Con il
rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi (D.Lgs 14/2019) operato dal D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), dovrebbe ritenersi ampliato anche il termine per l’adozione, da parte del Governo, delle
disposizioni integrative e correttive al Codice previste dalla L. 20/2019 e fissato in due anni dalla sua entrata in vigore.
Lo schema di Decreto integrativo e correttivo ha ricevuto in data 9 luglio 2020 il
parere favorevole, con osservazioni, da parte della
Commissione Giustizia della Camera.
Tra le
principali osservazioni della Commissione si evidenziano:
- l’opportunità di eliminare il comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs 14/2019 che prevede la non pre-deducibilità dei crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI: tale misura rischia di scoraggiare il debitore a fare ricorso all'OCRI o alla composizione della crisi anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia che garantiscano si tratti di procedura amichevole e non ostile;
- l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla compatibile con la data di entrata in vigore del Codice, rinviata al 10 settembre 2021;
- l’opportunità di prevedere che l'obbligo di segnalazione all'OCRI da parte dell'Agenzia delle Entrate, venga meno non soltanto nel caso di adempimento integrale del debito o di regolarizzazione della rateazione di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs 462/1997, ma anche quando, nei termini concessi, sia stata richiesta o altrimenti regolarizzata la rateizzazione del debito.
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