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Contributo unificato davanti al Giudice di Pace

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Il contributo unificato davanti al Giudice di Pace si paga con modalità telematica tramite pagoPA. Nei depositi effettuati attraverso il Processo Civile Telematico (PCT), la Ricevuta Telematica del pagamento viene utilizzata nel deposito dell'atto. Prima di generare l'avviso occorre selezionare lo specifico ufficio, determinare l'importo in base al valore e verificare l'eventuale anticipazione di 27 euro. In sintesi:
  • 43, 98 o 237 euro negli scaglioni più ricorrenti;
  • 27 euro aggiuntivi oltre il limite previsto;
  • contributo dimezzato per decreto ingiuntivo e opposizione.
Il pagamento in sintesi

Come si paga il contributo unificato davanti al Giudice di Pace

Il pagamento segue la procedura pagoPA prevista per gli altri uffici civili, ma richiede tre verifiche specifiche: ufficio del Giudice di Pace competente, valore del procedimento ed eventuale anticipazione forfettaria di 27 euro.

Il Giudice di Pace utilizza lo stesso sistema pagoPA degli altri uffici civili

L’avviso può essere generato dal PST Giustizia, dall’area pubblica o riservata, oppure tramite un Punto di Accesso autorizzato.

Non esiste un canale separato dedicato al Giudice di Pace: cambia l’ufficio beneficiario, non la piattaforma di pagamento.

L’avviso deve indicare lo specifico Ufficio del Giudice di Pace

Il distretto serve a trovare l’ufficio nell’elenco, ma il destinatario del versamento è la sede presso la quale viene depositato il ricorso.

Selezionare il Tribunale del circondario o un altro Giudice di Pace può impedire l’associazione del pagamento al procedimento.

L’importo dipende dal valore e dalla tipologia del procedimento

Cause ordinarie e opposizioni a sanzione applicano normalmente gli importi di 43, 98 o 237 euro; alcuni procedimenti prevedono riduzioni o esenzioni.

Il PST acquisisce la somma inserita, ma non individua lo scaglione giuridicamente corretto.

Contributo unificato e anticipazione forfettaria restano voci distinte

Oltre il valore previsto dall’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 può essere dovuta anche l’anticipazione forfettaria di 27 euro.

Le due somme possono essere inserite nella stessa richiesta, ma devono essere indicate nelle rispettive voci.

Destinatario del versamento

Come indicare l’Ufficio del Giudice di Pace nell’avviso pagoPA

Il pagamento deve essere generato a favore dello specifico Ufficio del Giudice di Pace destinatario del ricorso. Il distretto di Corte d’appello consente soltanto di individuare l’ufficio nell’elenco del PST.

La nuova richiesta utilizza i campi previsti dal servizio pagoPA del PST Giustizia .

La richiesta deve identificare ufficio, debitore e procedimento

  1. seleziona la tipologia “Contributo unificato e/o Diritti di cancelleria”;
  2. scegli il distretto di Corte d’appello al quale appartiene l’ufficio;
  3. seleziona lo specifico Ufficio del Giudice di Pace destinatario del ricorso;
  4. indica nominativo o denominazione e codice fiscale del soggetto debitore;
  5. inserisci separatamente il contributo unificato e l’eventuale anticipazione forfettaria di 27 euro;
  6. compila una causale che permetta di riconoscere le parti, il tipo di ricorso e, se disponibile, il numero di ruolo;

Il Tribunale del circondario non sostituisce l’Ufficio del Giudice di Pace

Se il ricorso è destinato, per esempio, al Giudice di Pace di Milano, nell’avviso deve essere selezionato quell’ufficio e non il Tribunale di Milano o un altro ufficio appartenente al medesimo distretto.

Un pagamento indirizzato a un ufficio diverso non può essere corretto modificando la Ricevuta Telematica già emessa.

La competenza territoriale deve essere verificata prima del pagamento

Nelle opposizioni ai verbali per violazioni del Codice della strada, l’ articolo 7 del D.Lgs. n. 150/2011 individua il Giudice di Pace del luogo nel quale è stata commessa la violazione.

