ordinario.<br />
Dunque il regime sanzionatorio non cambia ed il CAF o gli intermediari abilitati saranno comunque responsabili del contenuto delle dichiarazioni trasmesse telematicamente all’Age.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Chi ha solo distribuzioni di utili e fabbricati può presentare il modello 730 e quale quadro deve utilizzare?</h2></summary>
Come indicato dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2025 sono:<ul>
<li>pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
</li><li>persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
</li><li>soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
</li><li>sacerdoti della Chiesa cattolica;
</li><li>giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
</li><li>persone impegnate in lavori socialmente utili;
</li><li>lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.  Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:<ul>
<li>al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; 
</li><li>a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;</li></ul>
</li><li>personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2024 al mese di giugno dell’anno 2025;
</li><li>produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.</li></ul>
I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.<br />
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2025 hanno percepito:<ul>
<li>redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
</li><li>redditi dei terreni e dei fabbricati;
</li><li>redditi di capitale;
</li><li>redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
</li><li>redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
</li><li>alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.</li></ul>
Pertanto, nel caso di specie il contribuente dovrà presentare il modello Redditi e non il modello 730.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Ho un sostituto d’imposta ma non ha capienza per effettuare i conguagli, posso utilizzare il modello 730 senza sostituto?</h2></summary>
Dal 2024 i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ammessi all'utilizzo del Mod. 730, possono decidere  di presentarlo senza sostituto anche qualora abbiano un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 17:34:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-presentazione/10560</guid>
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    </item>
    <item>
      <id>17422</id>
      <title>730 - Frontespizio</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Quali sono le sanzioni in caso di dimenticanza della barratura nel frontespizio del modello 730 della casella "soggetto fiscalmente a carico di altri soggetti"? </h2></summary>
<p>La casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” è inserita nel 730 al fine di consentire al soggetto che presta assistenza fiscale di calcolare la deduzione complessivamente spettante in relazione agli oneri per previdenza complementare nei limiti dei redditi dichiarati.<br /> Generalmente la mancata indicazione di dati che non hanno incidenza sulle imposte non comporta l’applicazione di sanzioni. <br /> Questo tipo di errore potrebbe rientrare nelle irregolarità "meramente" formali (non sanzionabili), previste nello Statuto del contribuente, che prevede la non sanzionabilità a carico dell’interessato se il suo comportamento «si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta».<br /> La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 77/2001 indica che le sanzioni sono meramente formali se non ostacolano l'azione dell'ufficio.<br /> Se invece, prudenzialmente, si ritiene che la compilazione errata possa ostacolare l’attività di controllo da parte dell'Ufficio, allora si rientra nella fattispecie di sanzione formale, che consiste in un importo di 200 euro, ovviamente ravvedibile.</p>
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 17:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/frontespizio/17422</guid>
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    </item>
    <item>
      <id>5294</id>
      <title>Servizio offerto - Che cosa comprende il servizio offerto da OPEN per il Processo Civile Telematico?</title>
      <description><![CDATA[L’abilitazione al servizio comprende la fornitura del software Consolle CTU o <a href="https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/" title="PCT - Consolle Avvocato">Consolle Avvocato</a>, l’iscrizione al punto di accesso, l’attivazione di un indirizzo pec integrato nel programma (opzionale), l’assistenza tecnica e operativa necessarie per l’utilizzo del programma.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/pct-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/faq/che-cosa-comprende-il-servizio-offerto-da-open/5294]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/" dotcom:id="50" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/processo-civile-telematico.jpg">Processo Civile Telematico (PCT) - Consolle Avvocato e CTU</category>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/avvocati/" dotcom:id="294" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/processo-civile-telematico.jpg">Avvocati</category>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/ctu/" dotcom:id="295" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/processo-civile-telematico.jpg">CTU</category>
      <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 15:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/faq/che-cosa-comprende-il-servizio-offerto-da-open-per-il-pct/5294</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/faq/che-cosa-comprende-il-servizio-offerto-da-open-per-il-pct/5294?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>5295</id>
      <title>Servizio offerto - Come posso abilitarmi al servizio per il Processo Civile Telematico di OPEN?</title>
      <description><![CDATA[Per abilitarsi al servizio occorre seguire le indicazioni contenute nel presente  <a href="https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/manuali/guida-acquisto-e-attivazione-del-servizio/2968" target="_blank">manuale</a>.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/pct-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:cover>https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/processo-civile-telematico.jpg</dotcom:cover>
      <media:content url="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/processo-civile-telematico.jpg" />
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/faq/come-posso-abilitarmi-al-servizio-di-open/5295]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/" dotcom:id="50" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/processo-civile-telematico.jpg">Processo Civile Telematico (PCT) - Consolle Avvocato e CTU</category>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/avvocati/" dotcom:id="294" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/processo-civile-telematico.jpg">Avvocati</category>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/ctu/" dotcom:id="295" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/processo-civile-telematico.jpg">CTU</category>
      <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 15:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/faq/servizio-offerto-come-posso-abilitarmi-al-servizio-per-il-processo-civile-telematico-di-open/5295</guid>
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    </item>
    <item>
      <id>17421</id>
      <title>730 - Coniuge a carico</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>In quali casi va indicato tra i familiari a carico il coniuge separato legalmente?</h2></summary>
In caso di separazione il codice fiscale dell’ex coniuge non va indicato nel modello 730 nel campo relativo al coniuge ma, eventualmente, solo nel caso in cui conviva con il contribuente o se riceve dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, tra gli Altri Familiari.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Può essere considerata fiscalmente a carico del dichiarante il coniuge, titolare di un'impresa individuale, nel caso in cui nell'anno d'imposta precedente abbia realizzato una perdita d'esercizio e non abbia altri redditi?</h2></summary>
E' possibile considerare a carico il coniuge titolare di reddito complessivo inferiore al limite, anche se titolare di reddito d'impresa. Ovviamente per il coniuge non potrà essere redatto il modello 730 né in forma autonoma, né in forma congiunta.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>In quali casi è possibile considerare il coniuge a carico?</h2></summary>
In generale un familiare è considerato fiscalmente a carico se il suo reddito complessivo è inferiore a 2.840,51 euro,  indipendentemente dalla natura del reddito percepito nel periodo d'imposta.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Il coniuge che ha riscosso nell'anno d'imposta precedente una pensione Inps Inciv per complessivi 1.531,00 euro ed ha redditi di fabbricati per 1.434,00 euro può considerarsi familiare a carico del marito, tenuto conto che la pensione è esente da Irpef?</h2></summary>
La risposta è affermativa. I redditi esenti non rientrano nel calcolo del limite complessivo di reddito di un familiare per essere considerato fiscalmente a carico.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Ha avuto nel 2025 un reddito di euro 121.000 e quindi le detrazioni per familiari a carico si sono azzerate. Non avendo più diritto alle detrazioni non si è portato di detrazione le spese mediche della coniuge (che non possedeva redditi), mentre quelle dei figli.
A me pare che, nonostante l’azzeramento delle detrazioni, tali spese siano effettivamente rimaste a carico dell’assistito e quindi sia possibile detrarle. </h2></summary>
Le confermo che, anche se non si usufruisce della detrazione ex articolo 12 del Tuir per familiari a carico, le eventuali spese sostenute per loro conto possono essere detratte.
Ciò in quanto il prospetto dei familiari ha la duplice funzione di indicare la presenza di un familiare a carico e di ripartire la relativa detrazione.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Il coniuge che ha riscosso nel 2025 una pensione Inps Inciv per complessivi 1.531,00 euro ed ha redditi di fabbricati per 1.434,00 euro può considerarsi familiare a carico del marito, tenuto conto che la pensione è esente da Irpef? </h2></summary>
La risposta è affermativa. I redditi esenti non rientrano nel calcolo del limite complessivo di reddito di un familiare per essere considerato fiscalmente a carico.
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 11:00:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/coniuge-a-carico/17421</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/coniuge-a-carico/17421?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>18722</id>
      <title>730 - Figli a carico</title>
      <description><![CDATA[Possono essere considerati fiscalmente a carico i figli:
<ul>
<li>di età non superiore ai 24 anni;</li>
<li>che hanno posseduto un reddito uguale o inferiore a € 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili.</li>
</ul>
Resta fermo il limite di € 2.840,51 per figli con età superiore ai 24 anni, il coniuge e gli altri familiari a carico.


<details open="">
  <summary><h2>In quali casi devo compilare la casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente"?</h2></summary>
Nel modello 730 la casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente” va compilata nel caso in cui vi siano dei figli (indicati con il codice F o D nel prospetto dei familiari a carico) per i quali, in fase di preadozione, non si voglia indicare il codice fiscale al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>È obbligatorio inserire il figlio a carico al 100% sul genitore con il reddito più elevato?</h2></summary>
No, non è obbligatorio. Ai sensi della lettera c del comma 1 dell'articolo 12 del Tuir la detrazione nel modello 730 è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente ha tre figli, il primo non è più a carico in quanto ha un reddito superiore ai 2.840,51 euro. Posso indicare il secondo figlio con codice F1 nel quadro dei familiari a carico?</h2></summary>
La risposta è affermativa; il codice F1 va utilizzato per il figlio più vecchio tra quelli fiscalmente a carico. In questo caso il secondo figlio sarà indicato con F1.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>In caso di genitori conviventi non coniugati, la percentuale di detrazione per figli a carico come deve essere ripartita?</h2></summary>
Ai sensi dell'articolo 12 del DPR n. 917/86 (Tuir) in caso di genitori non coniugati occorre distinguere due casi:
<ul>
    <li>
        in caso di affidamento del figlio ad un solo genitore la detrazione 730
        spetta interamente al genitore affidatario, a meno che un diverso
        accordo ripartisca la detrazione nella misura del 50% o la attribuisca
        interamente al genitore che ha il reddito più elevato;
    </li>
    <li>
        in caso di affidamento congiunto o in mancanza di provvedimento di
        affidamento la detrazione 730 è ripartita al 50% tra i genitori, oppure se
        i genitori sono in accordo tra loro, l'intera detrazione spetta a
        quello dei due con il reddito più elevato. Si ricorda che la detrazione spetta solo se il figlio ha 21 anni o più.
    </li>
</ul>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente ha omesso di indicare nel modello 730 dell'anno precedente il codice fiscale dei figli nel quadro dei familiari a carico. I figli non sono a suo carico, ma a carico del coniuge. La situazione come può essere sanata? Il dato va comunque indicato in dichiarazione anche se i figli non sono a carico del contribuente?</h2></summary>
La situazione può essere sanata con la presentazione del <a href="https://www.opendotcom.it/modello-red/" title="Modello RED">Modello Redditi integrativo</a>. Si conferma che il codice fiscale dei figli a carico va comunque inserito anche se la percentuale di detrazione 730 è pari a zero.
</details>


<details open="">
  <summary><h2>Quali sono le condizioni per attribuire al primo figlio la detrazione del coniuge in mancanza di quest'ultimo? La detrazione al figlio spetta anche nel caso di coniugi divorziati o separati?</h2></summary>
Ai sensi dell'articolo 12 del Tuir si ha diritto per il primo figlio alla detrazione 730 prevista per il coniuge a carico quando l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato. La detrazione spetta in ogni caso solo per il primo figlio che abbia compiuto i 21 anni o più. 
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Per un bambino nato il primo mese dell'anno nella dichiarazione 730 al genitore spetta la detrazione per 12 o 11 mesi?</h2></summary>
Nella compilazione dei mesi a carico nel quadro "Coniuge e familiari a carico" i periodi inferiori al mese sono comunque considerati mese intero. Dal 2022, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 modifica l’articolo 12 del TUIR cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni. <br />
Pertanto il rigo relativo al figlio a carico andrà compilato indicando i seguenti dati:<ul>
<li>Col. 5 mesi a carico = 12;
</li><li>Col. 7 percentuale= indicare la percentuale di detrazione spettante.</li></ul>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente ha un figlio a carico minore di 3 anni, nella compilazione del quadro familiari a carico del Modello 730 quanti mesi devono essere indicati nella casella qualora il bambino sia nato a metà novembre?</h2></summary>
In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 modifica l’articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, non dovrà più indicare il numero di mesi  a carico per il minore di 3 anni e di conseguenza è stata eliminata la colonna "Minore di 3 anni" nella compilazione . <br />
Pertanto il rigo andrà compilato indicando i seguenti dati:<ul>
<li>Col. 5 mesi a carico = 12;
</li><li>Col. 7 percentuale = indicare la percentuale di detrazione spettante.</li></ul>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente extracomunitario residente in Italia ha un figlio a carico residente nel Paese d'origine senza codice fiscale italiano. Nel Modello 730 può usufruire della detrazione per figlio a carico? </h2></summary>
<p>
    Per beneficiare della detrazione nel Modello 730 è necessario indicare il codice fiscale dei familiari a carico.<br /> 
Pertanto i contribuenti extracomunitari residenti in Italia che vogliano fruire di detta detrazione devono, in ogni caso, chiedere l'attribuzione del codice fiscale dei familiari agli Uffici locali dell'<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home">Agenzia delle Entrate</a>.<br />
I dati per l'attribuzione del codice vengono rilevati dall'Ufficio, nel caso in cui i familiari risiedano in Italia, dal passaporto o dal permesso di soggiorno; se, invece, risiedono all'estero, da un'attestazione del consolato straniero (<a href="http://www.cafdoc.it/aspx/download.aspx?file=modello-730/Modello_730_circolare_ministeriale_55e_140601.pdf">Circolare Ministeriale n. 55/E del 14 giugno 2001</a>).<br />
Inoltre i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:</p><ul>
<li>documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
</li><li>documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
</li><li>documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.</li></ul>

In ogni caso la detrazione per figli a carico spetta solo per i figli con 21 anni o più.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Ho il caso di un cliente che ha un figlio a carico, il figlio ha 3 anni ed è sempre stato indicato nella dichiarazione con nome e cognome. A settembre il figlio ha acquisito anche il cognome della madre, pertanto, ha ottenuto di conseguenza anche un nuovo codice fiscale. Nella sezione dei famigliari a carico, è giusto che vada ad inserire i dati nuovi del figlio cancellando i dati vecchi o vanno indicati i due periodi (ante settembre e post settembre)? La variazione come da atto della prefettura è arrivata a settembre </h2></summary>
Occorre indicare l’ultimo codice fiscale rilasciato dall’Agenzia entrate.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>In presenza di più figli è possibile ripartire la detrazione al genitore con il reddito più elevato al 100% solo per alcuni di essi?</h2></summary>
L’attribuzione di detrazione per figli a carico (la detrazione spetta per i figli con 21 o più anni), al genitore con reddito più elevato, in presenza di più figli, deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa (CIRC 20/E, 13.5.2011).
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Ha avuto un reddito di euro 121.000 e quindi le detrazioni per familiari a carico si sono azzerate. Non avendo più diritto alle detrazioni non si è portato in detrazione le spese mediche della coniuge (che non possedeva redditi), mentre quelle dei figli.
A me pare che, nonostante l’azzeramento delle detrazioni, tali spese siano effettivamente rimaste a carico dell’assistito e quindi sia possibile detrarle. </h2></summary>
Le confermo che, anche se non si usufruisce della detrazione ex articolo 12 del Tuir per familiari a carico, le eventuali spese sostenute per loro conto possono essere detratte.
Ciò in quanto il prospetto dei familiari ha la duplice funzione di indicare la presenza di un familiare a carico e di ripartire la relativa detrazione.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Ma le detrazioni per figli a carico spettano ancora?</h2></summary>
Dal 2022 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico.
I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>È possibile detrarre le spese relative ad un’università svizzera sostenute da un contribuente per il proprio figlio (a carico)?</h2></summary>
Per le università private (e per quelle estere) l’importo detraibile non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Si veda il DM 7 dicembre 2023.
</details>]]></description>
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      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 17:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/figli-a-carico/18722</guid>
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    </item>
    <item>
      <id>8621</id>
      <title>730 - Quadro A - Terreni</title>
      <description><![CDATA[<p>Nel <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/istruzioni" title="Istruzioni e guida 730">modello 730 i redditi</a> derivanti dalla proprietà, usufrutto, affitto o conduzione dei terreni devono essere inseriti nel quadro A "Redditi dei terreni", in cui vanno riportati il reddito dominicale e/o agrario, il codice utilizzo, la percentuale e il periodo di possesso.<br />
Le informazioni presenti in questa sezione servono a <strong>calcolare l'imposta</strong> dovuta dal contribuente <strong>sui redditi</strong> da terreni sui quali non è già previsto il <a href="https://www.opendotcom.it/imu-software/guida.aspx" title="Guida sull'IMU">versamento dell’IMU</a>.</p>

<br />


<details open="">
  <summary><h2>Come deve essere effettuata la rivalutazione per i terreni nel quadro A?</h2></summary>
Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.
I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.<br />
Per gli anni 2024 e 2025 per i coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:<br />
<li>Fino a 10.000 euro 0%<br />
</li><li>Oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro:50%</li>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Come si dichiara ai fini Irpef un terreno edificabile?</h2></summary>
La disciplina dell’<b>Irpef</b> in materia di terreni fa riferimento ai criteri catastali. <br />
Pertanto fino a quando un <b>terreno</b> risulti dotato di redditi fondiari (dominicale e agrario) il possessore (proprietario o titolare di diritto reale di godimento) sarà tenuto a dichiarare l’immobile con riferimento ai valori catastali; qualora invece un <b>terreno</b> costituisca già un’area urbana, nel senso che la stessa risulti censita come categoria catastale F1, non andrà dichiarato alcun reddito, né dominicale né agrario, dato che le aree urbane rientrano nelle categorie cosiddette fittizie, cioè categorie alle quali non è associabile alcuna rendita catastale.<br />
In particolare, nel caso di terreno edificabile non coltivato, andrà indicato solo il reddito dominicale.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>In quali casi è possibile indicare nei casi particolari del quadro A il codice 2 - perdita per eventi naturali?</h2></summary>
Le condizioni per poter indicare la perdita per eventi naturali sono le seguenti:<ul>
<li>deve aversi la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo. Si deve aver riguardo alla realtà produttiva sussistente al momento dell'evento dannoso, anche se essa non risponde alle risultanze catastali. In concreto, gli accertamenti si riferiranno alla perdita di prodotto in rapporto alle qualità considerate ordinarie per le qualità e classi corrispondenti alla coltura effettiva, anche se questa non sia ancora stata riportata in catasto (secondo quanto previsto dalla circolare della direzione generale del catasto n. 34.35.902 del 21.9.1974);
</li><li>la perdita deve essere causata da eventi naturali quali, ad esempio, l'autocombustione, un fulmine ecc. e non da atti dolosi o colposi;
</li><li>la perdita deve essere misurata avuto riguardo al prodotto dell'intero fondo.</li></ul>
La denuncia per perdita dovuta ad eventi naturali va presentata all'Ufficio tecnico erariale entro il trimestre successivo a quello in cui l'evento si è verificato e può essere presentata anche da un'associazione di categoria. Se la data non è determinabile in modo esatto occorre che la denuncia sia presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto.<br />
In tal caso il reddito dominicale ed anche agrario, per espressa previsione dell'articolo 32 del TUIR, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'anno in cui l'evento si è verificato.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>In caso di un terreno agricolo affittato ad un coltivatore, cosa occorre indicare in dichiarazione?</h2></summary>
Possiamo distinguere due casi:<ul>
<li>Se il terreno è dato in affitto in regime legale di determinazione del canone il proprietario dovrà indicare sia il reddito dominicale sia il canone di affitto mentre l'affittuario dovrà dichiarare il reddito agrario.
Per il proprietario la tassazione effettiva avverrà sulla base del valore minore tra l'importo del canone e il reddito dominicale rivalutato.
</li><li>Se il terreno è dato in affitto in regime di libero mercato il proprietario dovrà dichiarare il reddito dominicale mentre l'affittuario dovrà dichiarare il reddito agrario.
Inoltre, nel caso in cui il terreno venga dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto (che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni) occorre indicare il codice 4 nella colonna 7 casi particolari. In tal caso sul reddito agrario e sul reddito dominicale non si applicherà la rivalutazione dell'80 e del 70% prevista per tali redditi.<br />
Non deve essere barrata la casella di colonna 10 (Coltivatore diretto o IACP) in quanto, come precisato nelle istruzioni al modello 730, la casella va barrata solo nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.</li></ul>
</details>]]></description>
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      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 14:00:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-quadro-a-terreni/8621</guid>
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    </item>
    <item>
      <id>1213</id>
      <title>730 - Quadro B - Fabbricati</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Su un modello 730 si devono indicare fabbricati della categoria F/1 - F/4 che non hanno rendita catastale?</h2></summary>
I fabbricati del gruppo F non hanno rendita catastale e, pertanto, non vanno dichiarati.
</details>


