1 Un addebito senza RT non dimostra che il pagamento sia fallito Il Prestatore di Servizi di Pagamento può confermare l’operazione prima che il PST abbia acquisito la Ricevuta Telematica. Ripetere subito il versamento può produrre un doppio pagamento e rendere necessaria una richiesta di rimborso.
2 Un importo insufficiente si completa con un nuovo pagamento La ricevuta originaria non viene modificata: la differenza deve essere versata mediante una nuova operazione pagoPA. Nel deposito devono essere allegate entrambe le RT, così da documentare l’importo complessivamente dovuto.
3 Una RT positiva e non annullata può essere riutilizzata La circolare ministeriale del 9 febbraio 2021 ammette l’utilizzo della ricevuta in un nuovo procedimento, anche presso un ufficio diverso. Il riutilizzo è escluso quando la RT è già stata associata a un fascicolo, annullata per rimborso o comunque resa non disponibile.
4 Il rimborso richiede un’istanza e rende inutilizzabile la ricevuta Il rimborso può riguardare un pagamento non dovuto, eccedente, duplicato o non seguito dall’iscrizione a ruolo. Quando l’istanza viene accolta, la RT deve essere annullata per impedire che la stessa somma venga utilizzata nuovamente.
Un secondo pagamento può trasformare un ritardo tecnico in un doppio versamento La conferma del canale non sostituisce la RT.xml, ma costituisce un elemento utile per ricostruire l’operazione in attesa dell’esito definitivo. Se il primo pagamento viene poi acquisito, la seconda operazione diventa eccedente e può richiedere riutilizzo o rimborso.
L’integrazione documenta soltanto la differenza ancora dovuta ridetermina l’importo corretto considerando valore, rito, grado, riduzioni, maggiorazioni ed esenzioni; sottrai la somma già documentata dalla prima RT; genera un nuovo pagamento per la sola differenza; indica nella causale che si tratta di integrazione del contributo unificato; scarica la nuova RT.xml quando lo stato risulta disponibile; deposita entrambe le ricevute, perché la somma complessiva deriva da due operazioni distinte;
L’integrazione deve essere effettuata entro il termine applicabile Per gli obblighi sorti dal 1° gennaio 2025, l’ articolo 248, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 collega al mancato pagamento o alla mancata integrazione entro trenta giorni il recupero di capitale, interessi e sanzione. Se il termine è già decorso, occorre verificare con la cancelleria se la partita di credito sia stata aperta prima di procedere su pagoPA.
La prima RT non deve essere sostituita o modificata Ogni file XML conserva l’identificativo, l’importo e l’esito della propria operazione. Rinominare, convertire o modificare la ricevuta non corregge il pagamento e può comprometterne l’utilizzo nel deposito.
Il pagamento eccedente può essere rimborsato per la parte non dovuta La circolare MEF n. 33 del 26 ottobre 2007 riconosce il diritto al rimborso quando il tributo è stato versato in misura superiore a quella dovuta. L’istanza deve indicare l’importo totale versato e la quota richiesta a rimborso.
Nel doppio pagamento deve essere identificata la RT già utilizzata Se una ricevuta è stata associata al fascicolo, soltanto la seconda operazione non utilizzata può essere destinata al rimborso o a un nuovo procedimento. La verifica evita che venga chiesto il rimborso di una somma già utilizzata per l’iscrizione a ruolo.
Riutilizzo e rimborso sono alternative riferite alla stessa somma Una RT utilizzata in un nuovo procedimento non può essere contemporaneamente oggetto di rimborso. Se viene avviata la procedura di rimborso, la cancelleria deve annullare la ricevuta per impedirne un impiego successivo.
L’errore nell’ufficio non rende automaticamente inutilizzabile la ricevuta La RT positiva continua a documentare una somma versata sui capitoli delle spese di giustizia. La cancelleria del nuovo procedimento deve verificarne lo stato e procedere all’annullamento quando la associa al fascicolo.
Una RT già annullata non può essere trasferita a un altro fascicolo Lo stato “Già utilizzata” indica che la ricevuta è stata bruciata in relazione a un precedente deposito e richiede una verifica con l’ufficio interessato.
Una RT dello stesso importo può coprire integralmente il nuovo procedimento Se la somma documentata coincide con quella dovuta, la ricevuta può essere allegata al nuovo deposito senza ulteriori versamenti. La cancelleria deve verificarne la disponibilità prima di associarla al fascicolo.
