Introdotto dall’art. 162-bis del TUIR, il test di prevalenza
rappresenta il primo e fondamentale controllo da effettuare alla chiusura
dell’esercizio, generalmente riferito alla situazione patrimoniale al 31
dicembre.
Questa verifica serve a stabilire in modo oggettivo la
natura della holding, individuando se essa rientri nella categoria di:
- Società
di partecipazione finanziaria
- Società
di partecipazione non finanziaria
La classificazione dipende dalla composizione dell’attivo:
in sostanza, si analizza la percentuale e il valore delle partecipazioni
detenute rispetto all’intero attivo.
Se la quota di partecipazioni supera una determinata soglia
- definita dalla normativa - la holding verrà qualificata come società di
partecipazione finanziaria, con conseguenze dirette sul regime fiscale e
contabile da adottare.
Un ulteriore aspetto critico riguarda l’obbligo di comunicazione
mensile dei rapporti finanziari.
Qualora la holding superi la soglia prevista (50% del totale
dell’attivo della holding), è tenuta a trasmettere tempestivamente tali
informazioni alle autorità competenti.
La mancata o errata comunicazione comporta sanzioni che
possono variare da 2.000 a 21.000 euro, rendendo fondamentale l’effettuazione
del test in modo accurato e puntuale.
In sintesi, il test di prevalenza non solo definisce il
profilo della holding, ma incide direttamente su obblighi fiscali e di
trasparenza, sottolineando l’importanza di una gestione scrupolosa della
struttura patrimoniale.
Una volta effettuato questo primo controllo, il passo
successivo è la verifica delle soglie dimensionali, come previsto delle
recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 125/2024 con l’aggiornamento degli
articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice Civile.
In particolare, per le holding statiche - ovvero quelle che
esercitano un'attività di mero possesso di partecipazioni - non è più
applicabile il regime semplificato previsto per le micro-imprese. Ciò vale
anche nel caso in cui la società rispetti i limiti dimensionali previsti per
tale categoria (totale dell’attivo entro 220.000 euro, ricavi netti
entro 440.000 euro e una media annua di 5 dipendenti).
Queste società sono invece tenute a redigere il bilancio
in forma abbreviata, che implica l’obbligo di predisporre:
- stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa ed eventuale rendiconto finanziario;
- la relazione sulla gestione.
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indicatori e commenti anche per il bilancio abbreviato.
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