Il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il
Pronto Ordini n. 63/2025, fornendo importanti chiarimenti sull’obbligo
di PEC per gli iscritti all’Albo e sulle conseguenze in caso di mancata
gestione del domicilio digitale.
PEC
inattiva, non valida o satura. Cosa succede?
- Inattiva (scaduta, disattivata o mai
attivata),
- Non valida (indirizzo errato o non
riconosciuto come PEC attiva),
- Satura (impossibilità di ricevere nuovi
messaggi),
il Consiglio
dell’Ordine procederà a diffidare l’iscritto a:
- comunicare un domicilio digitale valido e
funzionante, oppure
- svuotare la casella PEC entro 30 giorni
dal ricevimento della diffida.
In caso di
mancato adempimento, è prevista la sospensione automatica dell’iscritto
senza ulteriore preavviso, fino alla regolarizzazione.
Perché è
importante mantenere la propria PEC attiva e funzionante?
- Efficienza nelle comunicazioni,
- Tracciabilità e valore legale dei messaggi,
- Certezza giuridica nelle notifiche, anche
disciplinari.
Un domicilio
digitale non funzionante equivale, di fatto, alla mancata comunicazione
dello stesso, con tutte le conseguenze del caso.
Notifiche
disciplinari e PEC
Il Pronto
Ordini ricorda che, ai sensi del Regolamento disciplinare territoriale, le
notifiche devono avvenire tramite PEC o, in sua assenza, con modalità
alternative (raccomandata A/R o ufficiale giudiziario). Tuttavia, la PEC resta
il canale preferenziale e obbligatorio.
PEC
Attivazione e rinnovo caselle PEC