<details open="">
  <summary><h2>Se un soggetto ha 2 pertinenze e un'abitazione principale, nel quadro dei fabbricati è corretto che vengano indicate tutte e due le pertinenze con codice 5 e che quindi vengano dedotte dal reddito entrambe insieme all'abitazione principale?</h2></summary>
L'abitazione principale può avere più di una pertinenza, pertanto, l'interpretazione è corretta.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Due immobili distintamente accatastati ma comunicanti tra di loro, possono essere considerati un'unica abitazione principale e, pertanto, usufruire della deduzione per abitazione principale relativamente alla rendita di entrambi?</h2></summary>
La risposta è negativa. Si può usufruire della detrazione per abitazione principale solo per un singolo immobile accatastato. Per poter usufruire della detrazione su entrambi gli alloggi occorre precedere all’accorpamento degli stessi con l’attribuzione di un’unica rendita.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente ha la proprietà al 100% di un immobile mentre la madre ha l'usufrutto al 100%. Chi deve dichiarare l'immobile?</h2></summary>
L'immobile deve essere dichiarato da chi detiene l'usufrutto, pertanto, nel caso specifico deve essere indicato dalla madre.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un immobile è accatastato come unità collabente, deve essere dichiarato?</h2></summary>
La definizione di immobile collabente si presenta, quando al fabbricato o all’unità immobiliare vengono a mancare le caratteristiche di redditività; pertanto, tale immobile non deve essere inserito nel modello 730 (perché non produttivo di reddito).
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Nel caso di uno sfratto intimato nel mese di febbraio e reso esecutivo soltanto nel mese di luglio, quale data va tenuta in considerazione per fruire del credito di imposta per canoni non percepiti?</h2></summary>
La data della convalida dello sfratto deve essere precedente alla data di scadenza della presentazione del modello 730. Una volta verificatasi questa situazione i canoni non percepiti possono non essere dichiarati ed è possibile richiedere il credito d'imposta per quelli già tassati (e non incassati) in periodi precedenti (rigo G2).
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente ha un reddito derivante dalla locazione di un fabbricato. In accordo con l'inquilino ha incassato solo la metà dell'affitto stabilito nel relativo contratto. È possibile, con un'autocertificazione, dichiarare solo l'affitto effettivamente percepito?</h2></summary>
È obbligatorio indicare il canone indicato nel contratto di locazione indipendentemente da quanto è stato effettivamente percepito. Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazione non devono essere dichiarati solo se esiste un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino o da un’ingiunzione di pagamento che si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione. Qualora ne ricorrano le condizioni si potrà richiedere il credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti.<br />
Inoltre (articolo 21 Tuir) ai canoni di locazione non riscossi nell’anno di riferimento ma percepiti nell’esercizio successivo, si applica l’aliquota pari alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio precedente all’anno in cui sono percepiti.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Ci sono delle novità per le c.d. locazioni brevi?</h2></summary>
Dal periodo d’imposta 2021 il regime delle c.d. locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che locano con questa disciplina non più di 4 immobili.
Se detto limite viene superato l’attività si presume svolta in regime di impresa (occorre pertanto aprire p.iva e presentare il Modello Redditi PF).
Dall’anno d' imposta 2026 (quindi dal 730/2027) il numero massimo di immobili che potranno essere destinati alla locazione breve senza configurare un'attività d'impresa sarà ridotto a due appartamenti. (Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025).
</details>

<details open="">
  <summary><h2> A cosa serve il Codice Identificativo Nazionale (CIN)?</h2></summary>
Per contrastare l'abusivismo, è stato introdotto il Codice Identificativo Nazionale (CIN), assegnato dal Ministero del Turismo e deve essere esposto all'esterno dell'immobile e indicato in ogni annuncio di locazione. Dal Modello 730/2025 è stata inserita la Sezione III (rigo B12) dedicata esclusivamente all'indicazione del CIN per ciascun immobile locato e dal 730/2026 l’indicazione del CIN è obbligatoria.
</details>

<details open="">
  <summary><h2> Com'è variata l'aliquota della cedolare secca?</h2></summary>
A partire dal 1° gennaio 2024, l'aliquota della cedolare secca è stata elevata dal 21% al 26%, il contribuente, infatti, può mantenere l'aliquota agevolata del 21% su un unico immobile.
</details>]]></description>
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      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Wed, 08 May 2024 15:53:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-quadro-b-fabbricati/1213</guid>
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    </item>
    <item>
      <id>10088</id>
      <title>730 - Quadro C - redditi lavoro dipendente e assimilati</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>L’importo indicato al rigo 4 della CU,  altri redditi assimilati, va indicato nel 730?</h2></summary>
Sì va inserito nel 730, precisamente nel Quadro C - Sezione II, rigo C6 colonna 2.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Chi nel 2025 ha percepito un sussidio di disoccupazione deve indicarlo nel modello 730/2026?</h2></summary>
In generale i proventi conseguito in sostituzione di redditi come le indennità di disoccupazione costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. In tal caso, pertanto si riporteranno nel quadro C del modello 730/2026 i dati della Certificazione Unica dell’ente previdenziale che ha erogato l’indennità.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Dove va inserito il reddito di una collaboratrice domestica?</h2></summary>
Le retribuzioni erogate da privati devono essere inserite nel quadro C sez. I indicando il codice 2 nel campo Tipologia reddito e il codice 1 nel campo Indeterminato/Determinato se trattasi di tempo indeterminato oppure il codice 2 se il rapporto è a tempo determinato. Nel rigo C4 devono essere inseriti i giorni del periodo di lavoro. <br />
È possibile presentare il modello 730 anche se, come in questo caso, non vi è un sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Lavoro nel settore turistico ed ho ricevuto delle mance, come devo comportarmi? </h2></summary>
Le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%
</details>]]></description>
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      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Wed, 08 May 2024 14:37:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-quadro-c-redditi-lavoro-dipendente-e-assimilati/10088</guid>
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    </item>
    <item>
      <id>1200</id>
      <title>730 - Quadro D - Altri redditi (capitale, autonomo, tassazione separata, diversi)</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Un soggetto ha percepito un reddito da prestazione occasionale certificato con ritenuta d'acconto del 20% per un importo superiore ai 5.000,00 euro e per una durata superiore ai 30 giorni. Tale reddito deve essere indicato nel quadro C come prestazione occasionale dato che è di un importo superiore ai 5.000,00 euro oppure deve essere indicato in un'altra sezione? Inoltre, è possibile detrarre i contributi Inps versati dal lavoratore?</h2></summary>
Tale prestazione deve essere certificata da una CU di lavoro autonomo che dovrebbe riportare il codice M2, in tal caso il reddito deve essere inserito nel rigo D5, codice 2, del modello 730 e la relativa ritenuta nella colonna 4 dello stesso rigo. La quota di contributi previdenziali rimasta a carico del prestatore può essere inserita nel rigo E21.
</details>


<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente dà in comodato d'uso gratuito un fabbricato al figlio. Il figlio, per motivi di lavoro, concede in affitto il fabbricato a terzi. È corretto dichiarare l'affitto percepito, nel modello 730 del figlio, tra i redditi diversi?</h2></summary>
Sotto il profilo fiscale il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal padre/comodante al figlio/comodatario; ciò in quanto il comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. c.c., è un contratto ad effetti “obbligatori” e non “reali”.
Alla luce di quanto sopra i canoni di locazione andranno dichiarati dal padre (quadro B).
Una deroga a quanto sopra riguarda le locazioni turistiche (DL 57/2017) che andranno invece dichiarate come redditi diversi dal comodatario.
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 14:56:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-quadro-d-altri-redditi-capitale-autonomo/1200</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-quadro-d-altri-redditi-capitale-autonomo/1200?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>8622</id>
      <title>730 - Quadro E - Oneri e spese</title>
      <description><![CDATA[<p>Il quadro E "Oneri e spese" del <a href="https://www.opendotcom.it/fisco/730/" title="Istruzioni e guida 730">modello 730 serve</a> per indicare le <strong>spese</strong> sostenute dal contribuente durante l'anno d'imposta, <strong>che possono essere detratte o dedotte</strong> dal reddito complessivo per calcolare l'imposta dovuta.</p>

In questo quadro rientrano, ad esempio:
<ul>
<li>
le <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-spese-abitazione-principale/17419" title="FAQ spese per l'abitazione principale">spese per l'abitazione principale</a>:
<ul>
<li>gli interessi passivi sui mutui stipulati per l'acquisto o la costruzione;</li>
<li>quelle sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione della casa;</li>
</ul>
</li>
<li>le <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-spese-sanitarie/17420" title="FAQ spese sanitarie">spese sanitarie</a> e quelle <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-spese-veterinarie/17637" title="Le spese del veterinario si possono detrarre nel modello 730?">spese veterinarie</a>;</li>
<li>le <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-spese-scolastiche/13176" title="FAQ spese per l'istruzione">spese per l'istruzione</a>;</li>
<li>le spese sportive per ragazzi;</li>
<li>le erogazioni liberali;
</li><li>il bonus mobili</li>
</ul>

<p>Le informazioni presenti in questo quadro servono a <strong>calcolare la detrazione di imposta spettante al contribuente in relazione alle spese sostenute</strong>.
</p>

<details open="">
  <summary><h2>Può considerarsi onere detraibile il costo sostenuto per l'acquisto di latte artificiale per neonati?</h2></summary>
Le spese per acquisto di latte artificiale non sono detraibili (Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 256/E del 20 giugno 2008 e n. 396 del 22 ottobre 2008).
</details>

<details open="">
  <summary><h2>È possibile portare in deduzione i contributi versati all'Enpam?</h2></summary>
  I contributi versati all'Enpam sono dei contributi previdenziali obbligatori. Vanno pertanto inseriti nel rigo E21 del modello 730 e dedotti in base al principio di cassa.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Nel caso un contribuente abbia una pensione sociale, quindi senza C.U., può beneficiare della detrazione inquilini in affitto?</h2></summary>
  Le pensioni sociali sono esenti IRPEF e pertanto non devono essere riportate in dichiarazioni redditi. Per tale ragione non possono beneficiare di una detrazione d’imposta in quanto non sono colpite da tassazione.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Il contributo SSN pagato sulle assicurazioni auto è escluso dagli oneri detraibili?</h2></summary>
  Non è più possibile dedurre il contributo sanitario obbligatorio (SSN) versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC auto). <br />A stabilirne l'indeducibilità dal periodo d'imposta 2014 è stato il D.L. n. 102/2013.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Una spesa funebre intestata al coniuge a carico del dichiarante può essere portata in detrazione nel modello 730 di quest'ultimo?</h2></summary>
Le spese funebri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d del TUIR, sono detraibili nel limite massimo di spesa di euro 1.550 solo da chi le ha effettivamente sostenute e non rientrano tra le spese che possono essere portate in detrazione nel modello 730 se sostenute per familiari fiscalmente a carico.<br />
Pertanto, se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente può portare in deduzione nel proprio modello 730 i contributi previdenziali (versamenti INPS commercianti) pagati dal coniuge, titolare di una ditta individuale con un reddito inferiore a 2.840,51 euro quindi fiscalmente a carico del marito?</h2></summary>
Il contribuente può portare in deduzione nel proprio modello 730 i contributi INPS versati dal coniuge in quanto a carico fiscalmente nell'anno di riferimento. Lo prevede il comma 2 dell'articolo 10 Tuir.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>In caso di decesso di uno dei due intestatari del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, può l’altro coniuge detrarsi l’intera quota senza accollo del mutuo?</h2></summary>
La Circolare n. 122 del 1999 ha stabilito che il coniuge superstite può usufruire della detrazione 730 per gli interessi su mutuo e oneri accessori se provvede a regolarizzare l’accollo del mutuo e sempre che sussistano gli altri requisiti.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli?</h2></summary>
Tali importi non rientrano tra gli oneri per i quali è prevista la deducibilità nel modello 730.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Due genitori hanno sostenuto nel corso dell'anno spese per asilo nido per un solo figlio pari a 1.400,00 euro. Le ricevute sono state tutte intestate ad entrambi i genitori. Uno dei due coniugi non ha reddito e non può quindi ottenere rimborsi relativi a spese detraibili sostenute. Si chiede se può l'altro coniuge portare in detrazione per l'intero importo (632,00 euro) le spese sostenute per l'asilo nido, considerando che l'importo complessivo ammonta a 1.400,00 euro e, pertanto, la metà spettante ad ogni coniuge risulta comunque superiore al limite massimo detraibile?</h2></summary>
La risposta è affermativa. Essendo le spese intestate ad entrambi i coniugi possono essere portate in detrazione per il 50% dal padre, quindi per 700,00 euro ma essendo questo importo superiore al massimo consentito, allora il padre potrà portare in detrazione solo la cifra di 632,00 euro, massimo detraibile per figlio.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>In presenza di canone di locazione per studenti universitari fuori sede, ogni genitore che ha in carico il figlio al 50% può portarsi in detrazione l'importo massimo di € 2.633,00 oppure tale importo va suddiviso?</h2></summary>
La detrazione nel modello 730 per canoni di locazione relativo a studenti fuori sede è riferita alla somma massima detraibile ed è applicabile, fra l'altro, al nucleo familiare. L'importo rimane invariato anche se i contratti sono più di uno e riferiti a più figli (Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 04/04/2008 n. 34, paragrafo 8.2). Nel caso in esame, la detrazione deve essere divisa tra i due coniugi se entrambi hanno sostenuto la spesa.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Se la ricevuta rilasciata dalla società sportiva, per spese relative all'attività sportiva del figlio, è intestata ad uno solo dei genitori, chi deve dichiararla? Solo il genitore intestatario della ricevuta o entrambi al 50%? I figli sono a carico al 50%?</h2></summary>
<p>
    Il diritto alla detrazione spetta al genitore che ha sostenuto effettivamente la spesa (che normalmente coincide con l'intestatario della ricevuta di pagamento) a nulla rilevando le percentuali di detrazione per carichi di famiglia.
</p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Vorrei sapere se si possono dedurre o detrarre come spese per addetti all'assistenza personale i voucher per una badante che assiste persona non autosufficiente oppure la stessa deve essere regolarmente assunta</h2></summary>
<p>
    Se la tipologia contrattuale della badante è pagabile mediante voucher, al rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla norma (es nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) si ritiene che la spesa possa essere detratta (Rigo E8/E12 cod.15).
</p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente che intende usufruire del bonus mobili, avendone tutti gli altri requisiti richiesti, è in possesso, al 31/12/2025, della sola fattura di acconto, regolarmente pagata, per l'acquisto di mobili agevolabili; la consegna avverrà solo nel 2026. Può legittimamente usufruire della detrazione?</h2></summary>
<p>
    Ai fini del diritto alla detrazione del bonus mobili rileva il momento in cui la spesa è effettivamente sostenuta anche se i beni mobili non sono ancora stati consegnati entro tale data. Si ritiene che alla concorrenza della detrazione rilevino, pertanto, anche gli acconti versati.<br />
Se gli acconti sono stati versati in un anno diverso dal saldo la detrazione andrà suddivisa in più esercizi.<br />
Es. acconto versato nel 2025 e saldo versato nel 2026, nel modello Unico o 730 2026 relativo al 2025 andrà indicato l'importo dell'acconto e nel modello Redditi 730 2027 relativo al 2026 andrà indicato l'importo del saldo.<br />
Ovviamente occorre anche verificare che sussistano le altre condizioni previste dalla norma per la detrazione del c.d. Bonus Mobili (ad esempio la data di inizio dei lavori di ristrutturazione).
</p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>È deducibile la parcella dell'avvocato che ha curato il procedimento di sfratto?</h2></summary>
<p>
    Tale spesa non rientra tra gli oneri detraibili o deducibili.
</p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>In quale rigo va indicata la spesa relativa ad una forma pensionistica individuale attuata mediante il piano individuale pensionistico disciplinato dal D.L. 05/12/05 n. 252? È corretto indicare tale importo nel rigo E27, colonna 2? Il soggetto è un medico che opera solo in qualità di dipendente di struttura pubblica e svolge anche attività intramuraria; il fondo pensionistico viene pagato dallo stesso e non dal datore di lavoro.</h2></summary>
<p>
    La risposta è corretta. I contributi versati alle forme pensionistiche individuali vanno indicati nel rigo E 27 colonna 2 del modello 730.
</p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>La spesa di € 150,00 per una donazione effettuata ad un’associazione Onlus che si occupa di genitori e persone con sindrome di down, dove va inserita nel quadro E?</h2></summary>
<p>
   Le erogazioni alle Onlus possono essere considerate alternativamente oneri deducibili o oneri detraibili. La scelta tra l'una e l'altra va fatta in ragione della tipologia di Onlus e della convenienza fiscale. <br />
Sono oneri detraibili:</p><ul>
<li>Rigo E8/E10 codice 20 - consente la detrazione al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
</li><li>Rigo E8/E10 codice 61 - consente la detrazione al 26% delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
</li><li>Rigo E8/E10 codice 71 - consente la detrazione al 30% delle erogazioni in denaro o in natura, per un importo non superiore ad 30.000 euro, effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. In via transitoria e fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la norma si applica alle Onlus iscritte in appositi registri (il cui elenco è disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate);
</li><li>Rigo E8/E10 codice 76 - consente la detrazione al 35% delle erogazioni in denaro o in natura, per un importo non superiore ad 30.000 euro, effettuate a favore delle organizzazioni del volontariato.</li></ul>
Sono oneri deducibili:<ul>
<li>Rigo E26 cod. 7 - consente la deduzione nel limite del 2% del reddito complessivo delle erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
</li><li>Rigo E26 cod. 12 - consente la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo, per un importo non superiore a 100.000 euro delle erogazioni liberali effettuate a favore di trust o fondi speciali ed anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza;
</li><li>Rigo E36 - consente la deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. In via transitoria e fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la norma si applica alle Onlus iscritte in appositi registri (il cui elenco è disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate).</li></ul>
<p></p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>La quota annua di iscrizione all'ordine dei farmacisti può essere portata in deduzione o in detrazione?</h2></summary>
<p>
    Tale importo non può essere considerato un onere deducibile o detraibile e non va indicato nel modello 730.
</p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>È possibile detrarre le spese funerarie sostenute in occasione della morte di uno zio?</h2></summary>
<p>
    La risposta è affermativa, dall’anno di imposta 2015 si possono detrarre le spese funebri sostenute, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con il deceduto.
</p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Quali sono i lavori che prevedono il nuovo invio della comunicazione Enea?</h2></summary>
<p>
    L’articolo 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all'ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR che comportano risparmio energetico. Pertanto, questo tipo di trasmissione dei dati, dapprima previsto solo per i c.d. interventi di risparmio energetico, è stata estesa anche a taluni interventi nell’ambito della detrazione di recupero del patrimonio edilizio. Per completezza si segnala che, seppur obbligatoria, la mancata comunicazione all’Enea (per questa fattispecie) non comporta la decadenza del diritto alla detrazione (<a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bB32DDABD-3851-408F-B2F3-9C2DDEA3779A%7d">Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019</a>).<br />
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per cui è richiesta la comunicazione all’Enea sono i seguenti: </p><ul>
<li><b>Strutture edilizie</b>:<ul>
<li>riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno; </li><li>riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; 
</li><li>riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.</li></ul>
</li><li><b>Infissi</b>:<ul>
<li>riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.</li></ul>
</li><li><b>Impianti tecnologici</b>:<ul>
<li>installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
</li><li>sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
</li><li>sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; 
</li><li>pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
</li><li>sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; 
</li><li>microcogeneratori (Pe&lt;50kWe);
</li><li>scaldacqua a pompa di calore; 
</li><li>generatori di calore a biomassa; 
</li><li>installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; 
</li><li>installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; 
</li><li>installazione di impianti fotovoltaici.</li></ul>
</li><li><b>Elettrodomestici</b> (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017):<ul>
<li>forni; 
</li><li>frigoriferi; 
</li><li>lavastoviglie; 
</li><li>piani cottura elettrici; 
</li><li>lavasciuga;
</li><li>lavatrici</li>
<p></p></ul></li></ul></details>