Per le altre sanzioni amministrative si applicano le regole dello specifico procedimento, comprese le eventuali eccezioni alla competenza ordinaria.

Cause ordinarie e opposizioni

Quanto si paga davanti al Giudice di Pace

Nelle cause civili ordinarie e nelle opposizioni a sanzioni amministrative, il contributo unificato segue gli scaglioni dell’ articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002 . L’eventuale anticipazione forfettaria si aggiunge al contributo e rimane una voce distinta.

Gli importi riportati sono quelli applicati nelle tabelle pubblicate dagli uffici giudiziari .

Contributo unificato e anticipazione forfettaria nei procedimenti ordinari davanti al Giudice di Pace.
Valore del procedimento Contributo unificato Anticipazione forfettaria Totale
fino a 1.033 euro 43 euro non dovuta 43 euro
da 1.033,01 a 1.100 euro 43 euro 27 euro 70 euro
da 1.100,01 a 5.200 euro 98 euro 27 euro 125 euro
da 5.200,01 a 26.000 euro 237 euro 27 euro 264 euro
valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace 237 euro 27 euro 264 euro

Lo scaglione contributivo non determina la competenza del Giudice di Pace. Prima di applicare l’importo occorre verificare la competenza per valore, materia e territorio prevista per lo specifico procedimento.

La dichiarazione di valore determina lo scaglione del contributo

Il valore deve essere indicato nell’atto introduttivo e deve risultare coerente con la somma inserita nell’avviso pagoPA.

La mancata dichiarazione può determinare l’applicazione del contributo massimo previsto per i procedimenti civili, attualmente pari a 1.686 euro, oltre all’eventuale anticipazione forfettaria.

L’importo totale non coincide sempre con il solo contributo unificato

Nei procedimenti di valore superiore a 1.033 euro, al contributo può aggiungersi l’anticipazione forfettaria di 27 euro.

Nel PST le due somme possono essere incluse nella stessa richiesta, ma devono essere inserite nelle rispettive voci.

Pagamenti telematici integrati

Spese di Giustizia e ricevute restano nel flusso del deposito

Con Consolle Avvocato® puoi effettuare il pagamento prima o durante la predisposizione del deposito, conservare le ricevute nel software e allegarle direttamente alla busta telematica destinata al Giudice di Pace.

Voce distinta dal contributo

Quando si aggiunge l’anticipazione forfettaria di 27 euro

L’ articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 prevede un’anticipazione forfettaria di 27 euro per le notificazioni eseguite a richiesta dell’ufficio. Nei procedimenti davanti al Giudice di Pace la somma si aggiunge, di regola, quando il valore supera 1.033 euro.

Il limite di 1.033 euro incide sulla voce aggiuntiva, non sul primo scaglione

Un procedimento di valore fino a 1.033 euro richiede normalmente il solo contributo di 43 euro. Se il valore è compreso tra 1.033,01 e 1.100 euro, il contributo rimane pari a 43 euro, ma si aggiungono i 27 euro, per un totale di 70 euro.

Questa distinzione spiega perché due procedimenti compresi nello stesso scaglione del contributo unificato possono avere un totale differente.

I 27 euro non vengono dimezzati nei procedimenti monitori

La riduzione prevista per il decreto ingiuntivo riguarda il contributo unificato, non l’anticipazione forfettaria.

Quando la voce è dovuta, resta quindi pari a 27 euro anche se il contributo è ridotto della metà.

Multe e ordinanze-ingiunzione

Contributo unificato per l’opposizione a una sanzione amministrativa

L’opposizione a una sanzione amministrativa non è automaticamente gratuita: il contributo unificato è dovuto anche quando il cittadino presenta personalmente il ricorso, salvo una specifica esenzione prevista dalla legge.

Il valore dell’opposizione deriva dalla pretesa economica impugnata

Per determinare lo scaglione occorre considerare l’importo oggetto del ricorso, comprese le voci che compongono la pretesa contestata secondo l’atto impugnato e le istruzioni dell’ufficio.

