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Redazione del bilancio d'esercizio

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Occorre premettere che la valutazione dell’andamento della gestione sociale, sia esso positivo o negativo, costituisce un adempimento imprescindibile da effettuarsi da tutte le imprese alla chiusura di ogni esercizio di svolgimento dell’attività economica.

Tale attività valutativa trova rappresentazione formale nel bilancio d’esercizio, così denominato per distinguerlo dai bilanci straordinari, redatti in occasione di eventi eccezionali (es. trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni, ..).

Il bilancio d’esercizio è un documento contabile e informativo in cui sono rappresentate la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, nonché il risultato dell’attività svolta nell’esercizio.

Abitualmente l’esercizio ha cadenza annuale (ex art. 2364, comma 2, c.c.), sebbene non sia necessariamente coincidente con l’anno solare.

Le disposizioni codicistiche rilevanti in materia di bilancio (artt. 2423 – 2435-bis c.c.) trovano applicazione in capo alle società per azioni (S.p.A.), alle società a responsabilità limitata (S.r.l.), alle società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) e alle società cooperative, ma anche gli amministratori delle società di persone, in particolare nelle ipotesi in cui vi siano soci privi di poteri gestori e l’affare non si concluda entro l’esercizio, sono tenuti a predisporre un rendiconto annuale.

Sebbene quest’ultimo documento venga comunemente assimilato al bilancio, non è presente una disciplina normativa puntuale quanto a struttura, contenuto e modalità di redazione e pubblicazione. In mancanza di specifiche previsioni di legge, si ritiene opportuno, in via prudenziale e per esigenze di trasparenza gestionale, adottare lo schema civilistico previsto per le società di capitali, quanto meno nella forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., ove compatibile.

L’art. 2261 c.c. distingue tra diverse tipologie di rendiconto:
  • il rendiconto gestionale redatto a fronte di operazioni già concluse, in presenza di soci non amministratori (comma 1);
  • il rendiconto annuale per affari di durata ultrannuale, sempre in presenza di soci non gestori, salvo diversa pattuizione statutaria (comma 2);
  • il rendiconto finale per la determinazione e distribuzione degli utili, obbligatorio anche nel caso in cui tutti i soci siano amministratori (art. 2262 c.c.).

Il rendiconto può consistere in un prospetto numerico di sintesi, oppure in un documento contabile completo, assimilabile al bilancio d’esercizio nella sostanza e nella funzione.

Infine, è prevista una specifica disciplina per le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) i cui soci illimitatamente responsabili siano esclusivamente società di capitali, come previsto dall’art. 111-duodecies disp. att. c.c.: in questo caso le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni.

Le società di capitali sono obbligatoriamente tenute alla redazione del bilancio di esercizio al fine di assolvere diversi obblighi:
  • normativo: il Codice Civile richiede la redazione del bilancio per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
    È il documento che costituisce strumento di tutela per i soci e per i terzi, favorendo la trasparenza dell’informativa societaria e consentendo un controllo sull’operato degli amministratori.
    Il bilancio di esercizio determina anche alcuni diritti economici soggettivi, quali, ad esempio, la distribuzione degli utili e la determinazione delle riserve;
  • fiscale: il bilancio è il presupposto formale e sostanziale per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (IRES e IRAP), in applicazione del principio di derivazione: infatti, l’articolo 83 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) prevede che il reddito d’impresa si determini assumendo come base di partenza il risultato civilistico, come rappresentato nel bilancio redatto secondo i principi contabili, salvo le variazioni in aumento o in diminuzione previste dal Testo Unico.
A prescindere dagli obblighi sopra analizzati, siccome il bilancio di esercizio è la sintesi annuale del sistema di rilevazione contabile adottato dalla società secondo i principi di competenza economica, continuità dei criteri di valutazione, rappresentazione sostanziale delle operazioni e rappresenta il risultato della tenuta ordinata delle scritture contabili obbligatorie, assume il ruolo di documento informativo fondamentale in quanto:
  • è utilizzato dal management per l’assunzione di decisioni gestionali,
  • consente analisi economico-finanziarie da parte degli organi di gestione, controllo e revisione,
  • fornisce informazioni all’esterno, liberamente consultabili da stakeholder (istituti di credito, clienti e fornitori, ..) e terzi.

La clausola generale

Secondo quanto previsto dall’articolo 2423 del Codice Civile, il bilancio d’esercizio deve essere predisposto secondo criteri tali da assicurare la chiarezza espositiva e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.

I principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta sono anche definiti anche come “clausole generali” e costituiscono il fondamento normativo su cui si basano tutte le ulteriori disposizioni di legge e i principi contabili relativi alla redazione del bilancio; ogni altro criterio formale o sostanziale deve essere interpretato in coerenza con questi postulati fondamentali, i quali hanno la funzione di garantire intelligibilità, trasparenza e affidabilità dell’informazione contabile.

Il redattore del bilancio deve agire in modo imparziale, evitando distorsioni nell’applicazione dei principi contabili e assicurando che l’informativa non favorisca specifici stakeholder a discapito di altri (neutralità del documento).

Il postulato della chiarezza impone che il bilancio, in tutte le sue componenti, sia redatto per rendere comprensibili le informazioni in esso contenute, soprattutto se la normativa consente margini di interpretazione o discrezionalità.

Il Codice Civile stabilisce precise regole per la redazione dei prospetti contabili e prevede che le voci debbano essere riportate nell’ordine previsto dagli schemi normativi, senza possibilità di inversione o riaggregazione arbitraria e deve essere garantita la separazione delle voci, con divieto di compensazione tra poste attive e passive.