<details open="">
  <summary><h2>Buongiorno, un soggetto ha sostenuto le seguenti spese scolastiche:<ul>
<li>ampliamento offerta formativa;
</li><li>iscrizione anno scolastico.</li></ul>
Possono essere inserite entrambe nel punto 31 del quadro E?
</h2></summary>
<p>
    L’iscrizione va indicata nel rigo E8/E10 cod. 12 mentre per il versamento del contributo relativo all’ampliamento dell’offerta formativa occorre fare un’ulteriore precisazione.<br />
Se l’ampliamento dell’offerta formativa è stato deliberato dall’istituto scolastico va anch’esso indicato nel rigo E8/E10 cod. 12 (quindi tra le spese scolastiche) mentre se il contributo non è stato deliberato dall’istituto andrà indicato tra le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e quindi nel rigo E8/E10, cod. 31.<br />
Tale distinzione si rende necessaria in quanto le due detrazioni (cod.12 e cod.31) non sono cumulabili e tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione cod.12 non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali (cod.31).
</p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Chiedo, cortesemente, di chiarirmi che documenti devo raccogliere per detrarre le spese per abbonamenti di servizio pubblico da inserire ai righi E8 codice 40</h2></summary>
<p>
    A decorrere dall’1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a € 250 su base annua (quindi la detrazione massima è pari ad euro 47,50).<br />
L’agevolazione spetta anche se gli abbonamenti sono acquistati in favore dei familiari a carico, in base all’art. <a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&amp;id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&amp;codiceOrdinamento=200001500000000&amp;articolo=Articolo%2015">15, co. 2, D.P.R. 917/1986</a>.<br />
Per la documentazione necessaria si può fare riferimento alla precedente agevolazione prevista dalla Finanziaria 2008 e pertanto alla <a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b40550D63-F600-4F25-BA3E-5083B3B51637%7d">Circolare 7.3.2008, n. 19/E</a>.<br />
Se il titolo di viaggio è nominativo sarà necessaria:</p><ul>
<li>la fattura eventualmente emessa dal gestore o altra documentazione attestante la data del pagamento;
</li><li>la durata dell’abbonamento e la spesa sostenuta.</li></ul>
Se il titolo non è nominativo oltre alle informazioni di cui sopra, dev’essere predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 445/2000, in cui sia indicato chi in concreto ha sostenuto la spesa.
<p></p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Sono detraibili le spese per psicologo, consulenza tecnica di parte in sede di divorzio? E le spese legali?</h2></summary>
<p>
   Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche (circolare 20/E/2011, risposta 5.15).<br />
Se, invece, le spese sostenute sono relative ad accertamenti o valutazioni a carattere legale, che rientrano in un procedimento giudiziario o extra-giudiziario non sono detraibili (al pari delle spese legali).
</p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Ho letto che se nell' anno precedente ho avuto un reddito molto elevato non mi spettano più le detrazioni, è vero?</h2></summary>
<p>
   Si, dal 2020 l’ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
</p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>E’ possibile detrarre le spese per alimenti a fini medici speciali? </h2></summary>
<p>
A partire dal periodo d’imposta 2017 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali. Per poter usufruire della detrazione occorre integrare lo scontrino/la fattura “non parlante”:</p><ul>
<li>indicando il codice fiscale del contribuente;
</li><li>richiedendo al venditore un’attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7, D.M. 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.</li></ul>
A margine si segnala che l’agevolazione non spetta per gli alimenti speciali per celiaci.
<p></p>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>È possibile godere della detrazione bonus mobili anche se le spese di ristrutturazione sono state recuperate con cessione del credito/sconto in fattura? </h2></summary>
<p>
Si conferma che nel modello 730, quadro E, è consentita la <b>detrazione</b> per il cosiddetto <b>bonus mobili</b> anche se la detrazione per ristrutturazione è stata ceduta o è stato applicato lo sconto in fattura.
</p><p></p>
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 17:10:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-oneri-e-spese/8622</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-oneri-e-spese/8622?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>13176</id>
      <title>Come si detraggono le spese scolastiche nel 730?</title>
      <description><![CDATA[Nel modello 730 e più precisamente nel <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-oneri-e-spese/8622" title="730 - Quadro E - Oneri e spese">quadro E</a>, rigo E8 ed E10, con codice 12, è possibile <strong>beneficiare della detrazione fiscale per alcune spese scolastiche</strong>; tra esse ci sono:

<ul class="mb-5">
<li>spese della mensa scolastica;</li>
<li>spese d'iscrizione;</li>
<li>spese per il contributo relativo all’ampliamento dell’offerta formativa;</li>
<li>spese di frequenza di un corso universitario.</li>
</ul>

<h2>Detrazione 730 delle spese della mensa scolastica</h2>
Le spese per la mensa scolastica possono essere indicate nel modello 730 per beneficiare delle detrazioni fiscali previste dalla legge.<br />Per poter beneficiare delle detrazioni, le spese devono essere documentate con fatture o ricevute fiscali che attestino l'effettivo pagamento delle spese sostenute.<br />Nel modello 730, le spese per la mensa scolastica <b>vanno indicate nella sezione "Oneri e spese"</b> e precisamente in:
<ul>
<li><strong>rigo E8 - E10 codice 12</strong>: "Spese per iscrizione e frequenza di asili nido, scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori" per la detrazione del 19%.</li>
</ul>
L'importo delle spese detraibili non può superare il limite massimo di 800 euro per ciascun figlio a carico.


<h2>Detrazione 730 dell'iscrizione scolastica e del contributo relativo all’ampliamento dell’offerta formativa</h2>
<p>La <strong>spesa sostenuta per l’iscrizione scolastica</strong> dei  figli va indicata nel <strong>rigo E8 - E10 codice 12 del quadro E</strong> <a href="https://www.opendotcom.it/fisco/730/" title="Istruzioni e guida 730">del modello 730</a> mentre per il versamento del contributo relativo all’ampliamento  dell’offerta formativa occorre fare un’ulteriore precisazione. <br />Se l’ampliamento dell’offerta formativa è stato deliberato dall’istituto scolastico, la spesa sostenuta va indicata nel rigo E8 - E10 codice di spesa 12  tra le spese scolastiche.
</p>
<p>Se invece il contributo non è stato deliberato dall’istituto  andrà indicato tra le erogazioni liberali, sempre nel quadro E del 730, a  favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e quindi nel rigo E8 - E10, codice di spesa 31. <br />Tale distinzione si rende necessaria in quanto le due <strong>detrazioni fiscali</strong> (codice di spesa 12 e codice di spesa 31) non sono cumulabili e tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/familiari-a-carico/17421" title="FAQ sui figli a carico">figlio</a> e fruisce della detrazione di cui al codice 12 non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali (codice di spesa 31).
</p>

<details open="">
  <summary><h2>È possibile detrarre le spese relative ad un’università svizzera sostenute da un contribuente per il proprio figlio a carico?</h2></summary>
<p>Sì, tali spese vanno indicate nel quadro E al rigo E8 - E10 con codice di spesa 13 e ai fini della detrazione nel modello 730, le <a href="https://www.opendotcom.it/modello-isee/modello-isee-universita-l-autonomia-dello-studente/15405" title="ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario">spese di frequenza di un corso universitario</a>
    all’estero sono equiparate a quelle di un’università privata italiana e
    quindi soggette a massimali di spesa definiti. I massimali sono stabiliti
    ogni anno dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca, oggi
    Ministero dell’Istruzione e del Merito) tramite decreto e prevedono
    differenti importi sia per area disciplinare sia per zona geografica in cui
    ha sede l’ateneo (Nord, Centro, Sud e Isole).
</p>
<p>
    Per le università che hanno sede all’estero il riferimento alla zona
    geografica non sarà relativo all’università ma al domicilio fiscale dello
    studente.
</p>
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Thu, 11 May 2023 14:25:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-spese-scolastiche/13176</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-spese-scolastiche/13176?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>12735</id>
      <title>Qual è la normativa di riferimento dell'ISEE?</title>
      <description><![CDATA[La normativa di riferimento dell’ISEE è contenuta nel DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 13:00:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/qual-e-la-normativa-di-riferimento-dell-isee/12735</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/qual-e-la-normativa-di-riferimento-dell-isee/12735?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>4880</id>
      <title>Come attivare una PEC?</title>
      <description><![CDATA[Per attivare una casella di Posta elettronica certificata è sufficiente procedere all'<a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/acquista.aspx" title="Listino caselle PEC">acquisto</a> e seguire la procedura guidata.<br /> 
Al termine dell’acquisto, inviare il contratto di attivazione PEC, debitamente firmato, insieme al documento d’identità utilizzando la funzione di upload presente nella sezione “<a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/elenco-richieste.aspx" title="Manuale gestione e rinnovo PEC">Gestione/rinnovo PEC acquistate</a>”.<br /> 
Se hai bisogno di istruzioni più dettagliate consulta il <a href="https://www.opendotcom.it/aspx/download.aspx?file=e-mail-certificata-pec/Richiesta-PEC.pdf" title="Manuale attivazione PEC">manuale</a>.

<h2>Attivazione di una casella PEC per un proprio cliente che non ha la partita iva</h2>
<p>È possibile&nbsp;attivare la casella PEC inserendo l’anagrafica del legale rappresentante/amministratore della società in quanto, in questo caso,&nbsp;il dato partita iva non è obbligatorio.&nbsp;</p><p>Quando la società sarà costituita , quindi si sarà in possesso della relativa p.iva, si dovrà compilare un apposito modulo di richiesta di cambio intestatario che deve essere richiesto all'assistenza di OPEN Dot Com.</p>


<h2>Stato “Casella da verificare” durate l'acquisto di una PEC</h2>
<p>Questo stato si presenta quando non è possibile collegarsi ai server di Legalmail per il controllo della disponibilità dell’indirizzo PEC richiesto.<br />
Non appena viene ripristinato il collegamento, la casella pec viene verificata in automatico e viene inviata una comunicazione all’indirizzo indicato come e-mail di riferimento per avvisare della disponibilità del contratto o per invitare l’utente ad indicare un indirizzo alternativo (in caso di verifica negativa).</p>

<h2>Stato “Annullata” durate l'acquisto di una PEC</h2>
<p>Questo stato si presenta quando la richiesta PEC non è andata a buon fine, è necessario ripetere nuovamente l’operazione di acquisto.</p>


<h2>Stato “Documento non valido” durate l'acquisto di una PEC</h2>
<p>Questo stato si presenta quando la documentazione inviata non è conforme ai parametri richiesti (contratto non firmato, documento non valido o non leggibile, ecc...). In tal caso si dovrà re-inoltrare la documentazione completa (contratto e documento di riconoscimento) utilizzando la funzione di upload presente in <a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/elenco-richieste.aspx">gestione/rinnovo PEC acquistate</a>.</p>

<hr>

Potrebbero interessarti FAQ su:
<ul>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/login/13193" title="Accesso alla PEC">Accesso all'e-mail certificata</a>;</li>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/gestione/8364" title="Gestione della PEC">Gestione dell'e-mail certificata</a>;</li>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/conservazione/8568" title="Conservazione PEC">Conservazione  e-mail certificata</a>;</li>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/rinnovo/354" title="Rinnovo PEC">Rinnovo  e-mail certificata</a>.</li>
</ul>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/pec-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda,Pubblica amministrazione</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pec/" dotcom:id="8" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/pec.jpg">PEC</category>
      <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 08:33:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/pec/faq/attivazione/4880</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/pec/faq/attivazione/4880?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>13193</id>
      <title>Come accedere alla casella PEC Legalmail e risolvere problemi di autenticazione?</title>
      <description><![CDATA[<p>È possibile accedere alla casella PEC dal sito&nbsp;<a href="https://webmail.infocert.it/legalmail/#/login">Legalmail</a>&nbsp;cliccando su “Accedi a PEC Legalmail. Le credenziali da inserire sono quelle comunicate nell’e-mail di attivazione della casella. Se non risultassero corrette sarà necessario richiedere un reset password autenticandosi su&nbsp;<a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/elenco-richieste.aspx">Gestione/rinnovo PEC acquistate</a>.</p>

<h2>Problemi di autenticazione alla PEC</h2>
I problemi di accesso relativi alla PEC posso essere di tre tipi:
<ul>
<li><strong>identificazione utente errata</strong>: in questo caso la password che si sta digitando non è corretta o è scaduta. E' necessario&nbsp;richiedere il reset della password attraverso l'apposita procedura on-line; 
</li>
<li><strong>utente non abilitato</strong>: in questo caso probabilmente si sta cercando di accedere da un URL non più valido di Legalmail. L'accesso on-line alla casella deve avvenire collegandosi al sito <a href="https://webmail.infocert.it/legalmail/#/login" target="_blank">Legalmail</a> . Se anche effettuando l'accesso dall'URL corretto non si riesce ad accedere procedere con il reset password; 
</li>
<li><strong>utente sconosciuto</strong>: in questo caso vi è un problema momentaneo sui server di Legalmail. E' necessario attendere che il problema si risolva (normalmente è sufficiente attendere un paio d'ore).</li>
</ul>

<h2>Modificare la password della casella PEC</h2>
È necessario accedere alla propria casella PEC tramite il sito <a href="https://webmail.infocert.it/legalmail/#/login" target="_blank">Legalmail</a> e cliccare in alto a destra sull’icona a forma di “mezzo busto”, poi su account e infine su cambio password.

<h2>Come fare in caso non si ricordi più la password di accesso alla casella PEC</h2>
È necessario  fare richiesta di reset password accedendo a <a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/elenco-richieste.aspx">gestione/rinnovo PEC acquistate</a> e cliccando su “Reset password”: verrà richiesto di confermare o inserire l’indirizzo e-mail cui inviare la nuova password e si potrà scaricare il modulo precompilato da inviare, firmato, ad OPEN (i riferimenti per l’invio sono presenti sul modulo stesso).

<hr>

Potrebbero interessarti FAQ su:
<ul>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/attivazione/4880" title="Attivazione PEC">Attivazione e-mail certificata</a>;</li>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/gestione/8364" title="Gestione della PEC">Gestione dell'e-mail certificata</a>;</li>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/conservazione/8568" title="Conservazione PEC">Conservazione  e-mail certificata</a>;</li>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/rinnovo/354" title="Rinnovo PEC">Rinnovo  e-mail certificata</a>.</li>
</ul>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/pec-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda,Pubblica amministrazione</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pec/" dotcom:id="8" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/pec.jpg">PEC</category>
      <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 08:32:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/pec/faq/login/13193</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/pec/faq/login/13193?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>8364</id>
      <title>Come posso risolvere problemi (antispam, inoltri e configurazione) con la PEC?</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Ricezione di due messaggi <em>Ricevute</em></h2></summary>
La normativa prevede la generazione di due messaggi con valore legale, la ricevuta di Accettazione (certifica la presa in carico e l'inoltro del messaggio di PEC all'indirizzo destinatario)  e la ricevuta di Consegna (certifica la ricezione del messaggio) che, in modo automatico, vengono inviati dai gestori PEC al mittente.
Nel caso in cui il destinatario sia un altro indirizzo PEC si riceveranno entrambe le ricevute; se, invece, il destinatario è un indirizzo non certificato si riceverà la sola ricevuta di Accettazione.
</details>

<details open="">
  <summary><h2><em>Anomalia di messaggio</em> nell'oggetto delle PEC</h2></summary>
Si visualizza questo tipo di oggetto quando una casella PEC riceve un messaggio proveniente da una casella ordinaria (non PEC), perché mancano i requisiti di validità legale propri dei messaggi PEC to PEC.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Log dei messaggi PEC</h2></summary>
La richiesta di informazioni contenute nel log dei messaggi deve essere inviata all'indirizzo “servizio_legalmail@legalmail.it” seguendo le istruzioni contenute nel Paragrafo 4.1.3. del <a href="http://www.legalmail.it/manualeoperativo.pdf" target="_blank">Manuale Operativo Legalmail</a> e tramite la propria casella di posta elettronica certificata.<br />
La richiesta dei log è un servizio che Legalmail fornisce a pagamento.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Spam nella casella PEC</h2></summary>
Accedendo alla casella PEC da <a href="https://webmail.infocert.it/legalmail/#/login">Legalmail</a> è possibile impostare un filtro antispam:
<ul><li>cliccare su “impostazioni webmail” e poi selezionare la tab “Antispam”;
</li><li>configurare il filtro secondo le opzioni desiderate.</li></ul>Si precisa che questo filtro può ridurre ma non eliminare completamente le e-mail indesiderate.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Inoltro messaggi PEC</h2></summary>
Accedendo alla casella PEC da <a href="https://webmail.infocert.it/legalmail/#/login" target="_blank">Legalmail</a> è possibile impostare un filtro di inoltro:
<ul><li>cliccare su “impostazioni webmail” e poi selezionare la tab “Inoltri”;
</li><li>cliccare su “nuovo”;
</li><li>configurare il filtro secondo le opzioni desiderate.</li></ul>Se tutte le comunicazioni ricevute devono essere inoltrate è sufficiente selezionare la voce “Almeno una delle condizioni sia valida” e poi “La dimensione del messaggio è maggiore di 0”.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Configurazione della PEC sui client di posta</h2></summary>
Le istruzioni per la configurazione della PEC nei maggiori client di posta sono disponibili nella sezione <a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/">come configurare/rinnovare</a> del servizio Posta elettronica certificata.<br /><br />
Se avesse dei problemi nella configurazione è disponibile il servizio a pagamento "Assistenza tecnica per configurazione della casella PEC", per acquistarlo accedere alla sezione <a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/acquista.aspx">acquista</a> del servizio Posta elettronica certificata.
</details>

<hr>

Potrebbero interessarti FAQ su:
<ul>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/attivazione/4880" title="Attivazione PEC">Attivazione e-mail certificata</a>;</li>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/login/13193" title="Accesso alla PEC">Accesso all'e-mail certificata</a>;</li>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/conservazione/8568" title="Conservazione PEC">Conservazione  e-mail certificata</a>;</li>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/rinnovo/354" title="Rinnovo PEC">Rinnovo  e-mail certificata</a>.</li>
</ul>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/pec-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda,Pubblica amministrazione</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pec/" dotcom:id="8" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/pec.jpg">PEC</category>
      <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 08:31:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/pec/faq/gestione/8364</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/pec/faq/gestione/8364?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>8568</id>
      <title>Cosa prevede la conservazione a norma PEC?</title>
      <description><![CDATA[Secondo quanto dagli articoli 2214 e 2200 del Codice civile è necessario conservare ordinatamente per 10 anni la corrispondenza di tipo professionale anche sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.<br /><br />
Questo vuol dire che è possibile scegliere di conservazione a norma i messaggi pec. Con OPEN è possibile acquistare il prodotto <a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/acquista.aspx">Conservazione a norma - spazio da 512 MB</a> che consente di conservare a norma le comunicazioni in entrata e uscita dalla casella PEC. Il servizio deve essere configurato direttamente dalla casella PEC indicando i tipi di messaggi (certificati o no, ricevute comprese o meno) che la procedura automaticamente invierà al sistema di conservazione. Lo spazio di conservazione è poi integrabile con ulteriori MB aggiuntivi.

<h2>Tipologie di messaggi PEC che devono essere conservati a norma</h2>
Nel caso di messaggi inviati, devono essere conservati a norma i messaggi:
<ul>
<li>da PEC a PEC. È necessario conservare il messaggio inviato e le ricevute di accettazione e consegna;</li>
<li>da PEC a NON PEC. È necessario conservare il messaggio inviato e le ricevute di accettazione.</li>
</ul>
Nel caso di messaggi ricevuti è sufficiente conservare il messaggio ricevuto (se si riceve da un indirizzo NON PEC si avrà un messaggio di anomalia che contiene il messaggio originale, è il messaggio di anomalia che deve essere conservato).

<p>Si suggerisce di effettuare la conservazione con cadenza almeno annuale, così come disposto dall’art 3 del decreto MEF 17 giugno 2014, per i quali la conservazione va effettuata entro i tre mesi dalla dichiarazione annuale.</p>

<h2>Messaggi PEC di anni passati</h2>
Una conservazione dei messaggi PEC di anni passati, ancorché tardiva, è certamente da adottare in quanto preserva negli anni la non modificabilità e l’integrità dei messaggi PEC emessi e ricevuti.