Una RT inferiore al dovuto può essere completata con una seconda ricevuta La differenza deve essere pagata con una nuova operazione telematica. Entrambe le RT devono essere allegate al nuovo deposito, perché ciascuna prova soltanto il proprio importo.
Una RT superiore al dovuto può richiedere il rimborso dell’eccedenza La ricevuta può essere utilizzata per il nuovo procedimento e la parte eccedente può essere richiesta a rimborso. La domanda deve permettere all’ufficio di identificare con precisione l’importo utilizzato e quello da restituire.
Il rimborso è ammesso nei principali casi di pagamento non dovuto La domanda può essere presentata, tra l’altro, quando si è verificato: un versamento superiore allo scaglione applicabile; un doppio pagamento eseguito per errore; un pagamento relativo a un procedimento esente; un versamento non seguito dal deposito e dall’iscrizione a ruolo; un pagamento telematico del quale resta inutilizzata una parte eccedente; L’istanza deve contenere tutti i dati che rendono verificabile il versamento generalità, codice fiscale e recapiti del richiedente; ufficio giudiziario e dati del procedimento, se iscritto; identificativi, data e importo del pagamento; somma richiesta a rimborso; modalità prescelta per ricevere l’accredito; dichiarazione che non esistono altre domande riferite alla stessa somma; copia della RT, del documento di identità e degli ulteriori allegati richiesti dall’ufficio;
L’istanza deve essere presentata entro due anni dal versamento La circolare MEF n. 33/2007 applica il termine di decadenza di due anni previsto dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Modalità di invio, modulistica e recapito competente devono essere verificati sul sito dell’ufficio giudiziario interessato.
L’ufficio competente dipende dal pagamento e dal procedimento Se il giudizio è stato iscritto, l’istanza è normalmente indirizzata all’ufficio presso il quale il contributo risulta riferito al fascicolo. Se al pagamento non è seguito alcun deposito, il capo dell’ufficio individua la struttura competente e le modalità di presentazione.
Una RT rimborsata viene annullata e non può essere riutilizzata La cancelleria deve bruciare la ricevuta con causale di rimborso, così da impedire che la stessa somma venga associata a un altro fascicolo.
Un pagamento pagoPA eseguito dopo l’avvio della riscossione può non estinguere il credito La circolare ministeriale del 19 marzo 2024 esclude l’accettazione della RT quando la partita di credito risulta già aperta. La ricevuta non annullata può essere destinata a un altro procedimento, ma non sostituisce il pagamento richiesto nella fase di riscossione.
La data del pagamento e la data del deposito della RT non coincidono necessariamente Se il versamento è stato eseguito tempestivamente ma la ricevuta viene depositata in seguito, la cancelleria deve verificare la data effettiva dell’operazione.
La ricevuta deve essere verificata prima di qualunque nuova operazione ✅ L’addebito deve corrispondere a un pagamento effettivamente acquisito Una semplice prenotazione o un esito ancora in elaborazione non giustificano un secondo versamento. ✅ La RT deve risultare positiva, disponibile e non rimborsata Gli stati “Già utilizzata” e “Rimborsato” impediscono il normale riutilizzo della ricevuta. ✅ L’importo deve essere confrontato con quello dovuto nel nuovo procedimento Una somma inferiore richiede integrazione; una somma superiore può generare un’eccedenza rimborsabile. ✅ L’eventuale precedente utilizzo deve essere ricondotto a uno specifico fascicolo Una RT annullata dalla cancelleria non può essere associata una seconda volta. ✅ La richiesta di rimborso deve identificare contribuente, versamento e ufficio L’istanza incompleta può impedire all’Amministrazione di verificare il diritto alla restituzione. ✅ L’apertura della partita di credito esclude il nuovo pagamento autonomo sul PST Dopo l’avvio della riscossione devono essere seguite le modalità comunicate da Equitalia Giustizia.
Prima di procedere Le modalità operative devono essere verificate con l’ufficio competente Modulistica, indirizzo PEC, documenti da allegare e struttura incaricata possono variare in base all’ufficio giudiziario e alla presenza o meno di un procedimento già iscritto. Prima di inviare un’istanza o riutilizzare una ricevuta è opportuno controllare: le istruzioni pubblicate sul sito dell’ufficio; lo stato della RT sul PST; l’eventuale numero di ruolo del procedimento; l’eventuale apertura della partita di credito; il termine applicabile alla richiesta di rimborso; Consulta la procedura completa