Occorre premettere che la valutazione dell’andamento della gestione sociale, sia esso positivo o negativo, costituisce un adempimento imprescindibile da effettuarsi da tutte le imprese alla chiusura di ogni esercizio di svolgimento dell’attività economica.
Tale attività valutativa trova rappresentazione formale nel bilancio d’esercizio, così denominato per distinguerlo dai bilanci straordinari, redatti in occasione di eventi eccezionali (es. trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni, ..).
Il bilancio d’esercizio è un documento contabile e informativo in cui sono rappresentate la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, nonché il risultato dell’attività svolta nell’esercizio.
Abitualmente l’esercizio ha cadenza annuale (ex art. 2364, comma 2, c.c.), sebbene non sia necessariamente coincidente con l’anno solare.
Le disposizioni codicistiche rilevanti in materia di bilancio (artt. 2423 – 2435-bis c.c.) trovano applicazione in capo alle società per azioni (S.p.A.), alle società a responsabilità limitata (S.r.l.), alle società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) e alle società cooperative, ma anche gli amministratori delle società di persone, in particolare nelle ipotesi in cui vi siano soci privi di poteri gestori e l’affare non si concluda entro l’esercizio, sono tenuti a predisporre un rendiconto annuale.
Sebbene quest’ultimo documento venga comunemente assimilato al bilancio, non è presente una disciplina normativa puntuale quanto a struttura, contenuto e modalità di redazione e pubblicazione. In mancanza di specifiche previsioni di legge, si ritiene opportuno, in via prudenziale e per esigenze di trasparenza gestionale, adottare lo schema civilistico previsto per le società di capitali, quanto meno nella forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., ove compatibile.
L’art. 2261 c.c. distingue tra diverse tipologie di rendiconto:
- il rendiconto gestionale redatto a fronte di operazioni già concluse, in presenza di soci non amministratori (comma 1);
- il rendiconto annuale per affari di durata ultrannuale, sempre in presenza di soci non gestori, salvo diversa pattuizione statutaria (comma 2);
- il rendiconto finale per la determinazione e distribuzione degli utili, obbligatorio anche nel caso in cui tutti i soci siano amministratori (art. 2262 c.c.).
Il rendiconto può consistere in un prospetto numerico di sintesi, oppure in un documento contabile completo, assimilabile al bilancio d’esercizio nella sostanza e nella funzione.
Infine, è prevista una specifica disciplina per le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) i cui soci illimitatamente responsabili siano esclusivamente società di capitali, come previsto dall’art. 111-duodecies disp. att. c.c.: in questo caso le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni.
Le società di capitali sono obbligatoriamente tenute alla redazione del bilancio di esercizio al fine di assolvere diversi obblighi:
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normativo: il Codice Civile richiede la redazione del bilancio per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
È il documento che costituisce strumento di tutela per i soci e per i terzi, favorendo la trasparenza dell’informativa societaria e consentendo un controllo sull’operato degli amministratori.
Il bilancio di esercizio determina anche alcuni diritti economici soggettivi, quali, ad esempio, la distribuzione degli utili e la determinazione delle riserve;
- fiscale: il bilancio è il presupposto formale e sostanziale per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (IRES e IRAP), in applicazione del principio di derivazione: infatti, l’articolo 83 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) prevede che il reddito d’impresa si determini assumendo come base di partenza il risultato civilistico, come rappresentato nel bilancio redatto secondo i principi contabili, salvo le variazioni in aumento o in diminuzione previste dal Testo Unico.
A prescindere dagli obblighi sopra analizzati, siccome il bilancio di esercizio è la sintesi annuale del sistema di rilevazione contabile adottato dalla società secondo i principi di competenza economica, continuità dei criteri di valutazione, rappresentazione sostanziale delle operazioni e rappresenta il risultato della tenuta ordinata delle scritture contabili obbligatorie, assume il ruolo di
documento informativo fondamentale in quanto:
- è utilizzato dal management per l’assunzione di decisioni gestionali,
- consente analisi economico-finanziarie da parte degli organi di gestione, controllo e revisione,
- fornisce informazioni all’esterno, liberamente consultabili da stakeholder (istituti di credito, clienti e fornitori, ..) e terzi.