<hr>

Potrebbero interessarti FAQ su:
<ul>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/attivazione/4880" title="Attivazione PEC">Attivazione e-mail certificata</a>;</li>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/login/13193" title="Accesso alla PEC">Accesso all'e-mail certificata</a>;</li>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/gestione/8364" title="Gestione della PEC">Gestione dell'e-mail certificata</a>;</li>
<li><a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/rinnovo/354" title="Rinnovo PEC">Rinnovo  e-mail certificata</a>.</li>
</ul>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/pec-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda,Pubblica amministrazione</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pec/" dotcom:id="8" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/pec.jpg">PEC</category>
      <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 08:30:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/pec/faq/conservazione/8568</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/pec/faq/conservazione/8568?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>17637</id>
      <title>Le spese del veterinario si possono detrarre nel modello 730?</title>
      <description><![CDATA[Nel modello 730 è previsto un apposito rigo dove indicare, per la detrazione, le spese veterinarie.
Il <b>rigo è E8 - E10 codice di spesa 29 denominato appunto spese veterinarie</b>.<br /><br />
Per poter detrarre le spese del veterinario nel modello 730, è necessario che esse siano state sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva e che siano state pagate con modalità tracciata (es bonifico bancario o postale o bancomat).<br /><br />
Occorre quindi conservare sia il documento di spesa (fattura o scontrino) sia la prova del pagamento.
La detrazione fiscale per le spese veterinarie è pari al 19% delle spese sostenute, con un massimale di spesa pari ad euro 550 ed una franchigia di 129,11 euro.<br /><br />
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 800 euro, nel rigo andranno indicati 550 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 421 euro e pertanto sarà pari ad euro 80.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Privato</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Thu, 11 May 2023 14:25:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-spese-veterinarie/17637</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-spese-veterinarie/17637?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>354</id>
      <title>Come rinnovare una casella PEC?</title>
      <description><![CDATA[<strong>Tutte le caselle sono a rinnovo automatico.</strong>&nbsp;La casella PEC viene rinnovata 3 giorni prima della scadenza ed il costo del rinnovo viene addebitato secondo la modalit&agrave; di pagamento scelta:
<ul>
<li><strong>Bonifico</strong>&nbsp;dovr&agrave; attendere l'emissione della fattura, che sar&agrave; notificata via e-mail, prima di procedere con il pagamento del rinnovo;</li>
<li><strong>Conto OPEN</strong>&nbsp;il canone sar&agrave; addebitato automaticamente e non sar&agrave; emesso alcun documento contabile. Se il Conto OPEN non risulter&agrave; capiente al momento del rinnovo, verr&agrave; inviata comunicazione all&rsquo;indirizzo e-mail presente in anagrafica; se il conto non verr&agrave; ricaricato entro i termini indicati, sar&agrave; emessa fattura che dovr&agrave; essere pagata con bonifico bancario;</li>
<li><strong>RID</strong>&nbsp;sar&agrave; emessa fattura con addebito sull'IBAN indicato nel profilo utente;</li>
<li><strong>Carta di credito</strong>&nbsp;verr&agrave; inviata un&rsquo;e-mail con il link per effettuare il pagamento.</li>
</ul>
<p>Per verificare la modalit&agrave; di pagamento dei rinnovi futuri &egrave; sufficiente accedere alla sezione&nbsp;<a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/elenco-richieste.aspx">Gestione/rinnovo PEC acquistate</a>.</p>

<details open="">
  <summary><h2>Modalità di pagamento del rinnovo della PEC</h2></summary>
Per verificare ed eventualmente modificare la modalit&agrave; di pagamento dei rinnovi futuri occorre accedere a&nbsp;<a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/elenco-richieste.aspx">gestione/rinnovo PEC acquistate</a>&nbsp;e cliccare su "gestione casella". <strong>La modifica &egrave; consentita fino a 10 gg prima dalla scadenza del contratto.</strong></details>

<details open="">
  <summary><h2>Durata del rinnovo della casella PEC</h2></summary>
Per verificare ed eventualmente modificare la durata del rinnovo per i canoni futuri occorre accedere a&nbsp;<a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/elenco-richieste.aspx">gestione/rinnovo PEC acquistate</a>&nbsp;e cliccare su gestione casella.</p>
<p><strong>La modifica &egrave; consentita fino a 10 gg prima della scadenza del contratto.</strong></b>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Disdire il servizio di <em>Notifica Sms</em></h2></summary>
Per <b>alcune tipologie di casella</b>, per le quali il servizio era stato attivato in promozione (le caselle con user <b>HIQ</b> e <b>W0A</b>), il servizio di notifica sms <b>non può essere disdetto in fase di rinnovo</b>, in quanto parte integrante della casella. Ricordiamo che il servizio, dal momento dell'attivazione, è perfettamente funzionante previa <a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/cos-e-e-come-si-attiva-il-servizio-di-notifica-sms/4908">configurazione</a> dello stesso all'interno di webmail.
</details>

<hr>

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      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/pec-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda,Pubblica amministrazione</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pec/" dotcom:id="8" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/pec.jpg">PEC</category>
      <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 08:34:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/pec/faq/rinnovo/354</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/pec/faq/rinnovo/354?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>6149</id>
      <title>Come posso gestire le dichiarazioni ISEE?</title>
      <description><![CDATA[Per la compilazione e l’invio delle dichiarazioni, CAF Do.C.  rende disponibile una procedura on-line semplice e guidata che consente l’inserimento dei dati in modo rapido e selettivo.]]></description>
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      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-isee/faq/come-posso-gestire-le-dichiarazioni-isee/6149]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 15:40:00 +0100</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <id>14198</id>
      <title>Dove trovo i dati IRAP e ISA sul servizio Buste Paga Dot Com?</title>
      <description><![CDATA[Per acquisire i dati relativi a IRAP e ISA tramite il servizio Buste Paga Dot Com, è necessario seguire i passaggi descritti di seguito:
<ol>
<li>Autenticazione al servizio<br />Effettuare l’autenticazione al portale&nbsp;<a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/area-riservata/ditta/">Buste Paga Dot Com</a>&nbsp;utilizzando le proprie credenziali.</li>
<li>Accesso alla sezione documenti<br />Dopo aver effettuato l’accesso, recarsi nella sezione&nbsp;<em>Elenco Ditte</em>&nbsp;e cliccare sul pulsante&nbsp;<em>Caricamento presenze e archivio documenti</em>.</li>
<li>Selezione dell’azienda<br />Selezionare l’azienda di interesse dall’elenco proposto e confermare la scelta.</li>
<li>Ricerca e download dei documenti<br />In&nbsp;<em>Documenti Recenti</em>, tramite il menù a tendina&nbsp;<em>Tipologia di documenti</em>, scegliere il documento desiderato tra&nbsp;<em>Deduzioni Irap</em>&nbsp;oppure&nbsp;<em>ISA</em>. Una volta effettuata la selezione, procedere con il download del file corrispondente.</li>
</ol>
<div>È disponibile la&nbsp;<a href="https://www.opendotcom.it/aspx/download.aspx?file=paghe-on-line/legenda-deduzioni-irap.pdf">legenda</a>&nbsp;relativa ai prospetti forniti.</div>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/paghe-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/lavoro/buste-paga/" dotcom:id="3" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg">Buste paga</category>
      <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/dove-trovo-i-dati-irap-e-isa/14198</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/dove-trovo-i-dati-irap-e-isa/14198?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>17419</id>
      <title>730 - Quadro E - Oneri e spese: spese per l'abitazione principale o altro immobile</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Se un fabbricato dopo i lavori di ristrutturazione viene suddiviso in tre unità abitative posso triplicare i massimali di spesa di ristrutturazione?</h2></summary>
La risposta è negativa. I massimali vanno considerati riferendosi al numero di alloggi presenti all'inizio dei lavori e non al termine.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Una persona deve procedere al rifacimento del bagno con la sostituzione dei sanitari, tubature, scarichi e piastrelle. Il Comune di residenza precisa che per questo tipo di intervento non deve essere fatta nessuna pratica in Comune. Come si fa a dimostrare che si tratta di un lavoro di manutenzione straordinaria? Serve qualche autocertificazione o è sufficiente la fattura con il dettaglio dei lavori?</h2></summary>
  Nel caso in cui il Comune consideri questo intervento in edilizia libera, il contribuente al fine del riconoscimento della detrazione potrà autocertificare la natura dell’opera edilizia attestando che si tratta di manutenzione straordinaria.<br />
In tal caso è necessario che dalla descrizione delle fatture emerga la stessa natura dell’intervento autocertificata.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un soggetto acquista un' abitazione principale, cointestandola con il genitore (quest'ultimo al 10%). Può il genitore recuperare le spese per la costruzione del box in quanto sostiene in parte le spese per l'acquisto ed è comproprietario con il figlio pur non trasferendovi la residenza?</h2></summary>
Per usufruire dell’agevolazione per la realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, gli stessi devono essere pertinenziali ad una unità immobiliare ad uso abitativo (<b>Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.5.4</b>). 
Il padre, titolare del 10% dell’unità abitativa, può usufruire della detrazione del 50% costruzione box auto qualora dimostri di aver effettivamente sostenuto parte della spesa.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Le pompe di calore, condizionatore e riscaldamento, necessitano di qualcosa di particolare o basta fattura e bonifico per usufruire della detrazione 50% o 36%. Cambio caldaia detrazione 50% anche se manca dichiarazione di conformità?</h2></summary>
Gli interventi legati alla sostituzione/installazione di pompe di calore e condizionatori rientrano nelle spese che danno diritto alla detrazione del 50% o 36% nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 1 comma 347 della Legge 296/2006.<br />
In particolare, per poter beneficiare del 50 per cento occorre che si tratti di una pompa di calore ad alta efficienza con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione con valori di COP e EER non inferiori ai valori indicati nel d.m. 19 febbraio 2007 come modificato dal d.m. 6 agosto 2009.<br />
La norma stabilisce che al fine di poter beneficiare della detrazione il contribuente deve esibire e conservare la seguente documentazione:<ul>
<li>Copia asseverazione del tecnico abilitato; per impianti di potenza non superiore a 100 kW è sufficiente la certificazione del produttore.
</li><li>Copia della certificazione o qualificazione energetica. A partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l’obbligo dell’acquisizione dell’attestato di certificazione energetica (art. 31 L. 99/2009).
</li><li>Copia scheda informativa (allegato E) inviata all’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori.
</li><li>Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l’invio all’ENEA.
</li><li>Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda.
</li><li>Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma.</li></ul>
Per qualsiasi lavoro idraulico è ora sempre obbligatoria la dichiarazione di conformità.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>L'importo massimo detraibile per le spese antisismiche è di € 96.000. Se nello stesso immobile si sostengono anche altre spese per manutenzione straordinaria si hanno ulteriori € 96.000 da poter detrarre?</h2></summary>
La norma dispone che il limite dei 96.000 euro si applica:<ul>
<li>Per immobile
</li><li>Per anno di imposta
</li><li>Per singolo lavoro autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente</li></ul>
Per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (<b>Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.2</b>).<br />
Nel caso di specie il limite dei 96.000 è unico se l’abilitazione amministrativa concessa è unica sia per le spese antisismiche che per la manutenzione straordinaria. In caso contrario e nel rispetto dei vincoli sopra definiti il limite vale per ciascun intervento opportunamente certificato dalle autorizzazioni edilizie.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>I panelli solari inseriti nell'ampliamento di una costruzione sono detraibili nella misura del 50% anche nel caso in cui sono imposti dal comune di residenza per fruire di un maggiore ampliamento?</h2></summary>
Come chiarito con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.4/E del 4 gennaio 2011, quando una ristrutturazione edilizia o un intervento di risparmio energetico avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l'ampliamento si configura come un intervento di nuova costruzione.<br />
Nel caso di specie se i pannelli solari vengono inseriti nella parte di ampliamento dell’edificio non possono godere della detrazione 50% per il motivo sopra esposto.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un soggetto ha usufruito della detrazione del 50% per interventi di recupero edilizio a decorrere dal 2022 quando è stata sostenuta la spesa. Nel 2024 ha sostituito i mobili e gli elettrodomestici della cucina. Può usufruire della detrazione per BONUS MOBILI a fronte dell'intervento del 2022?</h2></summary>
Possono beneficiare del "bonus arredamento" coloro che hanno sostenuto spese volte al recupero edilizio dal 1 gennaio 2022 per gli acquisti effettuati nel 2023 mentre per gli acquisti effettuati nel 2024 occorre che l’intervento di ristrutturazione edilizia sia iniziato non prima del 1° gennaio 2023.<br />
Pertanto la risposta è negativa.<br />
L'Amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito che il c.d. "bonus arredamento" è collegato ai seguenti interventi edilizi:<ul>
<li>manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
</li><li>manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
</li><li>restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
</li><li>ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
</li><li>interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
</li><li>di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.</li></ul>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Si chiede se l'agevolazione per interventi di spese per recupero di patrimonio edilizio per l'acquisto o la costruzione di box o autorimesse pertinenziali, debba essere applicata unicamente a una sola pertinenza o se possa essere estesa anche ad altre pertinenze che soddisfano comunque i requisiti richiesti.</h2></summary>
Per il riconoscimento della detrazione IRPEF relativa alla realizzazione e all’acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali, non sono previsti limiti numerici.
Pertanto, ad esempio, anche un secondo box (al rispetto dei requisiti richiesti) potrà beneficiare della detrazione.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente convive con la compagna (non è sposato) in un appartamento. Si vogliono trasferire in un'altra casa, in un altro comune. Su questa casa vorrebbero fare lavori sui quali potrebbero usufruire della detrazione del 50%. La casa è di proprietà della compagna. Il contribuente può usufruire della detrazione del 50% (ovviamente sostenendo le spese)? è necessario un contratto di comodato? Saranno nello stesso stato di famiglia una volta che si trasferiranno.</h2></summary>
Per effetto della L. 76/2016 che regolamenta le unioni civili tra le persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto (more uxorio), l’Agenzia delle Entrate con la R.M. 28.7.2016, n. 64/E prende atto del mutato quadro normativo e rivede le istruzioni fornite con la precedente prassi.<br />
In particolare, l’Agenzia chiarisce che il convivente more uxorio del possessore/detentore dell’immobile oggetto dei lavori di recupero del patrimonio edilizio che sostiene effettivamente le spese degli interventi rientra tra i soggetti che possono fruire della detrazione per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi, e quindi a prescindere dalla stipulazione di eventuali contratti di comodato.<br />
Per quanto riguarda il profilo temporale della convivenza, essa deve però sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori (RR.MM. 12.6.2002, n. 184/E e 20.4.2005, n. 15/E).
</details>

<details open="">
  <summary><h2>A seguito di acquisto prima casa nel 2025 con mutuo bancario, quali spese è possibile detrarre in dichiarazione dei redditi oltre agli interessi sul mutuo? è possibile recuperare una parte di iva pagata? le spese di agenzia o intermediazione? gli oneri bancari? gli allacciamenti?</h2></summary>
Tra gli oneri accessori sono compresi: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato) la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese di perizia tecnica, le spese notarili (compreso sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3) con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca).<br />
Sono escluse dalla detrazione: le spese inerenti l'onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita e le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile.<br />
Per le spese di intermediazione (Rigo E8/E12 codice 17) la detraibilità della provvigione corrisposta all’intermediario immobiliare è ammessa in favore di chi la sostiene purché il relativo l’importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Come calcolare la detrazione del 50% ristrutturazioni edilizie qualora tali lavori comportino la divisione di un immobile in due o più abitazioni?</h2></summary>
In questo caso il limite di spesa spetta con riferimento all’unico immobile esistente all’inizio lavori, indipendentemente dal numero di abitazioni che si ricavano dalla ristrutturazione.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Se il pagamento dei mobili è effettuato tramite carte di credito o carte di debito quale è la data che devo considerare per poter beneficiare della detrazione nell’anno 2026 soprattutto per acquisti effettuati a fine anno?</h2></summary>
La data di pagamento è quella in cui si utilizza la carta di credito o di debito da parte del titolare e non dal giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Quindi, essendo rilevante la data di pagamento e non quella di addebito su conto corrente, gli acquisti effettuati a fine anno sono considerati detraibili nel 2026.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Chi può predisporre e firmare l’asseverazione di un intervento e l’attestato di qualificazione energetica previsto dalla detrazione del 50%? </h2></summary>
L’asseverazione e l’attestato di qualificazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite ed iscritto all’Ordine o Collegio professionale. La parcella rilasciata dal professionista costituisce spesa anch’essa detraibile.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Nel caso di agevolazione per interventi di ristrutturazione degli immobili il limite di spesa, su cui applicare la detrazione del 50% o 36%, per la ristrutturazione è inteso pro capite o per unità immobiliare? </h2></summary>
Le istruzioni del Modello 730/2026 indicano che suddetto limite complessivo va riferito ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. <br />
Il limite va quindi considerato sia annuale sia per intervento.<br />
Nei vari periodi d'imposta il limite ha assunto i seguenti valori: dal periodo d'imposta 1998 al 2002 era pari a 77.468,53 euro, dall'anno 2003 fino al 25 giugno 2012 l'importo è pari a 48.000 euro, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 il limite è stato aumentato ad euro 96.000. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tener conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un soggetto che beneficia della detrazione 36% o 50% per ristrutturazioni edilizie nel 2025 può anche beneficiare della detrazione del 50% o 36% per risparmio energetico? </h2></summary>
Le due agevolazioni non sono alternative e possono coesistere purché non si riferiscano agli stessi interventi.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Nel caso di immobile di proprietà del dichiarante al 100%, con mutuo stipulato da entrambi i coniugi. L'immobile è abitazione principale di entrambi. È possibile detrarre gli interessi al 100% in capo al dichiarante o è obbligatorio portarli in detrazione al 50% tra i coniugi?</h2></summary>
Il mutuo dà diritto a detrazione solo al dichiarante, in quanto unico proprietario dell'immobile. Essendo cointestatari del mutuo entrambi i coniugi, il dichiarante, potrà detrarre solo la propria quota di interessi passivi, ossia il 50%.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Due coniugi possessori, uno del 75% e l'altro del 25% di un immobile adibito ad abitazione principale, sono cointestatari di un mutuo ipotecario al 50%. In quale percentuale possono detrarre gli interessi passivi sul mutuo?</h2></summary>
Possono portare in detrazione ciascuno il 50% degli interessi passivi. Non rileva infatti la percentuale di comproprietà, ma solo la percentuale di intestazione del mutuo (Risposta n. 7 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 18/05/2006).
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente ha il coniuge a carico. La moglie è intestataria al 100% di un contratto di affitto, come inquilina, per il quale spetterebbero le detrazioni. Può usufruire di tali detrazioni il marito?</h2></summary>
Le detrazioni di cui all'articolo 16 del Tuir spettano solo ai soggetti titolari del contratto di locazione. Si ritiene, pertanto, che il contribuente non possa usufruire della detrazione spettante alla moglie anche se a suo carico.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>La data di inizio lavori coincide sempre con la data di presentazione della Cila (o Scia, etc.)?</h2></summary>
La presentazione della Cila non comporta l'automatico inizio dei lavori, che può avvenire anche dopo la presentazione.
Pertanto l’inizio lavori è quando davvero iniziano concretamente i lavori edilizi, in base agli indizi rilevati sul posto. Lo ricorda la sentenza 467/2018 del 24 gennaio del Consiglio di Stato, facendo riferimento all’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia). <br />
In questi casi la data di effettivo inizio dei lavori potrebbe essere attestata da una dichiarazione del direttore lavori (o altra figura professionale che ha seguito i lavori).
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Nel 2025 è stata acquistata un'abitazione senza la stipula di un mutuo. La fattura del notaio per l'acquisto dell'immobile può essere portata in detrazione nel rigo E7?</h2></summary>
L’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita non rientra tra gli oneri per i quali è prevista la detrazione. La detrazione difatti spetta solo per l’onorario del notaio relativo alla stipula del mutuo.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>In merito alla detrazione del 36% o 50% su opere di ristrutturazione edilizia, gli oneri di urbanizzazione pagati al Comune possono rientrare tra le spese ammesse alla detrazione? In caso affermativo, quali caratteristiche deve avere il pagamento ed il documento giustificativo degli oneri medesimi?</h2></summary>
Gli oneri di urbanizzazione rientrano tra le spese che è possibile portare in detrazione ai fini dell'agevolazione sugli interventi di recupero edilizio (cosiddetto 36%, 41%, 50% o 65%) ed il loro pagamento può essere effettuato in qualsiasi modalità, senza quindi necessità del bonifico bancario. La prova di avvenuto pagamento può anche essere data dalla quietanza rilasciata dalle Autorità amministrative. 
</details>

<details open="">
  <summary><h2>I compensi pagati ad intermediari immobiliari per la locazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sono detraibili come nel caso dell'acquisto?</h2></summary>
Tali compensi non sono detraibili. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. b-bis del Tuir solo i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale rientrano tra le spese detraibili. 
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Quali condizioni temporali deve rispettare l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi relativi al mutuo ipotecario stipulato?</h2></summary>
Per i mutui stipulati a partire dal 1°gennaio 2001, la detrazione degli interessi passivi è ammessa a condizione che:<ul>
<li>l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto (12 mesi);
</li><li>l'acquisto dell'immobile avvenga nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.</li></ul>
Il termine dei 18 mesi invece è quello entro il quale occorre stabilire la propria residenza per avere diritto alle agevolazioni in materia di imposta di registro o IVA quando si acquista l'immobile con l'agevolazione di cui ai nn. 21 e 26 Tab. A parte II del DPR n. 633/72 (cosiddetta agevolazione prima casa).
 </details>

<details open="">
  <summary><h2>Ho venduto un immobile sul quale avevo effettuato delle ristrutturazioni e beneficiato anche del c.d. Bonus Mobili, quest’ultima agevolazione viene trasferita all’acquirente o posso continuare a detrarla io?
</h2></summary>
L'Agenzia delle Entrate nella circolare 13/E/2019 ha chiarito che, a differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione per il cosiddetto bonus mobili non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.<br />
I contribuenti, quindi, possono continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l'abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo per usufruire del beneficio.
 </details>

