Organismo di Vigilanza: funzioni, requisiti e flussi informativi nel Modello 231
L’Organismo di Vigilanza, o OdV, è l’organismo dell’ente al quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 231/2001, è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 e di curarne l’aggiornamento, operando con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Può essere composto da una sola persona, assumendo forma monocratica, oppure da più componenti, assumendo forma collegiale. I componenti possono essere interni, esterni o appartenere a entrambe le categorie e sono scelti in base alle dimensioni dell’ente, alla sua organizzazione e alla complessità dei rischi da controllare. Possono, ad esempio, essere professionisti con competenze giuridiche, economiche, di compliance, internal audit o tecniche, purché l’Organismo possieda complessivamente adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d’azione.
Il suo obiettivo è verificare che le regole, le procedure e i protocolli previsti dal Modello siano concretamente applicati, rilevare eventuali violazioni o carenze e segnalare all’organo amministrativo la necessità di adottare interventi correttivi o aggiornamenti. L’OdV svolge quindi funzioni di controllo, valutazione e segnalazione, ma non gestisce l’impresa, non sostituisce gli amministratori e non applica direttamente le sanzioni disciplinari.
Negli enti di piccole dimensioni i compiti dell’OdV possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente; nelle società di capitali le sue funzioni possono essere attribuite anche al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione, secondo quanto previsto dall’art. 6, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 231/2001.
L’OdV verifica che il modello sia rispettato nei processi sensibili
Questo controllo riguarda l’applicazione concreta del Modello 231, il rispetto delle regole interne e la coerenza dei presidi con i rischi già mappati dall’ente.
L’OdV segnala quando il modello deve essere aggiornato
Quando cambiano processi, assetti organizzativi, aree di rischio o condizioni operative, l’OdV rileva le criticità e propone interventi di aggiornamento del modello.
L’OdV monitora nel tempo evidenze, controlli e segnalazioni
Questo lavoro comprende verifiche periodiche, analisi delle evidenze disponibili e controllo continuo sul fatto che il sistema 231 sia attuato, documentato e tracciabile.
I requisiti dell’OdV
L’OdV deve operare con autonomia e indipendenza reali
Per essere effettivo, l’OdV non deve dipendere dalle funzioni che controlla e deve poter svolgere la propria attività con margini concreti di autonomia rispetto alla struttura operativa dell’ente.
L’OdV deve avere competenze adeguate e continuità d’azione
Per vigilare in modo credibile, l’OdV deve conoscere i rischi dell’ente e deve poter svolgere verifiche con regolarità, metodo e continuità nel tempo.
Presidio operativo
Flussi informativi verso l’OdV: comunicazioni periodiche ed eventi rilevanti
I flussi informativi sono l’insieme organizzato e tracciabile di comunicazioni, dati, documenti e report che le funzioni aziendali, gli organi sociali e gli altri soggetti individuati dal Modello trasmettono all’Organismo di Vigilanza, periodicamente oppure al verificarsi di eventi rilevanti, affinché possa vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, individuare tempestivamente anomalie o situazioni di rischio e valutarne l’eventuale aggiornamento. Tali flussi danno attuazione all’art. 6, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 231/2001, secondo cui il Modello deve prevedere «obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli».
I flussi possono essere periodici, quando devono essere trasmessi entro scadenze prestabilite, oppure a evento, quando l’informazione deve essere comunicata tempestivamente in seguito a un fatto rilevante. In senso più ampio, comprendono anche le comunicazioni e le relazioni dell’OdV verso l’organo amministrativo e gli organi di controllo.
I flussi informativi non coincidono necessariamente con le segnalazioni whistleblowing: queste ultime costituiscono una specifica categoria di segnalazioni disciplinata anche dal D.Lgs. 24/2023.
I flussi informativi periodici
Questi flussi comprendono report sui controlli svolti, aggiornamenti su procedure, deleghe, organizzazione e indicatori di anomalia nelle aree di rischio.
I flussi informativi a evento
Questi flussi riguardano violazioni di protocolli, rilievi, ispezioni, incidenti, contestazioni disciplinari o altri eventi che possono richiedere verifiche o interventi correttivi.
L’obiettivo è garantire informazioni tempestive, tracciabili e complete, evitando sia ritardi sia comunicazioni inutilmente ridondanti.