Ai sensi
dell’art. 13 L. 132/2025,
per tutelare il rapporto fiduciario tra le parti, il revisore legale deve
informare il cliente sull’eventuale impiego dell'AI nello svolgimento della
propria prestazione. Dal 10/10/2025 la lettera di incarico deve
includere una clausola dedicata quando tali strumenti vengono
utilizzati; per i mandati già in corso è sufficiente adeguarla con apposito addendum.
La clausola tipo del CNDCEC fornisce chiarimenti sui seguenti ambiti (rif. “IA,
pubblicata la clausola contrattuale tipo per l’informativa ai clienti”):
- finalità
ausiliarie: l’AI va utilizzata soltanto per attività di supporto
(ricerche, bozze, contenuti non decisionali);
- presidio
del professionista: l’AI fornisce supporto, ma la responsabilità, i
giudizi e le determinazioni conclusive restano in capo al professionista,
che esercita controllo umano costante;
- tutela
dei dati: vanno rispettati il GDPR, l’AI Act e le norme nazionali;
- trasparenza
informata: su richiesta, vengono fornite informazioni sugli strumenti
impiegati, sulle finalità d’uso e sulle misure di sicurezza adottate;
- diritto
di opposizione: il cliente può richiedere la non applicazione degli
strumenti di AI in tutto o in parte dell’incarico.
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Sindaci e Revisori
- per
i nuovi incarichi, redigi la lettera di incarico con un template già
aggiornato con la clausola AI;
- per
gli incarichi già in essere, produci l’addendum in un solo passaggio.
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