<details open="">
  <summary><h2>Qual è il limite massimo di spesa agevolabile per il c.d. Bonus Mobili?</h2></summary>
Il limite massimo di spesa per il Bonus Mobili ha subito diverse variazioni dal 2021 ad oggi. Partendo da 16.000 euro nel 2021, è stato ridotto a 10.000 euro nel 2022, a 8.000 euro nel 2023 e a 5.000 euro dall'anno 2024. La detrazione, pari al 50% delle spese sostenute entro questi limiti, viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
 </details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente stipula mutuo per ristrutturazione. Non possiede immobili. 
L'immobile, oggetto della ristrutturazione, non è di sua proprietà (no proprietà no altro diritto reale) ma della madre, che ha concesso l'uso con comodato registrato al figlio, il quale ha preso la residenza nell'immobile già prima della stipula del mutuo per ristrutturare l'immobile. Si chiede se gli interessi passivi di tale mutuo siano detraibili. </h2></summary>
Per la detrazione occorre che il mutuatario sia proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile.
Il comodato pertanto non consente la detrazione.
 </details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 16:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-spese-abitazione-principale/17419</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/quadro-e-spese-abitazione-principale/17419?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>6148</id>
      <title>Qual è il periodo di validità della dichiarazione ISEE?</title>
      <description><![CDATA[L'ISEE è valido dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre.<div><p>L’ISEE
corrente è valido per 6 mesi dalla presentazione se riguarda solo variazioni
reddituali; è valido fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione se riguarda
variazioni solo patrimoniali o sia patrimoniali che reddituali.</p><br /></div>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-isee/faq/qual-e-il-periodo-di-validita-della-dichiarazione-isee/6148]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 15:42:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/qual-e-il-periodo-di-validita-della-dichiarazione-isee/6148</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/qual-e-il-periodo-di-validita-della-dichiarazione-isee/6148?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>14194</id>
      <title>Dove trovo le Certificazioni Uniche</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Dove trovo le Certificazioni Uniche delle aziende che seguo?</h2></summary>
Per reperire le Certificazioni Uniche accedere all'<a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/area-riservata/ditta/" title="Buste Paga" target="_blank">area riservata di Buste Paga Dot Com</a> e cliccare sul pulsante <strong>Caricamento presenze e archivio documenti</strong>. Procedere come segue:
<ul>
<li><strong>Seleziona azienda</strong>: scegliere la ditta dall’elenco.<br />Se non fosse disponibile, cliccare su&nbsp;<strong>“ditta cessata”</strong>.</li>
<li>Accedere alla sezione&nbsp;<strong>“recenti”</strong>&nbsp;e applicare il&nbsp;<strong>filtro</strong>&nbsp;sulla tipologia documenti&nbsp;<strong>“Modello CU e Ricevuta”</strong>.</li>
<li>Individuare il documento desiderato e cliccare sulla&nbsp;<strong>lente d’ingrandimento</strong>&nbsp;per visualizzarlo o scaricarlo.</li>
</ul>

I documenti che OPEN rende disponibili sono:
<ul>
 <li>Modello CU Ordinario (da conservare)</li>
 <li>Modello CU Sintetico (da consegnare ai percipienti)</li>
 <li>ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate (da conservare)</li>
 <li>lettera di impegno alla trasmissione (da firmare e
     conservare)</li>
</ul>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Dove trovo le Certificazioni Uniche - Lavoro domestico?</h2></summary>
Per reperire le Certificazioni dei compensi per lavoro domestico accedere all'<a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/area-riservata/ditta/" title="Buste Paga" target="_blank">area riservata di Buste Paga Dot Com</a> e seguire la seguente procedura:
<ul>
<li>posizionarsi sulla sezione Certificazione Unica - Colf;
</li><li>cliccare su FILTRI (tasto in alto a destra) e impostare come adempimento “xxxx/xxxx” - cliccare su RICERCA;
</li><li>nell’elenco proposto, sotto azioni, cliccare su download documenti.</li></ul>
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/paghe-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/lavoro/buste-paga/" dotcom:id="3" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg">Buste paga</category>
      <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 10:00:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/dove-trovo-le-certificazioni-uniche/14194</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/dove-trovo-le-certificazioni-uniche/14194?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>476</id>
      <title>Cosa sono l’ISEE e l’ISE?</title>
      <description><![CDATA[L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e l'ISE (Indicatore della Situazione Economica) sono due indicatori utilizzati dall'<a title="INPS" href="http://www.inps.it/" target="_blank"><span>INPS</span></a> e da altri Enti erogatori (Università, Comuni, ecc.) per verificare se spettano le agevolazioni richieste dal cittadino, tramite la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), relative a prestazioni sociali ed assistenziali (assegni di maternità, borse di studio, ecc.) ed ai servizi di pubblica utilità (telefono, luce, acqua).<br />Per maggiori informazioni sull’ambito di applicazione dell’ISEE può consultare la sezione ISEE all’interno del  sito&nbsp;<u><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;
font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:
&quot;Times New Roman&quot;;color:blue;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA"><a href="https://www.opendotcom.it/">www.opendotcom.it</a></span></u>.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-isee/faq/cosa-sono-l-isee-e-l-ise/476]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:03:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/cosa-sono-l-isee-e-l-ise/476</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/cosa-sono-l-isee-e-l-ise/476?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>477</id>
      <title>Chi può aderire al servizio?</title>
      <description><![CDATA[Per aderire al servizio bisogna essere <a href="https://www.opendotcom.it/abilitazioni/caf-adesione.aspx?req_id=ISEE&amp;Cod=ADEISEE">Soggetti incaricati</a>.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:04:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/chi-puo-aderire-al-servizio/477</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/chi-puo-aderire-al-servizio/477?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>14193</id>
      <title>Come scaricare la busta paga online e abilitare i dipendenti al download di cedolini e CU?</title>
      <description><![CDATA[<h2>Scaricare la busta paga online, istruzioni per i dipendenti</h2>

<p>Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione la busta paga &egrave; resa disponibile al download nell&rsquo;area riservata NoiPA al seguente link <a href="https://noipa.mef.gov.it/">https://noipa.mef.gov.it/</a>.</p>

<p>Per i dipendenti del settore privato (escluso il settore agricolo) invece &egrave; possibile accedere ad alcuni degli elementi della propria busta paga sul sito dell'<abbr title="Istituto Nazione di Previdenza Sociale">INPS</abbr>. Infatti, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha attivato il servizio <abbr title="Consultazione Info Previdenziali">CIP</abbr>, <a href="https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-strumenti.consultazione-info-previdenziali-cip-per-dipendenti-privati-53212.consultazione-info-previdenziali-cip-per-dipendenti-privati.html"  title="Scaricare elementi della busta paga dal sito INPS">Consultazione Info Previdenziali per dipendenti privati</a>. Dopo essersi autenticati, sar&agrave; possibile accedere ad alcuni elementi della propria retribuzione (datore di lavoro, inquadramento contrattuale, tipo di rapporto di lavoro, retribuzione imponibile a fini previdenziali, conguagli per assegni nucleo familiare, conguagli relativi a maternit&agrave;/paternit&agrave; e conguagli per malattia). <br />Qualora si voglia invece scaricare la vera e propria busta paga, sar&agrave; necessario rivolgersi al proprio datore di lavoro.</p>

<h2>Scaricare i cedolini elaborati da OPEN Dot Com</h2>

<p>Istruzioni per reperire il cedolino elaborato tramite il servizio Buste Paga Dot Com e relative all'abilitazione dei dipendenti al relativo download di cedolini e CU.</p>

<details open="">
  <summary><h3>Scaricare il cedolino e gli altri elaborati in PDF</h3></summary>
Per reperire i cedolini e tutti gli altri elaborati è necessario accedere al <a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/" title="Buste Paga">servizio Buste Paga Dot Com</a>, cliccare sul pulsante "Area riservata" per autenticarsi e successivamente cliccare sul pulsante <strong>Caricamento presenze e archivio documenti</strong>. Seguire poi la seguente procedura:
<ol>
<li>cliccare su "Esterni - Seleziona azienda", successivamente dal menù a tendina "Elenco aziende" scegliere la ditta e "Conferma";</li>
<li>ora, cliccare su "Esterni - Servizi per Ditte Esterne - Documenti archiviati". Si apre un pop up (se questa videata non si apre è perchè il browser del proprio computer ha i pop up bloccati; devono essere abilitati) dove è necessario scegliere dal menù a tendina "Tipologia documenti" e indicare  "Cedolini elaborati" oppure un altro documento;</li>
<li>per ultimo, cliccare sul tasto "Ricerca" in alto a sinistra e selezionare la lente d'ingrandimento in corrispondenza del documento che interessa (verificare la data competenza).</li>
</ol>
</details>

<details open="">
  <summary><h3>Abilitare i dipendenti al download della propria busta paga e della Certificazione Unica</h3></summary>
È possibile permettere ai dipendenti il download dei cedolini. È sufficiente mandare un'email a <a href="mailto:cedolini@opendotcom.it">cedolini@opendotcom.it</a> con l'indicazione dell'azienda e la mail di tutti i dipendenti.
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/paghe-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/lavoro/buste-paga/" dotcom:id="3" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg">Buste paga</category>
      <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 10:00:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/dove-trovo-cedolino-elaborato-abilitazione-dipendenti/14193</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/dove-trovo-cedolino-elaborato-abilitazione-dipendenti/14193?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>478</id>
      <title>Come posso aderire al servizio?</title>
      <description><![CDATA[<div>L’abilitazione può essere richiesta immediatamente, durante la procedura di iscrizione come Soggetto incaricato.</div><div><br /></div>
Per richiederla successivamente è necessario autenticarsi sul sito <a href="https://www.opendotcom.it/">www.opendotcom.it</a> e cliccare sul menu “<a href="https://www.opendotcom.it/abilitazioni/caf-adesione.aspx?req_id=ISEE&amp;Cod=ADEISEE&amp;method=AderisciCaf">Adesione</a>” del servizio ISEE: mettendo la spunta sul servizio ISEE si otterrà automaticamente l’abilitazione.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-isee/faq/come-posso-aderire-al-servizio/478]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:06:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/come-posso-aderire-al-servizio/478</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/come-posso-aderire-al-servizio/478?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>13122</id>
      <title>Qual è la differenza tra la versione Completa, la versione Sola Revisione o Sola vigilanza?</title>
      <description><![CDATA[<p></p><ul><li><a href="https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/acquista.aspx?codfamiglia=OPPSG"><b>COMPLETA</b></a>: è la
versione che consente di gestire sia l’attività di vigilanza che la revisione
legale;</li><li><a href="https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/acquista.aspx?codfamiglia=OPPSN"><b>SOLA REVISIONE</b></a>:
consente di gestire la sola attività di revisione legale ex D.Lgs 39/2010;</li><li><a href="https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/acquista.aspx?codfamiglia=OPPSV"><b>SOLA VIGILANZA</b></a>:
consente di gestire la sola attività di vigilanza ex art. 2403 e segg. Codice
Civile.</li></ul><p></p>



<br />]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/psr-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/faq/ho-acquisto-il-software-da-dove-accedo/13113]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/revisione-legale/" dotcom:id="18" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/revisione-legale.jpg">Revisione legale</category>
      <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 15:30:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/differenza-versione-completa-sola-revisione-sola-vigilanza/13122</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/differenza-versione-completa-sola-revisione-sola-vigilanza/13122?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>479</id>
      <title>Il servizio ISEE è gratuito o a pagamento?</title>
      <description><![CDATA[<p>
    In seguito alle modifiche disposte  dall’art. 32 del decreto-legge 4 maggio
    2023, n. 48, convertito con  modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.
    85, dal 1° ottobre 2023 l’INPS non  remunera ai CAF gli oneri connessi alle
    DSU successive alla prima elaborata presso un CAF presentate  per lo stesso nucleo familiare, nel
    medesimo anno di riferimento.
</p>
<p>
    Il servizio ISEE di CAF Do.C. rimane  gratuito anche per le ISEE successive
    alla prima fino al 31/12/2023.
</p>
<p>
    Dal 1° gennaio 2024 il servizio diventa a pagamento, alle <a href="https://www.cafdoc.it/">condizioni esposte nel listino pubblicato sul sito</a>.
</p>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 08:30:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/quanto-costa-il-servizio-isee/479</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/quanto-costa-il-servizio-isee/479?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>498</id>
      <title>Chi può aderire al servizio?</title>
      <description><![CDATA[Possono aderire al servizio i <a href="https://www.opendotcom.it/abilitazioni/caf-adesione.aspx?req_id=RED&amp;Cod=ADERED">Soggetti incaricati </a> di CAF Do.C.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/red-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/chi-puo-aderire-al-servizio/498]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-red/" dotcom:id="5" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-red.jpg">Modello RED</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:33:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/chi-puo-aderire-al-servizio/498</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/chi-puo-aderire-al-servizio/498?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>8962</id>
      <title>Quali sono i controlli proposti?</title>
      <description><![CDATA[<p>Il servizio
online propone i controlli:</p>

<p><ul><li>per l’attività di vigilanza in base a quanto
indicato nell’art. 2403 del codice civile dalle Norme di comportamento del
collegio sindacale delle società non quotate (elaborate dal CNDCEC); </li><li>per la revisione legale in base a quanto
indicato nei principi di revisione Internazionali ISA Italia e documenti
rilasciati dal Consiglio Nazionale (CNDCEC).</li></ul></p>



<p>Per
visualizzare l’elenco completo delle check list disponibili è sufficiente
accedere al servizio, quindi nella sezione ‘Manuale, tutorial, normativa, mappa
e aggiornamenti’ selezionare “Mappa”.</p>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/psr-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/faq/quali-sono-i-controlli-proposti/8962]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/revisione-legale/" dotcom:id="18" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/revisione-legale.jpg">Revisione legale</category>
      <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 08:52:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/quali-sono-i-controlli-proposti/8962</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/quali-sono-i-controlli-proposti/8962?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>14196</id>
      <title>Modello 770 - Il servizio di OPEN</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>OPEN fornisce il servizio di compilazione e invio del  modello 770?</h2></summary>
<p>Sì, OPEN fornisce il servizio di compilazione e invio del <a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/faq/modello-770/17416" title="Approfondimento sul modello 770">modello 770</a> per tutti i clienti che hanno attivato la soluzione <a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/">Buste Paga Facile</a>.</p>

<p>L’elaborazione è automaticamente intesa a carico di Open per  le aziende i cui cedolini paga sono stati gestiti nel corso dell’anno  d’imposta.</p>

Il servizio comprende:
<ul>
<li>la compilazione dei quadri ST - SV - SX del  modello 770 con
    riferimento alle ritenute da lavoro dipendente e assimilati
</li>
<li>l’invio telematico della dichiarazione  all’Agenzia delle Entrate
</li>
<li>l’archiviazione e conservazione della  documentazione nel
    rispetto della normativa vigente
</li>
</ul>

Su richiesta, è possibile incaricare OPEN anche della gestione del quadro lavoro autonomo.<br />
Per informazioni sui costi del servizio: <a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/acquista.aspx">listino</a>.
</details>

<a id="S2" class="ancora"></a>
<details open="">
  <summary><h2>Quali sono le modalità di trasmissione ad OPEN dei dati  necessari alla compilazione del modello 770?</h2></summary>
<p>
    La trasmissione dei dati utili alla compilazione della  dichiarazione
    770, per le aziende i cui cedolini paga sono stati gestiti da
    OPEN, avviene tramite l’area riservata del servizio Buste Paga Dot Com.
</p>
<p>Le operazioni da effettuare sono illustrate nel seguente video.
</p>
<div class="video-embedded-100">
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/D_TGpbX8ntw?showinfo=0&amp;rel=0&amp;color=white" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
</div>
</details>

<a id="S3" class="ancora"></a>
<details open="">
  <summary><h2>Entro quando devo comunicare ad OPEN i dati per la  gestione del modello 770?</h2></summary>
Al fine di consentire la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni entro la scadenza, la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il <strong>07/09/2025</strong>.<br />Eventuali trasmissioni effettuate successivamente saranno considerate urgenti e dunque gestite applicando una maggiorazione al prezzo di listino. Nello specifico:
<ul>
<li>dal 08/09/2025 al 28/09/2025: l’inserimento o la modifica di quanto precedentemente comunicato sarà soggetto ad una maggiorazione del 50% dal prezzo di listino;</li>
<li>dal 29/09/2025: per incarichi o modifiche ricevuti a partire da tale data, OPEN provvederà a valutare la fattibilità della richiesta e a redigere apposito preventivo.</li>
</ul>
</details>

<a id="S4" class="ancora"></a>
<details open="">
  <summary><h2>Dove trovo il Modello 770?</h2></summary>
Per reperire il modello 770, accedere all’<a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/area-riservata/ditta/">area riservata</a>, cliccare su CARICAMENTO PRESENZE E ARCHIVIO DOCUMENTI e operare come segue:
<ol>
<li>Esterni - Seleziona Azienda - dal menù a tendina sceglie la ditta e cliccare su Conferma;</li>
<li>Esterni - Servizi per Ditte Esterne - Documenti archiviati - Modello 770 e Ricevuta trasmissione;</li>
<li>cliccare sul tasto Ricerca in alto a sinistra - selezionare la lente d'ingrandimento sul documento di interesse.</li>
</ol>
</details>

<a id="S5" class="ancora"></a>
<details open="">
  <summary><h2>Quali documenti relativi al 770 si devono consegnare al proprio cliente?</h2></summary>
I documenti relativi al modello 770 che devono essere consegnati alle aziende clienti sono:
<ul>
<li>copia del modello 770;</li>
<li>la ricevuta di trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate;</li>
<li>la lettera di impegno alla trasmissione (in formato PDF);</li>
</ul>
La lettera di impegno firmata digitalmente, invece, è solo da conservare e non è necessario che venga consegnata.
</details>

<a id="S6" class="ancora"></a>
<details open="">
  <summary><h2>Posso incaricare OPEN della gestione del modello 770 per  un’azienda i
        cui cedolini paga sono gestiti da un altro Consulente?</h2></summary>
<p>
    Sì, è prevista la possibilità di gestire il modello 770 di  aziende non
    seguite da Open a condizione che sia stato correttamente attivato  il
    servizio Buste Paga Facile - servizio completo oppure Buste Paga Facile -
    solo adempimenti.
</p>
<p>
    La trasmissione dei dati utili alla compilazione della dichiarazione
    avviene tramite l’apposita area riservata.
</p>
<p>
    La pratica è soggetta a preventivo, previa valutazione di  fattibilità da
    parte di OPEN. Per maggiori informazioni: <a href="https://www.opendotcom.it/aspx/contatti.aspx?req_id=contatti&amp;servId=579&amp;argId=1513#form">contattaci</a>.
</p>
</details>

<a id="S7" class="ancora"></a>
<details open="">
  <summary><h2>Che cosa sono gli avvisi di irregolarità 770?</h2></summary>
<p>
    Gli avvisi di irregolarità sono le comunicazioni che  l’Agenzia dell’Entrate
    invia a seguito di controllo automatizzato tra i dati  dichiarati nel
    Modello, i versamenti effettuati e le ritenute indicate nelle
    Certificazioni Uniche.
</p>
<p>
    Se OPEN è l’intermediario che ha predisposto ed inviato la  dichiarazione,
    riceverà gli eventuali avvisi di irregolarità e provvederà a  notificarli
    allo Studio tramite la sezione Avvisi Istituti ed Enti dell’area  riservata
    Buste Paga Dot Com.
</p>

Gli avvisi di irregolarità 770 possono essere dovuti a:
<ul>
<li>versamenti  non effettuati;
</li>
<li>compensazioni  errate;
</li>
<li>mancato  abbinamento di versamenti o compensazioni da parte
    dell’Agenzia Entrate;
</li>
<li>mancata  corrispondenza tra le ritenute dichiarate con le CU e
    quelle presenti nel 770.
</li>
</ul>
</details>

<a id="S8" class="ancora"></a>
<details open="">
  <summary><h2>Nella sezione Avvisi Istituti ed Enti è stato notificato  un avviso di
        irregolarità 770: cosa devo fare?</h2></summary>
<p>
    È possibile incaricare OPEN del controllo dell’avviso e  dell’eventuale
    predisposizione dell’istanza di regolarizzazione.
</p>
<p>
    Se non fornite a suo tempo, OPEN richiederà le quietanze di  versamento
    necessarie ai fini del controllo. In alternativa, l’avviso può essere verificato e - se  ricorrono i
    presupposti - regolarizzato, direttamente dallo Studio.
</p>
<p>
    Le operazioni da effettuare nell’area riservata sono illustrate nel seguente video.</p>

<div class="video-embedded-100">
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/TVnkOkDxLHA?showinfo=0&amp;rel=0&amp;color=white" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
</div>
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/paghe-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/lavoro/buste-paga/" dotcom:id="3" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg">Buste paga</category>
      <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 16:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/servizio-770/14196</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/servizio-770/14196?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>18172</id>
      <title>730 - Quadro F (acconti, ritenute ed eccedenze)</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Il coniuge di un soggetto che presenta il modello 730, pur avendo solo redditi derivanti dall'abitazione principale, può essere inserito come coniuge dichiarante al fine di recuperare attraverso il sostituto del dichiarante stesso un credito derivante dalla dichiarazione dell'anno precedente?</h2></summary>
La risposta è affermativa. Occorre però che il credito sia tra quelli contenuti nella sezione III del quadro F del modello 730.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente ha un credito da quadro LM del modello Redditi 2025. Tale credito può essere riportato nella sez. III del quadro F del modello 730/2026?</h2></summary>
Trattandosi di credito derivante da imposta sostitutiva non può essere riportato nel modello 730.
</details>
<details open="">
  <summary><h2>Un contribuente presenta nella propria CU (pensionato Inps) redditi percepiti a seguito di pignoramento presso terzi. Sono compilate le caselle 101 e 104 della Cu. Si chiede se questa somma percepita ( e non tassata) debba essere inserita tra i redditi ( o altro campo) all'interno del 730 o se eventualmente debba essere inserita/tassata nel modello Redditi PF.
</h2></summary>
Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).<br />
Le ritenute subite vanno indicate nel rigo F13 indicando in colonna 1 il tipo di reddito percepito tramite pignoramento.<br />
Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. REDDITI PF, compilando l’apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.<br />
Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il Mod. REDDITI PF compilando l’apposita sezione del quadro RM.
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 15:55:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-quadro-f-acconti-ritenute-ed-eccedenze/18172</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-quadro-f-acconti-ritenute-ed-eccedenze/18172?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>499</id>
      <title>Come posso aderire al servizio?</title>
      <description><![CDATA[L’abilitazione può essere richiesta durante la procedura di <a href="https://www.opendotcom.it/aspx/come-registrarsi.aspx">iscrizione </a> come Soggetto incaricato o successivamente del menu <a href="https://www.opendotcom.it/abilitazioni/caf-adesione.aspx?req_id=RED&amp;Cod=ADERED">Adesione</a>&nbsp;del servizio.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/red-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-posso-aderire-al-servizio/499]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-red/" dotcom:id="5" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-red.jpg">Modello RED</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:33:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-posso-aderire-al-servizio/499</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-posso-aderire-al-servizio/499?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>480</id>
      <title>Come posso ottenere assistenza?</title>
      <description><![CDATA[L’assistenza viene prestata gratuitamente e può essere richiesta:<ul>
<li>on-line, tramite Live Chat o compilando il modulo web presente nel menù "<a href="https://www.opendotcom.it/tts/area-riservata/index.aspx?req_id=1">Assistenza</a>"; 
</li><li>contattando telefonicamente lo 0171 700700.</li></ul>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-isee/faq/come-posso-ottenere-assistenza/480]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:07:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/come-posso-ottenere-assistenza/480</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/come-posso-ottenere-assistenza/480?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>8961</id>
      <title>È possibile provare il software prima di acquistarlo?</title>
      <description><![CDATA[<p>Sì, è possibile richiedere la versione
dimostrativa (Trial) che permette di utilizzare il servizio per 30 giorni dal
momento dell’attivazione. Decorsi i 30 giorni, è possibile continuare ad
utilizzare l’anagrafica acquistando il prodotto: i dati inseriti non verranno
persi.</p>

