Secondo quanto
previsto dal quinto comma dell’art. 2477 c.c., in riferimento agli esercizi
2022 e 2023, per tutte le società che hanno superato i parametri previsti e che
non hanno provveduto spontaneamente, il tribunale è intervenuto con la nomina
dell’organo di controllo o del revisore.
La maggior
parte di questi nuovi incarichi ha assunto la forma di sindaco unico con
revisione.
Tutti i
professionisti che hanno comunicato la propria disponibilità all’Ordine
territoriale - poi trasmessa al tribunale - potrebbero aver già ricevuto negli
ultimi mesi, via PEC, la nomina a questi ruoli.
Cosa fare in
queste situazioni?
Il recente
documento a cura del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
“Sindaci
e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi
nelle S.r.l.”, approfondisce l’applicazione pratica della norma,
evidenziando criticità e soluzioni interpretative. La disciplina, ormai a
regime dopo la conclusione del periodo transitorio previsto dall’art. 379 del
Codice della crisi, affida al tribunale la nomina di sindaci o revisori legali
su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese, in assenza di
nomina volontaria.
Il documento
analizza in particolare:
- i presupposti
per l’intervento del tribunale ai sensi dell’art. 2477, comma 5, c.c.;
- le modalità
di accettazione dell’incarico da parte del professionista nominato;
- la
determinazione del compenso;
- il contenuto
della relazione al bilancio 2024 in presenza di nomina giudiziale.
Affrontare un
nuovo incarico ricevuto con questa modalità richiede ancora più attenzione e
diligenza in quanto, probabilmente, la società è meno nota rispetto ad una
acquisita secondo gli iter “classici” e potrebbe essere utile un
approfondimento tramite i report di
business information di Cribis.
La valutazione
dell’incarico e la successiva accettazione devono essere affrontate scrupolosamente
e con attenzione; per questo motivo è necessaria una guida che aiuti nello
svolgimento di tutte le fasi che dovrà affrontare il sindaco unico o il
revisore documentandole nelle carte di lavoro.
Inoltre, a
causa della nomina tardiva, è possibile che i tempi per lo svolgimento
dell’incarico siano ristretti e che la società non abbia mai avuto un
organo di controllo o di revisione, pertanto è indispensabile soffermarsi
adeguatamente anche sui saldi di apertura.
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