Il rispetto degli schemi di bilancio (Stato patrimoniale ex art. 2424 c.c. e Conto economico ex art. 2425 c.c.) garantisce la leggibilità e confrontabilità dell’informativa e ne rafforza la capacità di descrivere in modo trasparente la situazione dell’impresa.

Inoltre, come già accennato, non è consentita la compensazione tra poste appartenenti a sezioni contrapposte dello Stato patrimoniale o del Conto economico: un esempio tipico è la compensazione tra acconti da clienti e crediti verso clienti.

Sempre nell’ottica della chiarezza, la Nota integrativa svolge un ruolo cruciale nel rendere intellegibili i dati contabili, fornendo spiegazioni e dettagli che consentono di comprendere appieno il significato e le implicazioni delle poste di bilancio. Il suo contenuto è disciplinato in modo analitico dall’art. 2427 c.c., oltre che da numerose altre disposizioni che ne prevedono l’utilizzo per specifiche esigenze informative.

Il secondo postulato, fornire una rappresentazione veritiera e corretta, impone che il bilancio offra una indicazione attendibile della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa. L’aggettivo “veritiera” non implica il raggiungimento di una verità oggettiva e assoluta, specialmente in presenza di stime e valutazioni soggettive, ma richiede che tali stime siano effettuate con rigore tecnico e correttezza metodologica. L’obiettivo è di offrire un quadro attendibile della situazione aziendale, attraverso la corretta applicazione dei criteri di valutazione, per limitare quanto più possibile la discrezionalità.

Il Codice Civile prevede, inoltre, due disposizioni chiave che ribadiscono e rafforzano la centralità delle clausole generali:
  • articolo 2423, comma 3: impone l’obbligo di fornire informazioni aggiuntive quando quelle richieste espressamente non risultano sufficienti a garantire una rappresentazione veritiera e corretta;
  • articolo 2423, comma 4: consente di derogare alle disposizioni codicistiche in casi eccezionali, qualora l’applicazione delle regole ordinarie impedisca il raggiungimento dell’obiettivo informativo primario. In tal caso, le motivazioni e gli effetti della deroga devono essere indicati in Nota integrativa, con precisazione delle eventuali conseguenze sul risultato e sulla situazione patrimoniale e finanziaria.

Purtroppo, si deve rilevare che attualmente il legislatore non ha definito puntualmente cosa debba intendersi per “casi eccezionali”.

I principi di redazione del bilancio

I principi di redazione del bilancio sono subordinati alle clausole generali e rappresentano l’applicazione concreta dei postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta.
Si riportano di seguito (articolo 2423-bis c.c.):
  • continuità aziendale: le valutazioni di bilancio devono essere effettuate ipotizzando la prosecuzione dell’attività aziendale (art. 2423-bis, co. 1, n. 1 c.c.).
    L’OIC 11 richiede che gli amministratori valutino la capacità dell’impresa di operare per almeno i 12 mesi successivi alla data di bilancio;
  • prevalenza della sostanza sulla forma: obbligo di rappresentare in bilancio le operazioni secondo la loro sostanza economica piuttosto che la mera forma giuridica;
  • prudenza: mira a evitare la sopravvalutazione di reddito e patrimonio, privilegiando la cautela nelle stime; questo comporta la rilevazione di tutte le perdite e rischi anche se solo potenziali e l’esclusione di utili non realizzati.
    Per rispettare questo principio viene usato il costo storico come criterio di base. Sono previste specifiche eccezioni per le poste in valuta estera (valutate al cambio di fine esercizio), i lavori in corso su ordinazione (valutabili per corrispettivi maturati), le partecipazioni immobilizzate (valutabili con il metodo del patrimonio netto), i crediti (presumibile valore di realizzo);
  • competenza economica: i componenti di reddito devono essere imputati all’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente da incassi o pagamenti: i ricavi sono considerati maturati quando è completato il processo produttivo e si è verificato il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, mentre per i servizi il ricavo si rileva al momento della prestazione; i costi sono imputati all’esercizio seguendo la correlazione con i ricavi;
  • costanza dei criteri di valutazione: questi devono restare invariati da un esercizio all’altro, salvo casi eccezionali debitamente motivati in Nota integrativa con indicazione degli effetti sul patrimonio e sul risultato. Questo principio garantisce la neutralità del bilancio, impedendo che modifiche arbitrarie possano essere utilizzate per finalità di bilancio non trasparenti.
L’OIC 11 aggiunge due ulteriori principi di redazione:
  • rilevanza: gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa possono essere derogati quando l’effetto sia irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, fermo restando l’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili. L’OIC 11 definisce un’informazione come rilevante se la sua omissione o errata indicazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori del bilancio.
    Un esempio di applicazione è la possibilità di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per titoli, crediti o debiti di importo non significativo.
    Ogni deroga deve essere illustrata nella Nota integrativa, indicando le motivazioni e gli effetti;
  • comparabilità: per ogni voce devono essere riportati i dati dell’esercizio precedente. Qualora le voci non siano confrontabili, occorre adeguarle e spiegare le modifiche nella Nota integrativa.

I principi contabili

I Principi contabili nazionali (OIC) sono un insieme di regole tecniche e criteri interpretativi che hanno l’obiettivo di assicurare che il bilancio rispetti la normativa civilistica, traducendo in pratica le regole del Codice Civile.

Questi principi trattano la pressoché totalità delle voci di bilancio, sono elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità e sono periodicamente revisionati. Tra essi, si segnala il OIC 34, in vigore dal 1° gennaio 2024.

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