<p>Clicca qui per fare la richiesta:</p>

<p><ul><li>TRIAL
<a href="https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/acquista.aspx?codprodotto=OPPSRAG020">COMPLETA</a></li><li>TRIAL
<a href="https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/acquista.aspx?codprodotto=OPPSRAG030">SOLO REVISIONE</a></li><li><span>TRIAL</span><span> </span><a href="https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/acquista.aspx?codprodotto=OPPSRAG011">SOLO VIGILANZA</a></li></ul></p>





<p>Al termine del periodo di prova non vi è l’obbligo di acquisto. </p><br />]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/psr-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/faq/e-possibile-provare-l-applicazione-prima-di-acquistarla/8961]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/revisione-legale/" dotcom:id="18" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/revisione-legale.jpg">Revisione legale</category>
      <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 08:51:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/e-possibile-provare-il-software-prima-di-acquistarlo/8961</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/e-possibile-provare-il-software-prima-di-acquistarlo/8961?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>18171</id>
      <title>730 - Quadro G</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Ho un sostituto d’imposta ma non ha capienza per effettuare i conguagli, posso utilizzare il modello 730 senza sostituto?</h2></summary>
Dal 2024 i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ammessi all'utilizzo del Mod. 730, possono decidere  di presentarlo senza sostituto anche qualora abbiano un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Il credito d'imposta spettante per il riacquisto della prima casa è solo quello derivante dall'imposta di registro oppure tiene conto anche delle imposte ipotecarie, catastali e dei bolli?</h2></summary>
Il credito d'imposta spettante è solo quello derivante dall'imposta di registro (o dell’Iva).
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 15:35:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-quadro-g/18171</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-quadro-g/18171?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>706</id>
      <title>730 - Liquidazione e conguagli</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Se il credito risultante dalla presentazione della dichiarazione Modello 730 è superiore alle ritenute effettuate dal Sostituto d'imposta, l'importo eccedente quando sarà rimborsato?</h2></summary>
Nel caso in cui il risultato contabile della dichiarazione evidenzi un credito, il Sostituto d'imposta dovrà rimborsare tale credito al contribuente, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto relative a tutti i compensi di competenza del mese di luglio ed eventualmente dei successivi. Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare l'intero rimborso, il Sostituto d'imposta deve comunicare, tramite il modello CU, all'interessato gli importi a credito ancora spettanti. Tali importi potranno essere indicati dal contribuente nel Modello 730 dell'anno successivo.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>In presenza di un fabbricato composto da due unità immobiliari catastalmente distinte adibito ad abitazione principale, come viene suddivisa la deduzione?</h2></summary>
In questo caso, essendo presenti due distinte rendite catastali, su una soltanto di queste verrà applicata la deduzione per l'abitazione principale.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>In un modello 730 congiunto che presenteremo a settembre, vi è il dichiarante che è a credito per circa 500€ ed il coniuge che è a debito per circa 200€. C'è regolarmente il sostituto d'imposta. Visto che la trattenuta sarà postuma rispetto alla scadenza per il versamento di Irpef ed addizionali è necessario fare il ravvedimento? Se sì, con quali modalità? F24?</h2></summary>
Se il conguaglio viene effettuato da un sostituto d'imposta non occorre predisporre nessun ravvedimento.
Sarà il sostituto a compensare i debiti ed i crediti della congiunta e ad effettuare i conguagli con accredito in busta paga del netto.
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 16:19:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/liquidazione-e-conguagli/706</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/liquidazione-e-conguagli/706?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>483</id>
      <title>Posso richiedere un compenso al contribuente per la compilazione dell’ISEE?</title>
      <description><![CDATA[<p>In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 32, comma 2 del D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. 85/2023, i CAF possono richiedere un compenso ai cittadini solamente per l’assistenza alla compilazione e alla trasmissione delle DSU ISEE successive alla prima elaborata presso un CAF, presentate nello stesso anno e a parità di nucleo familiare, fino a un importo consigliato nella misura massima di 25,00 euro.</p>
<p></p><p>Si specifica che non può essere richiesto il pagamento di
un compenso per la DSU successiva a quella precompilata autonomamente dal
soggetto dichiarante.</p>

<p>Restano gratuite la prima DSU, l’eventuale modifica
dell’ISEE determinata da una variazione dei componenti del nucleo familiare, l’eventuale modifica della
precompilata presentata in autonomia dal dichiarante, la richiesta
dell’ISEE corrente.</p><br /><p></p>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 08:30:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/richiedere-un-compenso-al-contribuente-per-isee/483</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/richiedere-un-compenso-al-contribuente-per-isee/483?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>500</id>
      <title>Quanto costa il servizio RED?</title>
      <description><![CDATA[È gratuito.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/red-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-red/" dotcom:id="5" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-red.jpg">Modello RED</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:34:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/quanto-costa-il-servizio-red/500</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/quanto-costa-il-servizio-red/500?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>8960</id>
      <title>E’ disponibile una demo/tutorial dell’applicazione?</title>
      <description><![CDATA[<p>Si, è disponibile&nbsp;<a href="https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/video/tutorial-procedure-sindaci-e-revisori-psr/2601">qui</a>.</p>

<p>Al seguente <a href="https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/manuali/">link</a> sono
inoltre disponibili i video tutorial delle sezioni presenti all’interno del
programma.</p>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/psr-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/revisione-legale/" dotcom:id="18" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/revisione-legale.jpg">Revisione legale</category>
      <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 08:50:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/e-disponibile-una-demo-tutorial-dell-applicazione/8960</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/e-disponibile-una-demo-tutorial-dell-applicazione/8960?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>14199</id>
      <title>Dove trovo i ratei di fine anno?</title>
      <description><![CDATA[Per reperire i ratei di fine anno, a seguito autenticazione su questo sito, accedere al servizio <a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/" title="Buste Paga">Buste Paga Dot Com</a>, dovrà seguire la seguente procedura:
<ol>
<li>Esterni - Selezione azienda - dal menù a tendina sceglie la ditta e conferma;
</li><li>Esterni - Servizi per ditte esterne - Cedolini elaborati (il programma seleziona così l'archivio della ditta);
</li><li>Esterni - Servizi per Ditte Esterne - Documenti Archiviati - Prospetto TFR - Nota contabile;
</li><li>cliccare su ricerca in alto a sinistra - compare un nuovo documento - selezionare la lente d'ingrandimento sul documento che interessa.</li></ol>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/paghe-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/lavoro/buste-paga/" dotcom:id="3" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg">Buste paga</category>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 10:13:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/dove-trovo-i-ratei-di-fine-anno/14199</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/dove-trovo-i-ratei-di-fine-anno/14199?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>17288</id>
      <title>Qual è la differenza tra i diversi tipi di prodotto dl servizio Fattura elettronica a consumo?</title>
      <description><![CDATA[<div>Il servizio Fattura elettronica a consumo di OPEN Dot Com si articola in tre diversi prodotti per quanto riguarda il ciclo attivo:</div><div><ul><li><b>Online</b>, con compilazione della fattura attraverso una procedura guidata a step (di cui solo 3 obbligatori);</li><li><b>Agile</b>, consente di inviare la fattura compilata in precedenza e saranno gli operatori di OPEN ad occuparsi della trasformazione in formato XML. In particolare, il servizio FE Agile permette di inviare fatture nei seguenti formati: xml, doc, docx, xls, xlsx, pdf e jpeg;</li><li><b>XML</b>, prevede l’invio della fattura già in formato xml di modo che OPEN possa procedere alla sua trasmissione al Sistema di Interscambio.</li></ul></div><div>È previsto un prodotto a parte per la gestione delle fatture legate al ciclo passivo: <b>Fattura elettronica - ricezione</b>. Questo prodotto può essere acquistato indipendentemente dalle fatture attive. </div><div><br /></div><div>Tra i prodotti disponibili vi sono, infine, anche quelli che consentono di gestire la sola conservazione:</div><div><ul><li><b>Conservazione a norma XML fatture attive e passive;</b></li><li><b>Conservazione a norma PDF.</b></li></ul></div><div><br /></div><div><br /></div>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/fattura-elettronica-a-consumo-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/a-consumo/" dotcom:id="279" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/fattura-elettronica.jpg">A consumo</category>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 12:57:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/faq/differenza-servizi-fattura-elettronica-a-consumo-open/17288</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/faq/differenza-servizi-fattura-elettronica-a-consumo-open/17288?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>501</id>
      <title>Come posso ottenere assistenza?</title>
      <description><![CDATA[L’assistenza viene prestata gratuitamente e può essere richiesta:
<ul> 
<li>online, compilando il modulo web presente nel menu "<a href="https://www.opendotcom.it/tts/area-riservata/index.aspx?req_id=1">Assistenza</a>";
</li><li>tramite la Live Chat nelle pagine del sito dedicate al servizio, previa autenticazione; 
</li><li>telefonicamente al numero 0171 700700, interno 1.</li>
</ul>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/red-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-posso-ottenere-assistenza/501]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-red/" dotcom:id="5" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-red.jpg">Modello RED</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:34:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-posso-ottenere-assistenza/501</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-posso-ottenere-assistenza/501?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>484</id>
      <title>Viene fornito un programma per la compilazione?</title>
      <description><![CDATA[Per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni, è disponibile una <a href="https://www.opendotcom.it/modello-isee/area-riservata/index.aspx?&amp;" target="_blank">procedura</a> che opera su dati on-line e salva le dichiarazioni direttamente negli archivi di CAF Do.C..<br />
Non deve quindi essere installato alcun dvd/cd.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:18:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/viene-fornito-un-programma-per-la-compilazione/484</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/viene-fornito-un-programma-per-la-compilazione/484?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>658</id>
      <title>Cosa sono i modelli Prestazioni assistenziali (modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS)?</title>
      <description><![CDATA[Sono dichiarazioni di responsabilità necessarie per l’accertamento della permanenza del requisito relativo alla condizione:<ul>
<li>di ricovero (<i>titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo d’invalidità civile</i>), MODELLI ICRIC - ICRIC IF;<br />
</li><li>di mancato svolgimento di attività lavorativa (<i>titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali</i>), MODELLI ICLAV;<br />
</li><li>di residenza effettiva in Italia (<i>assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale/pensione sociale sostitutivi d’invalidità civile</i>), MODELLI ACCAS/PS;<br /></li></ul>
CAF Do.C. è firmatario di apposita convenzione con l'INPS per il servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità.<br /><br />

<b>A partire dal 2020 possono essere acquisiti tramite CAF esclusivamente i modelli ACCAS/PS.<br />
Sempre relativamente ai modelli ACCAS/PS, dall’anno 2021 i dati relativi ad eventuali ricoveri vengono acquisiti tramite il Ministero della Salute, pertanto i CAF non devono acquisire tali informazioni ma esclusivamente quelle relative alla residenza stabile e continuativa in Italia.</b><br /><br />

Non possono più essere acquisiti, i modelli:<ul>

<li>ICRIC per i titolari di indennità di accompagnamento, tenuto conto che i dati relativi ai ricoveri sono forniti dal Ministero della Salute; <br />
</li><li>ICRIC IF per i titolari di indennità di frequenza, tenuto conto che i dati relativi alla frequenza scolastica sono forniti dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; <br />
</li><li>ICLAV per i titolari di invalidità civile di lavoro, tenuto conto che i dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa sono forniti direttamente all’Agenzia delle Entrate.</li></ul>

Tali dichiarazioni potranno comunque essere presentate direttamente dal cittadino tramite:<ul>

<li>il servizio online “Dichiarazioni di responsabilità - Gestione modelli“&nbsp;disponibile sul sito dell’INPS, accessibile con credenziali SPID di secondo livello o con CIE (Carta Identità Elettronica 3.0);<br />
</li><li>tramite le Strutture territoriali dell’Istituto.</li></ul>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/prestazioni-assistenziali-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/cosa-sono-i-modelli-prestazioni-assistenziali-modelli-icric-iclav-accasps/658]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/" dotcom:id="81" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/prestazioni-assistenziali.jpg">Prestazioni assistenziali</category>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:10:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/modelli-prestazioni-assistenziali/658</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/modelli-prestazioni-assistenziali/658?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>14200</id>
      <title>Dove trovo il Libro Unico del Lavoro?</title>
      <description><![CDATA[Per reperire il Libro Unico del Lavoro, a seguito autenticazione <span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">su questo sito</span>, servizio <a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/" title="Buste Paga">Buste Paga Dot Com</a>, CARICAMENTO PRESENZE E ARCHIVIO DOCUMENTI, dovrà seguire la seguente procedura:
<ol>
<li>Esterni - Seleziona Azienda - dal menù a tendina sceglie la ditta e Conferma;
</li><li>Esterni - Servizi per Ditte Esterne - Cedolini Elaborati (il programma seleziona così l'archivio della ditta);
</li><li>Esterni - Servizi per Ditte Esterne - Documenti Archiviati - Libro Unico del Lavoro;
</li><li>cliccare sul tasto Ricerca in alto a sinistra - compare un nuovo documento - selezionare la lente d'ingrandimento sul documento che Le interessa.</li></ol>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/paghe-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/lavoro/buste-paga/" dotcom:id="3" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg">Buste paga</category>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 10:19:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/dove-trovo-il-libro-unico-del-lavoro/14200</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/dove-trovo-il-libro-unico-del-lavoro/14200?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>17291</id>
      <title>Il servizio Fattura elettronica a consumo prevede un canone annuo?</title>
      <description><![CDATA[<div>Non è previsto un canone annuo in quanto Fattura elettronica a consumo è un servizio che prevede l’acquisto di “utilizzi” quindi, in seguito all’acquisto, si avranno disponibili un certo numero di fatture che potranno essere man mano utilizzate.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Il costo di ogni singolo utilizzo comprende già la conservazione per 10 anni, pertanto non sono previsti ulteriori addebiti.&nbsp;</div><div><br /></div>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/fattura-elettronica-a-consumo-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/a-consumo/" dotcom:id="279" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/fattura-elettronica.jpg">A consumo</category>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 13:10:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/faq/fattura-elettronica-a-consumo-open-ha-canone/17291</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/faq/fattura-elettronica-a-consumo-open-ha-canone/17291?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>18169</id>
      <title>730 - Tempistiche conguaglio a credito</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Mi sapreste indicare le tempistiche di rimborso nel caso di presentazione di un Modello 730 senza sostituto?</h2></summary>
Nel caso di presentazione del c.d. Modello 730 senza sostituto le operazioni di conguaglio a credito (rimborsi)  vengono effettuate direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Secondo Fisco Oggi (la rivista on line dell’Agenzia delle Entrate) il rimborso viene eseguito direttamente entro l'anno di presentazione della dichiarazione.
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 15:24:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-tempistiche-conguaglio-a-credito/18169</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-tempistiche-conguaglio-a-credito/18169?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>659</id>
      <title>Chi può aderire al servizio?</title>
      <description><![CDATA[Possono aderire al servizio i <a href="https://www.opendotcom.it/abilitazioni/caf-adesione.aspx?req_id=PRESTASS&amp;Cod=ADEPRASS">Soggetti incaricati</a> di CAF Do.C.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/prestazioni-assistenziali-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/chi-puo-aderire-al-servizio/659]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/" dotcom:id="81" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/prestazioni-assistenziali.jpg">Prestazioni assistenziali</category>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:20:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/chi-puo-aderire-al-servizio/659</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/chi-puo-aderire-al-servizio/659?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>485</id>
      <title>Come si compilano le dichiarazioni ISEE?</title>
      <description><![CDATA[E’ sufficiente  autenticarsi sul sito <a href="https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/index.aspx" target="_blank">www.opendotcom.it</a>, accedere  alla pagina "Modello ISEE - Invio dichiarazioni" e cliccare sul tasto “Nuova DSU” presente nella sezione "Compila i modelli".]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:19:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/come-si-compilano-le-dichiarazioni-isee/485</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/come-si-compilano-le-dichiarazioni-isee/485?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>6963</id>
      <title>Per quale tipo di bilancio posso utilizzare il servizio?</title>
      <description><![CDATA[Il servizio è utilizzabile per i bilanci in forma abbreviata, in forma ordinaria, per i consolidati e per le micro-imprese.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/bilancio-xbrl-64.png</dotcom:image>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/redazione/" dotcom:id="260" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/bilancio-xbrl.jpg">Redazione</category>
      <pubDate>Thu, 16 Apr 2015 11:34:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/per-quale-tipo-di-bilancio-posso-utilizzare-il-servizio/6963</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/per-quale-tipo-di-bilancio-posso-utilizzare-il-servizio/6963?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>8964</id>
      <title>Quale è la validità dell’anagrafica acquistata/rinnovata?</title>
      <description><![CDATA[L’acquisto/rinnovo consente di utilizzare la procedura per 365 giorni dalla data dell'ordine di acquisto.&nbsp;]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/psr-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/revisione-legale/" dotcom:id="18" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/revisione-legale.jpg">Revisione legale</category>
      <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 08:54:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/quale-e-la-validita-dell-anagrafica-acquistata-rinnovata/8964</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/quale-e-la-validita-dell-anagrafica-acquistata-rinnovata/8964?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>10321</id>
      <title>730 - Varie</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>Per quanto tempo vanno conservate le copie dei documenti esibiti dai contribuenti?</h2></summary>
Il Soggetto incaricato deve conservare in copia fino al 31/12 del 5° anno successivo a quello di presentazione i documenti esibiti dal contribuente. Maggiori dettagli sono disponibili nelle <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/istruzioni-operative/istruzioni-operative-gestione-modelli-730-2024/17986">“Istruzioni operative - Gestione del modello 730/2024”</a>.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>In caso di errori sui Modelli 730 chi si fa carico della sanzione?</h2></summary>
CAF Do.C. stipula appropriata copertura assicurativa per l’apposizione del visto di conformità sui modelli 730 trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate in conformità a quanto previsto dalla D.L. 4/2019.<br />
In caso di controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del D .P.R. 29 settembre 1973, n. 600 la rettifica della dichiarazione comporta l’addebito al CAF del solo importo di sanzione pari al 30% della maggior imposta non riscontrata.<br />
Resta fermo l’esercizio del diritto di rivalsa sui Soggetti incaricati di CAF Do.C., per l’importo di franchigia pari ad un massimo di € 400,00 per ciascun Modello 730, nei casi disciplinati dall’art. 10 della Scrittura privata che regola i rapporti tra le parti.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Non riusciamo a trovare la data di scadenza per l'invio delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730/4</h2></summary>
Come è noto i sostituti di imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica presso la quale intendono riceve il flusso con i dati dei modd. 730-4 dei propri dipendenti tramite il quadro CT della CU ovvero il mod. CSO. L’Agenzia delle entrate con la Risoluzione del 24/04/2017 n. 51/E ha disposto che:<ul>
<li>la comunicazione relativa al ricevimento di un mod. 730-4 di un soggetto per il quale il sostituto di imposta non è tenuto ad effettuare il conguaglio deve essere inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
</li><li>inoltre, i modd. 730-4 sono accettati dall’Agenzia delle entrate indipendentemente dal fatto che il sostituto di imposta abbia comunicato la sede telematica presso la quale ricevere i risultati contabili.</li></ul>
</details>