Se vengono impugnate più sanzioni nello stesso procedimento, il valore deve essere determinato considerando l’intera domanda proposta. Se il provvedimento non contiene un importo monetario, per esempio perché riguarda soltanto una sospensione o un fermo, il procedimento può risultare di valore indeterminabile.

Gli importi applicabili sono quelli della tabella ordinaria: 43, 98 o 237 euro, oltre ai 27 euro quando dovuti.

Un verbale stradale deve essere indirizzato al Giudice di Pace territorialmente competente

Per i verbali del Codice della strada, l’articolo 7 del D.Lgs. n. 150/2011 individua il giudice del luogo nel quale è stata commessa la violazione.

L’ufficio selezionato nell’avviso pagoPA deve coincidere con quello indicato nel ricorso.

L’ordinanza-ingiunzione amministrativa non è un decreto ingiuntivo

L’ingiunzione emessa da un Comune, da un Prefetto o da un’altra amministrazione segue le regole dell’opposizione a sanzione amministrativa.

La riduzione alla metà prevista per il decreto ingiuntivo giudiziale non si applica automaticamente all’ordinanza-ingiunzione amministrativa.

Procedimento monitorio

Contributo unificato per decreto ingiuntivo e opposizione

Per il ricorso per decreto ingiuntivo e per l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’ articolo 13, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 riduce alla metà il contributo corrispondente al valore del procedimento.

Contributo unificato ridotto e anticipazione forfettaria nei procedimenti monitori.
Valore del procedimento Contributo ridotto Anticipazione forfettaria Totale
fino a 1.033 euro 21,50 euro non dovuta 21,50 euro
da 1.033,01 a 1.100 euro 21,50 euro 27 euro 48,50 euro
da 1.100,01 a 5.200 euro 49 euro 27 euro 76 euro
oltre 5.200 euro, entro il limite di competenza applicabile 118,50 euro 27 euro 145,50 euro

Prima di applicare l’ultimo scaglione occorre verificare la competenza del Giudice di Pace per valore e materia. La tabella descrive il contributo, non attribuisce la competenza.

La riduzione riguarda il contributo, non le altre spese

Il contributo unificato viene dimezzato rispetto allo scaglione ordinario, mentre l’anticipazione forfettaria rimane pari a 27 euro quando è dovuta.

Nel pagamento le due voci devono quindi essere calcolate separatamente.

L’opposizione deve essere collegata al decreto emesso dal giudice

La causale deve identificare le parti, il decreto ingiuntivo opposto e, quando disponibile, il numero del procedimento.

Il pagamento riferito a un’ordinanza amministrativa non deve essere trattato come opposizione a decreto ingiuntivo.

Prima di generare l’avviso

Esenzioni e patrocinio a spese dello Stato

L’oggetto generico della controversia non basta per considerare il procedimento esente. L’esenzione deve derivare da una specifica disposizione, mentre l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve risultare dal relativo provvedimento.

Prima di pagare occorre verificare se il procedimento sia:

  • esente dal contributo unificato in base all’articolo 10 del D.P.R. n. 115/2002 o a una norma speciale;
  • soggetto a un contributo fisso o ridotto;
  • interessato dall’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato;
  • soggetto alla prenotazione a debito delle spese;

In base all’ articolo 131 del D.P.R. n. 115/2002 , le spese poste a carico della parte ammessa sono prenotate a debito o anticipate dall’Erario secondo il regime previsto. Non deve quindi essere generato un pagamento ordinario senza avere verificato la corretta modalità di gestione.

La presentazione personale del ricorso non rende il procedimento gratuito

Nei casi in cui il cittadino può proporre il ricorso senza avvocato, l’obbligo tributario continua a dipendere dal tipo e dal valore del procedimento.

L’assenza del difensore non costituisce, da sola, un’esenzione dal contributo unificato.

