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Il test di prevalenza: controllo obbligatorio per la classificazione della holding e per la sua gestione contabile

Novità Bilancio
Pubblicato il 1 apr 2025

Introdotto dall’art. 162-bis del TUIR, il test di prevalenza rappresenta il primo e fondamentale controllo da effettuare alla chiusura dell’esercizio, generalmente riferito alla situazione patrimoniale al 31 dicembre.

Questa verifica serve a stabilire in modo oggettivo la natura della holding, individuando se essa rientri nella categoria di:

  • Società di partecipazione finanziaria
  • Società di partecipazione non finanziaria

La classificazione dipende dalla composizione dell’attivo: in sostanza, si analizza la percentuale e il valore delle partecipazioni detenute rispetto all’intero attivo.

Se la quota di partecipazioni supera una determinata soglia - definita dalla normativa - la holding verrà qualificata come società di partecipazione finanziaria, con conseguenze dirette sul regime fiscale e contabile da adottare.

Un ulteriore aspetto critico riguarda l’obbligo di comunicazione mensile dei rapporti finanziari.

Qualora la holding superi la soglia prevista (50% del totale dell’attivo della holding), è tenuta a trasmettere tempestivamente tali informazioni alle autorità competenti.

La mancata o errata comunicazione comporta sanzioni che possono variare da 2.000 a 21.000 euro, rendendo fondamentale l’effettuazione del test in modo accurato e puntuale.

In sintesi, il test di prevalenza non solo definisce il profilo della holding, ma incide direttamente su obblighi fiscali e di trasparenza, sottolineando l’importanza di una gestione scrupolosa della struttura patrimoniale.

Una volta effettuato questo primo controllo, il passo successivo è la verifica delle soglie dimensionali, come previsto delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 125/2024 con l’aggiornamento degli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice Civile.

In particolare, per le holding statiche - ovvero quelle che esercitano un'attività di mero possesso di partecipazioni - non è più applicabile il regime semplificato previsto per le micro-imprese. Ciò vale anche nel caso in cui la società rispetti i limiti dimensionali previsti per tale categoria (totale dell’attivo entro 220.000 euro, ricavi netti entro 440.000 euro e una media annua di 5 dipendenti).

Queste società sono invece tenute a redigere il bilancio in forma abbreviata, che implica l’obbligo di predisporre:

  • stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed eventuale rendiconto finanziario;
  • la relazione sulla gestione.

Con il software cloud di OPEN Dot Com puoi elaborare il bilancio (per qualunque schema) e redigere la relazione sulla gestione ricca di indicatori e commenti anche per il bilancio abbreviato.

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