<details open="">
  <summary><h2>La copia cortesia, rilasciata dai soggetti obbligati alla fatturazione elettronica al consumatore finale, può essere documento valido per apposizione del visto di conformità?</h2></summary>
L'Agenzia delle entrate, sulla perplessità della valenza della «copia di cortesia», ha precisato che, ai fini del controllo documentale, di cui all'articolo 36-ter del dpr 600/1973, andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica (quindi cartacea) rilasciata al consumatore finale, con la conseguenza che in caso di discordanza nei contenuti fra la fattura elettronica e la copia cartacea (di cortesia), e fatta salva la prova contraria (per esempio l'entità del pagamento effettuato), saranno ritenuti «validi», anche ai fini tributari, quelli della fattura digitale.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Se un cliente mi porta un 730 con spese rateizzate in 10 anni e siamo al quinto anno di detrazioni, devo farmi portare anche la documentazione degli anni precedenti?</h2></summary>
Sì. Apponendo il visto di conformità su ogni Modello 730 trasmesso all’Agenzia delle entrate dobbiamo avere documentazione che attesti e giustifichi le spese e detrazioni inserite nel modello, anche se si tratta di oneri portati in detrazione già da anni, in quanto, in fase di controllo, l’Agenzia richiede la documentazione dal primo anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Posso correggere una dichiarazione 730 oltre i termini di presentazione?</h2></summary>
Eventuali errori riscontrati su dichiarazioni, anche quelle oggetto di controllo formale, possono essere sanati con la presentazione di una dichiarazione correttiva, procedendo con l’invio di un Modello Redditi P.F. o di un Modello Rettificativo anche oltre il termine di presentazione del modello 730 e fin tanto che l’Ufficio non contesti l’infedeltà (D.L. 193/2016 articolo 7-quater, comma 48).
</details>

<details open="">
  <summary><h2>E’ disponibile una funzionalità che agevoli la raccolta dei documenti che il contribuente deve esibire per redigere il modello 730?</h2></summary>
Sì, abbiamo sviluppato DoC&amp;GO.
Si tratta di un software online, completo di app, tramite cui il contribuente può fotografare i documenti e renderli rapidamente disponibili allo Studio.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Controllo formale Agenzia delle Entrate: quali sono procedura e modalità? </h2></summary>
L'apposizione del visto di conformità, come previsto dall’art. 26, comma 3-bis del Dm n. 164/99, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione, o nella comunicazione fiscale, alle risultanze della relativa documentazione.<p></p>
<p>Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate predispone un elenco con i riferimenti delle <strong>dichiarazioni segnalate per il controllo formale</strong>.</p>
<p>La documentazione richiesta dovrà essere inviata agli Uffici in via telematica, attraverso il canale CIVIS, <strong>entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco</strong>.</p>
<p>Si ricorda che lo studio non deve inviare direttamente all'Agenzia delle Entrate la documentazione necessaria all'espletamento del controllo in corso. Sarà CAF Do.C. a trasmettere il fascicolo completo dei documenti inviati dallo studio agli uffici preposti al controllo, tramite apposito canale telematico Civis.</p>
<p>Per visualizzare i tuoi Modelli 730 sottoposti a controllo è necessario accedere alla pagina dedicata al <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/area-riservata/controlli-AdE.aspx">730 - Controlli Agenzia delle Entrate</a> e selezionare "Upload documento" per vedere quali giustificativi sono richiesti e invia la documentazione completa. Eventuali errori devono essere corretti prima che l'Agenzia delle Entrate comunichi l'esito del controllo.</p>
<p>Sulla base della documentazione fornita, l'Ufficio concluderà il controllo. Lo studio dovrà quindi <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/area-riservata/controlli-AdE.aspx">monitorare lo stato di avanzamento del controllo</a>.</p>
Come previsto dal D.L. 4/2019, in caso di esito negativo:
<ul>
<li>il CAF sarà tenuto al pagamento della sanzione, calcolata nella misura del 30% della maggiore imposta. Come previsto dalla Scrittura Privata, emetterà contestuale fattura al suo Studio per un importo massimo pari al valore della franchigia assicurativa ;</li>
<li>il contribuente, cliente dello Studio, dovrà invece corrispondere le maggiori imposte e gli interessi.</li>
</ul>
</details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/730-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 17:05:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-varie/10321</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-730/faq/730-varie/10321?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>11191</id>
      <title>Posso far pagare al pensionato la compilazione di un modello RED</title>
      <description><![CDATA[No, la compilazione è sempre gratuita per il pensionato.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/red-64.png</dotcom:image>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-red/" dotcom:id="5" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-red.jpg">Modello RED</category>
      <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 00:01:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/posso-far-pagare-al-pensionato-la-compilazione-di-un-modello-red/11191</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/posso-far-pagare-al-pensionato-la-compilazione-di-un-modello-red/11191?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>14201</id>
      <title>Come si caricano le nuove anagrafiche dei dipendenti?</title>
      <description><![CDATA[Per inserire le anagrafiche delle nuove assunzioni, a seguito autenticazione <span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">su questo sito</span>, servizio <a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/" title="Buste Paga">Buste Paga Dot Com</a>, dovrà seguire la seguente procedura:
<ol>
<li>Accedere alla sezione Elenco ditte - scegliere la ditta interessata e cliccare su Dettaglio
</li><li>Selezionare il quadro Dipendenti e selezionare Aggiungi
</li><li>Seguire gli step proposti utili per caricare l’assunzione
</li><li>Cliccare su trasmetti

</li></ol>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/paghe-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/lavoro/buste-paga/" dotcom:id="3" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg">Buste paga</category>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 10:30:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/come-si-caricano-le-nuove-anagrafiche-dei-dipendenti/14201</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/come-si-caricano-le-nuove-anagrafiche-dei-dipendenti/14201?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>17290</id>
      <title>Le fatture a consumo acquistate e non ancora utilizzate hanno una scadenza?</title>
      <description><![CDATA[Le fatture acquistate non hanno scadenza e possono essere utilizzate in qualsiasi momento.<br /><br />La disponibilità è verificabile in tempo reale accedendo all’<a href="https://www.opendotcom.it/fattura-elettronica/area-riservata/" target="blank">area riservata</a> del servizio e cliccando su “Stato del servizio”]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/fattura-elettronica-a-consumo-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/a-consumo/" dotcom:id="279" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/fattura-elettronica.jpg">A consumo</category>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 13:07:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/faq/fatture-elettroniche-open-scadono/17290</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/faq/fatture-elettroniche-open-scadono/17290?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>1488</id>
      <title>In quali modi è possibile compilare i prospetti di bilancio?</title>
      <description><![CDATA[I prospetti di bilancio
     possono essere compilati inserendo manualmente i dati relativi alle
     annualità necessarie per la generazione del file xbrl oppure utilizzando
     la funzione di importazione: è possibile eseguire l’importazione del
     bilancio di verifica in formato Excel, da file PDF, XBRL, Excel,&nbsp;dal
     software Bilancio XBRL e
     da Telemaco.<br clear="all">L’importazione da file XBRL importerà,
     volendo, anche i testi della nota integrativa.<br /><ul type="disc">
</ul><br />]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/bilancio-xbrl-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/bilancio-xbrl/]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/redazione/" dotcom:id="260" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/bilancio-xbrl.jpg">Redazione</category>
      <pubDate>Mon, 07 May 2012 10:50:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/in-quali-modi-e-possibile-compilare-i-prospetti-di-bilancio/1488</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/in-quali-modi-e-possibile-compilare-i-prospetti-di-bilancio/1488?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>505</id>
      <title>Come posso avere il programma Compilativo RED?</title>
      <description><![CDATA[Il Compilativo RED è integrato nella <a href="https://www.opendotcom.it/consolle-dot-com/" target="blank">Consolle Dot Com</a>, la piattaforma che contiene le applicazioni Dot Com.<br />
Viene fornito gratuitamente a tutti i Soggetti incaricati.<br />È possibile utilizzare applicazioni di altre softwarehouse purchè generino un telematico conforme alle specifiche tecniche fornite dall'INPS.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/red-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-posso-avere-il-programma-compilativo-red/505]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-red/" dotcom:id="5" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-red.jpg">Modello RED</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:36:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-posso-avere-il-programma-compilativo-red/505</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-posso-avere-il-programma-compilativo-red/505?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>660</id>
      <title>Come posso aderire al servizio?</title>
      <description><![CDATA[L’abilitazione può essere richiesta durante la procedura di <a href="https://www.opendotcom.it/aspx/come-registrarsi.aspx">iscrizione</a> come Soggetto incaricato o successivamente nel menu <a href="https://www.opendotcom.it/abilitazioni/caf-adesione.aspx?req_id=730&amp;Cod=ADE730">Adesione</a> del servizio.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/prestazioni-assistenziali-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/come-posso-aderire-al-servizio/660]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/" dotcom:id="81" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/prestazioni-assistenziali.jpg">Prestazioni assistenziali</category>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:22:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/come-posso-aderire-al-servizio/660</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/come-posso-aderire-al-servizio/660?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>6266</id>
      <title>È disponibile un manuale con le istruzioni per la compilazione?</title>
      <description><![CDATA[Si, è possibile consultare le istruzioni operative e i manuali per la compilazione delle dichiarazioni disponibili all'interno della <a href="https://www.opendotcom.it/modello-isee/area-riservata/index.aspx?&amp;" target="_blank">procedura</a> on-line.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 11:19:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/e-disponibile-un-manuale-con-le-istruzioni-per-la-compilazione/6266</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/e-disponibile-un-manuale-con-le-istruzioni-per-la-compilazione/6266?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>14202</id>
      <title>Modelli F24 in formato telematico e delega F24</title>
      <description><![CDATA[<details open="">
  <summary><h2>È possibile avere il file per gli F24 telematici?</h2></summary>
È possibile ottenere i modelli F24 anche in formato telematico. Per poter attivare il servizio, verranno scalati n. 10 minuti dal monte ore di assistenza per ciascuna azienda, a seguito della ricezione dei dati utili a predisporre il file, da trasmettere all’indirizzo e-mail <a href="mailto:cedolini@opendotcom.it">cedolini@opendotcom.it</a>:
<ul class="colonna-2">
<li>Denominazione intermediario;</li>
<li>Denominazione ditta;</li>
<li>Codice IBAN;</li>
<li>ABI;</li>
<li>CAB;</li>
<li>Banca;</li>
<li>Filiale;</li>
<li>Entratel o Fisconline.</li>
</ul>

<div class="fs-5 fw-normal text-blu-chiaro mt-4 mb-2">Compensazioni F24: più rapido e più semplice con il file telematico di Buste Paga Dot Com</div>

Il <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124">D.L. 26 ottobre 2019, n. 124</a> è recentemente intervenuto in materia di <b>compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24</b>.<br />
In particolare, l'utilizzo in compensazione dei crediti ai sensi dell’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17!vig">art. 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241</a> maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 deve ora avvenire <b>obbligatoriamente</b> ed <b>esclusivamente</b> tramite i <b>servizi telematici</b> messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (<b>Entratel e Fisconline</b>), indipendentemente dall'importo compensato e dal saldo della delega F24.<br />

Le disposizioni riguardano tutti i soggetti che intendano effettuare le predette compensazioni (siano essi titolari di partita IVA o privati) e comprendono la <b>generalità delle imposte</b>: credito IVA, IRES, IRAP, IRPEF, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.<br />
Sono inoltre compresi i crediti maturati dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da Modello 730 e il c.d. “bonus Renzi”).<br /><br />

Non essendo ancora pervenuti i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate circa la data esatta di decorrenza dell'obbligo, si ritiene che lo stesso avrà effetto dal 27 dicembre 2019, in base a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-7-27;212">art. 3, comma 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212</a>).<br /><br />

Per lo Studio che presenta i modelli F24 in qualità di intermediario, <a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/lp/">Buste Paga Dot Com</a> genererà su richiesta il <b>file telematico</b>.<br />
I vantaggi?
<ul>
<li><b>riduzione dei tempi</b> (il file è “pronto” per la presentazione all’AdE);
</li><li><b>eliminazione del rischio d’errore</b> derivante dalla ricompilazione dei dati.</li></ul>
Per ulteriori dettagli sul servizio, contatta i nostri Operatori.
</details>

<details open="">
  <summary><h2>Dove trovo la delega F24?</h2></summary>
Per reperire i modelli F24 relativi alle aziende gestite accedere all'<a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/area-riservata/ditta/" title="Buste Paga">area riservata di Buste Paga Dot Com</a>:
<ol>
<li>esterni - selezione azienda - dal menù a tendina scegliere la ditta e cliccare su Conferma;</li>
<li>esterni - servizi per ditte esterne - Documenti Archiviati (si apre una nuova finestra; se ciò non accade, verificare che i pop-up del browser in uso non siano bloccati) - Modello F24;</li>
<li>cliccare sul tasto Ricerca in alto a sinistra - selezionare la lente d'ingrandimento in corrispondenza del documento che interessa (verificare la data scadenza).</li>
</ol></details>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/paghe-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/lavoro/buste-paga/" dotcom:id="3" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg">Buste paga</category>
      <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 11:13:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/modelli-f24-formato-telematico-delega/14202</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/modelli-f24-formato-telematico-delega/14202?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>15044</id>
      <title>La soluzione è in cloud? Come si scaricano gli aggiornamenti?</title>
      <description><![CDATA[<p>Il programma è cloud, non è quindi necessario
scaricare / installare il programma in locale. </p>

Gli
aggiornamenti avvengono in automatico.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/psr-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/revisione-legale/" dotcom:id="18" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/revisione-legale.jpg">Revisione legale</category>
      <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 17:09:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/soluzione-e-in-cloud/15044</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/soluzione-e-in-cloud/15044?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>17289</id>
      <title>Nel servizio Fattura elettronica a consumo è compresa anche la conservazione a norma?</title>
      <description><![CDATA[<div>Si, tutte le fatture attive e passive comprendono anche la conservazione a norma per 10 anni.&nbsp;</div><div><br /></div><div>L’invio in conservazione è automatico e totalmente trasparente per il cliente.&nbsp;</div><div><br /></div><div>OPEN Dot Com mette anche a disposizione gratuitamente un <a href="https://www.opendotcom.it/fattura-elettronica/modulistica/fac-simile-manuale-di-conservazione/15918" target="blank">Fac-simile del manuale di conservazione</a> che deve essere obbligatoriamente compilato dal Responsabile della conservazione.&nbsp;</div><div><br /></div>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/fattura-elettronica-a-consumo-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/a-consumo/" dotcom:id="279" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/fattura-elettronica.jpg">A consumo</category>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 13:03:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/faq/fatturazione-elettronica-open-comprende-la-conservazione/17289</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/faq/fatturazione-elettronica-open-comprende-la-conservazione/17289?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>17490</id>
      <title>Cos’è il modello 730/4?</title>
      <description><![CDATA[Il modello 730-4 è il documento contenente il risultato del <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/istruzioni" title="730: scadenza e istruzioni">modello 730 trasmesso</a> dal contribuente.<br />
L’Agenzia delle Entrate lo mette a disposizione dell’intermediario abilitato alla ricezione del risultato della dichiarazione, affinché esso provveda <a href="https://www.opendotcom.it/modello-730/conguagli-730/17163" title="Conguaglio 730, quando e come ottenere il pagamento">al conguaglio 730</a> in busta paga.

<h2>Chi riceve il modello 730-4</h2>
Il modello 730-4 è messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate al soggetto abilitato alla ricezione del risultato della dichiarazione, precedentemente comunicato tramite <a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/faq/comunicazione-cso/17491" title="Cos'è la comunicazione CSO">il Modello CSO</a> o tramite l’invio del quadro CT della Certificazione Unica.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/paghe-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/lavoro/buste-paga/" dotcom:id="3" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg">Buste paga</category>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-730/" dotcom:id="7" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-730.jpg">730 e Precompilato</category>
      <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 11:24:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/modello-730-4/17490</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/modello-730-4/17490?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>661</id>
      <title>Quanto costa il servizio Prestazioni assistenziali?</title>
      <description><![CDATA[Il servizio è gratuito.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/prestazioni-assistenziali-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/quanto-costa-il-servizio-prestazioni-assistenziali/661]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/" dotcom:id="81" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/prestazioni-assistenziali.jpg">Prestazioni assistenziali</category>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:23:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/quanto-costa-il-servizio-prestazioni-assistenziali/661</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/quanto-costa-il-servizio-prestazioni-assistenziali/661?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>5261</id>
      <title>Se mi avvalgo di OPEN per il servizio di fatturazione elettronica, chi deve firmare digitalmente la fattura?</title>
      <description><![CDATA[<div>La fattura elettronica sarà firmata da OPEN Dot Com, non sarà quini necessario dotarsi di una propria firma digitale.&nbsp;</div><div>La responsabilità fiscale legata al documento contabile resta in capo al cedente prestatore.</div>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/fatturazione-elettronica-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/a-consumo/" dotcom:id="279" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/fattura-elettronica.jpg">A consumo</category>
      <pubDate>Thu, 05 Jun 2014 15:37:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/faq/servizio-fatturazione-elettronica-open-chi-firma-la-fattura/5261</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/faq/servizio-fatturazione-elettronica-open-chi-firma-la-fattura/5261?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>6962</id>
      <title>Come si compila la nota integrativa?</title>
      <description><![CDATA[<p>Il software è dotato di testi suggeriti. È possibile visionare e inserire i
testi proposti cliccando sul tasto “Testo base” che si trova all’interno di
ciascun paragrafo, quindi è possibile procedere alla personalizzazione dei
testi. In alternativa, la nota integrativa può essere compilata manualmente a cura dell’utente utilizzando la funzione di copia/incolla da file word. Se il servizio è già stato utilizzato l’anno precedente, il sistema riporta anche i testi della nota integrativa.<br /><br />Le tabelle della nota integrativa vengono compilate automaticamente, se sono state inserite le voci di dettaglio nei prospetti di bilancio. <b>Saranno
riportate in nota integrativa solo le tabelle con la spunta di contenuto
convalidato.</b></p>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/bilancio-xbrl-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/bilancio-dot-com/faq/come-si-compila-la-nota-integrativa/6962]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/redazione/" dotcom:id="260" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/bilancio-xbrl.jpg">Redazione</category>
      <pubDate>Thu, 16 Apr 2015 11:34:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/come-si-compila-la-nota-integrativa/6962</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/come-si-compila-la-nota-integrativa/6962?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>13113</id>
      <title>Ho acquistato il software, da dove accedo?</title>
      <description><![CDATA[<p>Per accedere alla piattaforma è
sufficiente richiamare il sito&nbsp;<a href="https://www.opendotcom.it/">www.opendotcom.it</a>,
effettuare l’autenticazione, quindi selezionare la voce ‘I miei servizi’ (in
alto a destra), ‘Procedure Sindaci e Revisori (PSR)’. </p>