Procedura telematica

Come pagare il contributo unificato del Giudice di Pace nel PCT con pagoPA

Il pagamento telematico e il deposito nel Processo Civile Telematico (PCT) costituiscono due fasi distinte: pagoPA consente di versare il contributo unificato e ottenere la Ricevuta Telematica, che può quindi essere utilizzata nel deposito telematico dell’atto davanti al Giudice di Pace.

Dal 1° gennaio 2023, il contributo unificato e l’eventuale anticipazione forfettaria devono essere versati con modalità telematica anche nei procedimenti davanti al Giudice di Pace. L’obbligo deriva dall’ articolo 192 del D.P.R. n. 115/2002 .

La procedura generale per avviso, pagamento e Ricevuta Telematica è descritta nella guida principale al pagamento del contributo unificato nel PCT .

Pagamento senza autenticazione

L’area pubblica permette di generare l’avviso senza SPID

Dal PST Giustizia è possibile creare una nuova richiesta, pagare immediatamente oppure scaricare l’avviso in PDF.

Per recuperare la ricevuta occorre conservare il codice fiscale del debitore e il Numero Avviso.

Pagamenti associati al profilo

L’area riservata conserva lo storico di avvisi e ricevute

L’accesso con SPID, CIE o CNS consente di consultare lo stato delle operazioni e scaricare avviso, promemoria PDF e Ricevuta Telematica.

La RT.xml deve risultare disponibile prima di essere utilizzata nel deposito.

Software PCT OPEN

Consolle Avvocato® integra pagamento e ricevuta nel deposito al Giudice di Pace

Il software consente di gestire le Spese di Giustizia nello stesso ambiente utilizzato per predisporre e inviare la busta telematica.

Le ricevute restano archiviate nel software e possono essere allegate direttamente al deposito.

Scopri il software PCT

La RT.xml collega il pagamento al deposito telematico

Dopo l’esito positivo occorre scaricare la Ricevuta Telematica in formato XML e inserirla nella busta. L’avviso pagoPA, lo scontrino del canale utilizzato e il promemoria PDF non sostituiscono la RT.xml.

Cosa controllare prima di pagare e depositare il ricorso

La verifica finale deve riguardare competenza, ufficio, valore, tipo di procedimento, anticipazione forfettaria e ricevuta. Un dato errato può richiedere un nuovo pagamento o una procedura di rimborso.

I dati dell’avviso devono coincidere con quelli del ricorso

Lo specifico Ufficio del Giudice di Pace deve essere territorialmente competente

Il distretto e il Tribunale del circondario non sostituiscono l’ufficio destinatario.

Il valore dichiarato deve corrispondere alla domanda proposta

Lo scaglione del contributo dipende dal valore indicato nell’atto introduttivo.

La tipologia del procedimento determina l’eventuale riduzione

Decreto ingiuntivo e opposizione applicano il contributo dimezzato; l’opposizione a una sanzione amministrativa applica normalmente quello ordinario.

I 27 euro devono essere aggiunti soltanto quando sono dovuti

La voce è distinta dal contributo e non viene dimezzata nei procedimenti monitori.

Un’esenzione deve risultare da una norma o da un provvedimento

La possibilità di presentare personalmente il ricorso non elimina l’obbligo di pagamento.

La RT.xml deve risultare disponibile e riferirsi allo stesso ufficio

La ricevuta deve documentare tutte le voci versate e deve essere inserita nel deposito nel formato originale.

Pagamento errato

Ufficio o importo sbagliati non si correggono modificando la ricevuta

Una RT già emessa non può essere riscritta per cambiare ufficio, debitore, importo o causale.

In base al problema può essere necessario:

  • effettuare un pagamento integrativo;
  • verificare l’utilizzabilità della ricevuta con la cancelleria;
  • presentare una richiesta di rimborso;
  • attendere l’esito prima di ripetere un pagamento interrotto;
Consulta problemi ed errori
Guide collegate

Approfondimenti

Consulta la procedura generale e la guida dedicata agli errori di pagamento.

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