La telenovela relativa all’obbligo del possesso e di comunicazione di una Pec personale al Registro delle imprese da parte degli amministratori di società continua .., ma fortunatamente si va verso una soluzione favorevole per i soggetti coinvolti.
Il tema era già stato affrontato con un precedente articolo a giugno e, quindi, per evitare di annoiare i lettori, non riporterò quanto già riportato in quella sede.
Analizziamo brevemente le novità sopraggiunte e introdotte normativamente dall’articolo 13, comma 3 del DL 159/2025, che ha modificato l’articolo 5, comma 1 del DL 179/2012, utilizzando anche il documento che Unioncamere ha pubblicato in questi giorni sul proprio sito internet, proprio per fornire i primi chiarimenti su quanto innovato:
- innanzitutto viene circoscritta l’applicazione dell’obbligo di comunicare una propria mail Pec personale esclusivamente agli amministratori di società di capitali, società consortili e cooperative; quindi, per converso, sono escluse dal perimetro dell’obbligo le società di persone (buona notizia!),
- sono tenuti a questa comunicazione l’amministratore unico, gli amministratori delegati e il Presidente del consiglio di amministratore (in assenza di amministratori delegati); anche in questo caso si rileva che gli amministratori di società tenute all’obbligo ma che non hanno deleghe, non sono tenuti all’adempimento (altra buona notizia!).
Si suggerisce di informarsi presso le Camere di Commercio competenti per comprendere i singoli orientamenti circa l’obbligo di comunicazione per i liquidatori e gli amministratori di srl ai quali è affidata la gestione congiuntamente o disgiuntamente ai sensi dell’articolo 2475 comma 3 del Codice Civile.
Siccome il DL 159/2025 è entrato in vigore al 31.10.2025, le novità introdotte si applicano a coloro che vengono nominati o confermati a partire da quella data e a coloro che sono in carica; per questi ultimi, quindi amministratori in carica al 31.10.2025 tenuti all’obbligo, la società è obbligata ad effettuare la comunicazione al Registro delle imprese dei domicili digitali entro il 31.12.2025.
Si riportano sinteticamente alcune indicazioni pratiche:
- l’indirizzo Pec degli amministratori non può coincidere con quella della società,
- la pratica da predisporre e inviare è esente da diritti di segreteria di bollo,
- in caso di inadempimento la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile va da 206 euro a 2.064 euro.
In conclusione, non si può non accogliere favorevolmente questi cambiamenti che riducono l’impatto originariamente previsto per l’adempimento: tutti noi sappiamo bene che per alcuni clienti, magari piuttosto anziani o non appassionati di tecnologia, il problema non è possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (intanto probabilmente l’acquisteremo noi per loro!), quanto monitorarlo frequentemente e con attenzione, vista la potenziale ”sensibilità” delle mail che potrebbero pervenire a tale recapito telematico.
Non posso chiudere non rivolgendo un pensiero ai colleghi che, diligentemente e tempestivamente, si erano già attivati con la propria clientela nei mesi primaverili ed estivi per ottemperare alla scadenza originariamente prevista e nei confronti di una platea più ampia e che ora dovranno quasi giustificarsi con alcuni clienti per aver svolto tale attività.
Vi comprendo, tra questi ci sono anch’io!