<p>In alternativa, selezionare la voce "Soluzioni",
"Procedure Sindaci e Revisori (PSR) ", "Area Riservata’.</p>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/psr-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/revisione-legale/" dotcom:id="18" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/revisione-legale.jpg">Revisione legale</category>
      <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 15:30:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/ho-acquisto-il-software-da-dove-accedo/13113</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/ho-acquisto-il-software-da-dove-accedo/13113?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>14203</id>
      <title>Dove trovo i MAV?</title>
      <description><![CDATA[Per reperire i MAV sul portale a seguito autenticazione sul ns. sito, servizio <a href="https://www.opendotcom.it/buste-paga/" title="Buste Paga">Buste Paga Dot Com</a> occorre accedere alla ditta cliccando sull’icona di dettaglio presente nella colonna azioni. Andare nella sezione dipendenti e cliccare nuovamente sull’icona di dettaglio.
Nella sezione “Altri Documenti” trova il documento da scaricare.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/paghe-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/lavoro/buste-paga/" dotcom:id="3" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg">Buste paga</category>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 11:22:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/dove-trovo-i-mav/14203</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/dove-trovo-i-mav/14203?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>506</id>
      <title>Come si utilizza il compilativo RED?</title>
      <description><![CDATA[È stato realizzato un&nbsp;<a href="https://www.opendotcom.it/modello-red/video">video tutorial</a> che illustra la procedura di compilazione dei modelli RED e il funzionamento del Compilativo RED.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/red-64.png</dotcom:image>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-red/" dotcom:id="5" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-red.jpg">Modello RED</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:37:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-si-utilizza-il-compilativo-red/506</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-si-utilizza-il-compilativo-red/506?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>662</id>
      <title>Come posso ottenere assistenza?</title>
      <description><![CDATA[L’assistenza viene prestata gratuitamente e può essere richiesta:
<ul> 
<li>online, compilando il modulo web presente nel menù "<a href="https://www.opendotcom.it/tts/area-riservata/?req_id=1">Assistenza</a>";
</li>
<li>tramite la Live Chat nelle pagine del sito dedicate al servizio, previa autenticazione;
</li><li>telefonicamente al numero 0171 700700, interno 1.</li></ul>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/prestazioni-assistenziali-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/come-posso-ottenere-assistenza/662]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/" dotcom:id="81" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/prestazioni-assistenziali.jpg">Prestazioni assistenziali</category>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:25:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/come-posso-ottenere-assistenza/662</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/come-posso-ottenere-assistenza/662?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>1483</id>
      <title>Come devo compilare il form quando è presente una sola annualità?</title>
      <description><![CDATA[E’ sufficiente, in fase di inserimento del bilancio, compilare il campo relativo alla data dell’esercizio per il quale si presenta il bilancio ed indicare che non ci sono annualità precedenti.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/bilancio-xbrl-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/bilancio-xbrl/]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/redazione/" dotcom:id="260" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/bilancio-xbrl.jpg">Redazione</category>
      <pubDate>Mon, 07 May 2012 10:50:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/come-devo-compilare-il-form-quando-e-presente-una-sola-annualita/1483</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/come-devo-compilare-il-form-quando-e-presente-una-sola-annualita/1483?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>6267</id>
      <title>Come posso inviare una dichiarazione ISEE?</title>
      <description><![CDATA[Per la trasmissione dei dati all'INPS è sufficiente compilare i modelli nell'apposita <a href="https://www.opendotcom.it/modello-isee/area-riservata/index.aspx?" target="_blank">procedura</a> online e cliccare il tasto "invia".]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-isee/faq/come-posso-inviare-una-dichiarazione-isee/6267]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 11:19:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/come-posso-inviare-una-dichiarazione-isee/6267</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/come-posso-inviare-una-dichiarazione-isee/6267?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>13115</id>
      <title>Come devo fare per rinnovare un’anagrafica?</title>
      <description><![CDATA[<p>Il rinnovo è automatico (salvo eventuale
disdetta) pertanto non è necessario fare alcuna operazione se non accedere
all’interno del programma e riattivare l’anagrafica scaduta.</p>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/psr-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/faq/e-possibile-gestire-verifiche-relative-a-periodi-precedenti-rispetto-alla-data-di-acquisto/13114]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/revisione-legale/" dotcom:id="18" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/revisione-legale.jpg">Revisione legale</category>
      <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 15:30:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/come-devo-fare-per-rinnovare-un-anagrafica/13115</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/come-devo-fare-per-rinnovare-un-anagrafica/13115?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>14204</id>
      <title>È possibile avere il file SEPA per i bonifici degli stipendi?</title>
      <description><![CDATA[Per predisporre il file SEPA per il pagamento dei bonifici, i dati necessari sono:
<ul>
<li>IBAN
</li><li>ABI
</li><li>CAB 
</li><li>BANCA e FILIALE</li></ul>
Per il set up iniziale verranno scalati - una tantum - 15 minuti dal totale dei minuti a sua disposizione.<br />
Successivamente dovrà indicarci mensilmente, nella sezione messaggi, il giorno di valuta degli stipendi.<br />
Troverà il file, al termine dell'elaborazione mensile, nella sezione Documenti archiviati selezionando la tipologia Netto in busta.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/paghe-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:cover>https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg</dotcom:cover>
      <media:content url="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg" />
      <category domain="https://www.opendotcom.it/lavoro/buste-paga/" dotcom:id="3" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg">Buste paga</category>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 11:22:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/e-possibile-avere-il-file-sepa-per-i-bonifici-degli-stipendi/14204</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/e-possibile-avere-il-file-sepa-per-i-bonifici-degli-stipendi/14204?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>852</id>
      <title>Quando si può parlare di scambi intracomunitari di beni?</title>
      <description><![CDATA[Sono fondamentalmente&nbsp;tre i&nbsp;presupposti
necessari perché si realizzi uno scambio intracomunitario di beni ( in acquisto
o in cessione ):
<ul><li>l’operazione deve avvenire tra due soggetti titolari di codice identificativo intracomunitario;
</li><li>l’operazione deve essere a titolo oneroso;
</li><li>è necessario lo spostamento fisico dei beni da un paese all’altro della Comunità economica Europea.</li></ul>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/intrastat-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/intrastat/" dotcom:id="53" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/intrastat.jpg">Intrastat Agile</category>
      <pubDate>Tue, 17 May 2011 16:39:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/intrastat/faq/quando-si-puo-parlare-di-scambi-intracomunitari-di-beni/852</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/intrastat/faq/quando-si-puo-parlare-di-scambi-intracomunitari-di-beni/852?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>715</id>
      <title>Come posso controllare la disponibilità di marche temporali?</title>
      <description><![CDATA[<p>Avviare GoSign Desktop e accedere a Servizi a consumo - Marcature temporali (il menu compare sulle versioni di GoSign Desktop dalla 1.4.0 in poi. Per aggiornarlo cliccare <a href="https://www.firma.infocert.it/installazione">qui</a>).</p><p>Se user e password del lotto di marche sono già presenti, verrà visualizzato un contatore che indica le marche disponibili e quelle già utilizzate. Se non sono presenti, invece, verrà chiesto di inserire le credenziali del lotto di marche temporali.</p>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/marche-temporali-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/firma-digitale-marche-temporali/faq/come-posso-controllare-la-disponibilita-di-marche-temporali/715]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/firma-digitale-marche-temporali/" dotcom:id="270" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/firma-digitale.jpg">Firma digitale</category>
      <pubDate>Wed, 04 May 2011 17:04:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/firma-digitale-marche-temporali/faq/come-posso-controllare-la-disponibilita-di-marche-temporali/715</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/firma-digitale-marche-temporali/faq/come-posso-controllare-la-disponibilita-di-marche-temporali/715?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>3433</id>
      <title>Qual è la versione aggiornata del programma Compilativo RED?</title>
      <description><![CDATA[Gli aggiornamenti vengono proposti automaticamente all’accesso.<br />
Il Soggetto incaricato può inoltre verificare la versione del software disponibile, selezionando la scheda “<a href="https://www.opendotcom.it/modello-red-software/area-riservata/index.aspx" target="_blank">Aggiornamento del software</a>” all’interno del servizio RED.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/red-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/qual-e-la-versione-aggiornata-del-programma-compilativo-red/3433]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-red/" dotcom:id="5" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-red.jpg">Modello RED</category>
      <pubDate>Fri, 10 May 2013 11:59:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/qual-e-la-versione-aggiornata-del-programma-compilativo-red/3433</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/qual-e-la-versione-aggiornata-del-programma-compilativo-red/3433?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>3564</id>
      <title>Quando vengono lavorate le dichiarazioni da parte di CAF Do.C.?</title>
      <description><![CDATA[Le lavorazioni vengono effettuate tutti i giorni.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 08:35:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/quando-vengono-lavorate-le-dichiarazioni/3564</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/quando-vengono-lavorate-le-dichiarazioni/3564?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>5258</id>
      <title>Cos'è il codice IPA utile per la fattura elettronica?</title>
      <description><![CDATA[<p>È il "codice univoco ufficio" che viene <strong>assegnato ad ogni Ente o Pubblica Amministrazione</strong> al termine del processo di accreditamento al Sistema di Interscambio. Il Codice <abbr title="Indice Pubblica Amministrazione">IPA</abbr> viene comunicato tramite e-mail dal Gestore dell'IPA al referente dell'Ente.</p>

<p>Si tratta di un codice alfanumerico di 6 cifre che è <strong>indispensabile per poter gestire le fatture elettroniche nei confronti delle pubbliche amministrazioni</strong>. Tale <strong>codice univoco per la fatturazione</strong> è ricercabile sul sito dell’<a href="https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente" target="_blank">AGID</a> inserendo, ad esempio, la ragione sociale o il codice fiscale della Pubblica amministrazione.</p>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/fatturazione-elettronica-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/a-consumo/" dotcom:id="279" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/fattura-elettronica.jpg">A consumo</category>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 11:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/faq/codice-ipa/5258</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fatturazione-elettronica/faq/codice-ipa/5258?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>14206</id>
      <title>La Ditta può caricare direttamente le presenze?</title>
      <description><![CDATA[Si, è possibile. È sufficiente mandare una mail a <a href="mailto:cedolini@opendotcom.it">cedolini@opendotcom.it</a> con l'indicazione dell'azienda e una mail attiva, utile per eventuale recupero password.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/paghe-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:cover>https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg</dotcom:cover>
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      <category domain="https://www.opendotcom.it/lavoro/buste-paga/" dotcom:id="3" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/paghe.jpg">Buste paga</category>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2020 11:39:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/la-ditta-puo-caricare-direttamente-le-presenze/14206</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/lavoro/faq/la-ditta-puo-caricare-direttamente-le-presenze/14206?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>3435</id>
      <title>Come posso inviare un Modello RED?</title>
      <description><![CDATA[Tramite il programma "Connect&amp;Go - Software online invio RED". Il procedimento è analogo alla trasmissione dei Modelli 730.<br />
Il software può essere eseguito direttamente dalla Consolle Dot Com oppure dal sito.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/red-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-posso-inviare-un-modello-red/3435]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-red/" dotcom:id="5" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-red.jpg">Modello RED</category>
      <pubDate>Fri, 10 May 2013 11:59:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-posso-inviare-un-modello-red/3435</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/come-posso-inviare-un-modello-red/3435?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>1987</id>
      <title>Avevo richiesto una casella per un mio cliente, ma ora voglio che sia lui a gestirla: come faccio?</title>
      <description><![CDATA[Deve accedere a <a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/elenco-richieste.aspx" target="_blank">gestione/rinnovo PEC acquistate</a> e cliccare su “gestione casella” della PEC da trasferire.
All’interno di questa sezione troverà la voce “cambio intestatario” che le consentirà di trasferire al titolare della casella la sua gestione (rinnovi futuri e fatturazione) utilizzando la funzione “trasferisci al cliente”: verranno riepilogati i dati del titolare e del richiedente, in parte modificabili, che verranno utilizzati per fare l’iscrizione al sito; una volta salvata la richiesta, quest’ultima verrà processata da OPEN e il nuovo gestore della casella verrà avvisato via e-mail.<br />
Nel caso in cui non si trovasse la funzione “trasferisci al cliente” ma solo “ad altro studio” sarà necessario iscrivere preventivamente il proprio cliente sul sito <a href='2https://www.opendotcom.it/"' target="_blank">www.opendotcom.it</a>.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/pec-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/faq/avevo-richiesto-una-casella-per-un-mio-cliente-ma-ora-voglio-che-sia-lui-a-gestirla-come-faccio/1987]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pec/" dotcom:id="8" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/pec.jpg">PEC</category>
      <pubDate>Tue, 12 Jun 2012 10:58:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/pec/faq/avevo-richiesto-una-casella-per-un-mio-cliente-ma-ora-voglio-che-sia-lui-a-gestirla-come-faccio/1987</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/pec/faq/avevo-richiesto-una-casella-per-un-mio-cliente-ma-ora-voglio-che-sia-lui-a-gestirla-come-faccio/1987?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>1487</id>
      <title>Se ho già utilizzato il servizio nell’anno precedente, posso recuperare le annualità precedenti?</title>
      <description><![CDATA[Il sistema permette di recuperare i dati già inseriti in occasione di precedenti compilazioni e di inserire soltanto i dati dell’anno in corso.<br />]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/bilancio-xbrl-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/bilancio-xbrl/]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/redazione/" dotcom:id="260" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/bilancio-xbrl.jpg">Redazione</category>
      <pubDate>Mon, 07 May 2012 10:50:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/se-ho-gia-utilizzato-il-servizio-nell-anno-precedente-posso-recuperare-le-annualita-precedenti/1487</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/se-ho-gia-utilizzato-il-servizio-nell-anno-precedente-posso-recuperare-le-annualita-precedenti/1487?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>867</id>
      <title>Come posso aderire al servizio?</title>
      <description><![CDATA[Tutte le istruzioni per
aderire al servizio sono disponibili nella sezione <a href="https://www.opendotcom.it/intrastat/index.aspx#title_come?">Come aderire</a>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/intrastat-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/faq/come-posso-aderire-al-servizio/867]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/intrastat/" dotcom:id="53" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/intrastat.jpg">Intrastat Agile</category>
      <pubDate>Tue, 17 May 2011 17:17:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/intrastat/faq/come-posso-aderire-al-servizio/867</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/intrastat/faq/come-posso-aderire-al-servizio/867?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>664</id>
      <title>Posso richiedere un compenso al dichiarante per la compilazione?</title>
      <description><![CDATA[No, non può essere richiesto nessun compenso.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/prestazioni-assistenziali-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/posso-richiedere-un-compenso-al-dichiarante-per-la-compilazione/664]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/" dotcom:id="81" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/prestazioni-assistenziali.jpg">Prestazioni assistenziali</category>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:27:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/compenso-dichiarante/664</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/compenso-dichiarante/664?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>6269</id>
      <title>Posso monitorare la lavorazione delle dichiarazioni?</title>
      <description><![CDATA[Gli esiti della lavorazione sono visibili all'interno della <a href="https://www.opendotcom.it/modello-isee/area-riservata/">procedura</a> online, nella colonna “Stato elaborazione”.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/isee-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-isee/faq/ricevo-conferma-dell-invio-delle-dichiarazioni/6269]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/fisco/isee/" dotcom:id="34" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-isee.jpg">ISEE</category>
      <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 11:28:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/posso-monitorare-la-lavorazione-delle-dichiarazioni/6269</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/fisco/isee/faq/posso-monitorare-la-lavorazione-delle-dichiarazioni/6269?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>8965</id>
      <title>Cosa succede se non rinnovo l’anagrafica?</title>
      <description><![CDATA[Non sarà più possibile creare nuove sessioni di revisione/verifica, ma è consentita la consultazione delle verifiche già caricate, la modifica e la stampa di tutti i documenti generati dalla procedura (verbali, relazioni e carte di lavoro).]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/psr-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Consulente del lavoro,Altro,Privato,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/revisione-legale/" dotcom:id="18" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/revisione-legale.jpg">Revisione legale</category>
      <pubDate>Thu, 16 Jun 2016 08:54:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/cosa-succede-se-non-rinnovo-l-anagrafica/8965</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/cosa-succede-se-non-rinnovo-l-anagrafica/8965?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>508</id>
      <title>Quando scade l’invio dei Modelli RED?</title>
      <description><![CDATA[Il termine ultimo per l'invio dei modelli a CAF Do.C. verrà comunicato ai Soggetti
incaricati tramite newsletter. La data di chiusura verrà pubblicata anche nelle <a href="https://www.opendotcom.it/modello-red/news">news</a> del sito. <p></p>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/red-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/quando-scade-l-invio-dei-modelli-red/508]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/modello-red/" dotcom:id="5" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/modello-red.jpg">Modello RED</category>
      <pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:38:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/quando-scade-l-invio-dei-modelli-red/508</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/modello-red/faq/quando-scade-l-invio-dei-modelli-red/508?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>665</id>
      <title>Come compilo i Modelli ACCAS/PS?</title>
      <description><![CDATA[Per la compilazione e l’invio, è disponibile una <a href="https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/area-riservata/index.aspx">procedura</a>
online nella sezione "Compila i modelli". <br />
Per gestire i modelli è necessario disporre della matricola di acquisizione riportata sulla lettera inviata dall’INPS agli interessati.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/prestazioni-assistenziali-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/come-compilo-i-modelli-icric-if-iclav-accas-ps/665]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/" dotcom:id="81" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/prestazioni-assistenziali.jpg">Prestazioni assistenziali</category>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:28:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/come-compilo-i-modelli-accas-ps/665</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/prestazioni-assistenziali/faq/come-compilo-i-modelli-accas-ps/665?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>718</id>
      <title>Perché appare il messaggio "impossibile determinare la disponibilità di marche temporali"?</title>
      <description><![CDATA[<p>In questo caso:</p>
<ul>
<li>o sono stati indicati dei codici non validi per la marcatura;&nbsp;</li><li>o non si ha una connessione Internet attiva.</li></ul>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/marche-temporali-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[https://www.opendotcom.it/firma-digitale-marche-temporali/faq/perche-appare-il-messaggio-impossibile-determinare-la-disponibilita-di-marche-temporali/718]]></dotcom:link>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/firma-digitale-marche-temporali/" dotcom:id="270" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/firma-digitale.jpg">Firma digitale</category>
      <pubDate>Wed, 04 May 2011 17:14:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/firma-digitale-marche-temporali/faq/messaggio-impossibile-determinare-marche-temporali/718</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/firma-digitale-marche-temporali/faq/messaggio-impossibile-determinare-marche-temporali/718?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>4907</id>
      <title>Voglio trasferire la gestione della casella PEC ad un altro Studio o ad un’altra mia sede, come faccio?</title>
      <description><![CDATA[Deve accedere a <a href="https://www.opendotcom.it/e-mail-certificata-pec/elenco-richieste.aspx" target="_blank">gestione/rinnovo PEC acquistate</a> e cliccare su “gestione casella” della PEC da trasferire.
All’interno di questa sezione troverà la voce “cambio intestatario” che le consentirà di trasferire ad altro Studio o ad altra sede la gestione della casella (rinnovi futuri e fatturazione).<br />
L’opzione “ad altro Studio” è sempre visibile, l’unico pre-requisito è che lo Studio di destinazione sia già registrato sul sito <a href="https://www.opendotcom.it/" target="_blank">www.opendotcom.it</a>. L’opzione “ad altra sede” è visibile solo se già esistono altre sedi legate allo Studio che ha in gestione la casella.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/pec-64.png</dotcom:image>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/pec/" dotcom:id="8" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/pec.jpg">PEC</category>
      <pubDate>Wed, 02 Apr 2014 15:59:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/pec/faq/voglio-trasferire-la-gestione-della-casella-pec-ad-un-altro-studio-o-ad-un-altra-mia-sede-come-faccio/4907</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/pec/faq/voglio-trasferire-la-gestione-della-casella-pec-ad-un-altro-studio-o-ad-un-altra-mia-sede-come-faccio/4907?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>6965</id>
      <title>Come si cancella un bilancio già inserito?</title>
      <description><![CDATA[Per cancellare un bilancio già inserito è sufficiente cliccare sul tasto "dettaglio" in corrispondenza della società interessata e cliccare sul tasto X. La funzione cancella interamente il bilancio e la cancellazione è irreversibile. L’eventuale gettone già utilizzato per la generazione di tale bilancio, una volta cancellato, non viene restituito.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/bilancio-xbrl-64.png</dotcom:image>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/redazione/" dotcom:id="260" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/bilancio-xbrl.jpg">Redazione</category>
      <pubDate>Thu, 16 Apr 2015 11:34:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/come-si-cancella-un-bilancio-gia-inserito/6965</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/bilancio/faq/come-si-cancella-un-bilancio-gia-inserito/6965?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>17589</id>
      <title>Cosa si intende per garanzia accessoria per componenti di CdA, Sindaci di società, Revisori legali e OdV?</title>
      <description><![CDATA[<h3>Assicurazione RC Professionale - Garanzia accessoria per componenti di CdA, Sindaci di società, Revisori legali e OdV ex D.lgs. 231/01</h3>

<p></p><p>Per i professionisti che
rivestono il ruolo di Sindaco e/o sono componenti di Consigli di
Amministrazione o di Revisore legale per società quotate in borsa e/o sono
componenti di Organismi di Vigilanza (ex DLGS 231/01), la polizza assicurativa
obbligatoria può prevedere l’estensione della garanzia alla copertura di danni
causati da errori o omissioni commessi durante l’esercizio delle funzioni che
la legge assegna in obbligo al professionista, anche se causati da Dipendenti o
Ausiliari del professionista stesso; gli esempi più comuni di danni di cui il
professionista è civilmente responsabile sono la mancata verifica dei conti o
la mancata segnalazione di irregolarità.</p><br /><p></p>]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/assicurazione-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:professione>Commercialista,Avvocato,Consulente del lavoro,Altro,Azienda</dotcom:professione>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/bilancio/revisione-legale/" dotcom:id="18" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/revisione-legale.jpg">Revisione legale</category>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/assicurazioni/" dotcom:id="303" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/assicurazioni.jpg">Assicurazioni - Polizze professionali e private</category>
      <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:15:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="true">https://www.opendotcom.it/assicurazioni/faq/polizza-rc-professionale-garanzia-cda-revisori-legali-odv/17589</guid>
      <link>https://www.opendotcom.it/assicurazioni/faq/polizza-rc-professionale-garanzia-cda-revisori-legali-odv/17589?utm_medium=FeedRSS&amp;utm_campaign=Feed&amp;utm_source=Feed%2BRSS%2BSito</link>
    </item>
    <item>
      <id>859</id>
      <title>Entro quando e come si devono inviare le fatture a OPEN?</title>
      <description><![CDATA[Le fatture devono essere caricate
entro il <b>12</b> del mese successivo
quello di registrazione della fattura da dichiarare in INTRASTAT.<br>
Le fatture devono essere caricate
nell’<a href="https://www.opendotcom.it/authentication-failed.aspx?req_id=OPINT_AR&amp;qsErr=scad&amp;qsForward=login-silenti/area-riservata.aspx%21path=INT">area
riservata</a> del servizio INTRASTAT accedendo alla sezione “fatture” ed
utilizzando il tasto sfoglia.]]></description>
      <dotcom:image>https://framework.opendotcom.it/layout/img/loghi/intrastat-64.png</dotcom:image>
      <dotcom:link><![CDATA[]]></dotcom:link>
      <category domain="https://www.opendotcom.it/intrastat/" dotcom:id="53" dotcom:cover="https://framework.opendotcom.it/layout/img/cover/fb/intrastat.jpg">Intrastat Agile</category>
      <pubDate>Tue, 17 May 2011 17:00:00 +0200</pubDate>
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