Con l’approvazione dei bilanci
relativi all’esercizio 2025, si apre anche la fase operativa del deposito
del bilancio consolidato presso il Registro delle Imprese, da
effettuare entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio separato
della capogruppo.
L’obbligo, previsto dall’art. 25
del D.Lgs. 127/1991, riguarda:
- S.p.A., S.a.p.a. o S.r.l. che controllano altre
società;
- Enti pubblici con attività commerciale,
cooperative e mutue assicuratrici che controllano società di capitali.
Modalità di deposito
Il bilancio consolidato deve
essere depositato con una pratica distinta rispetto a quello della capogruppo.
L’adempimento resta tuttavia
unitario: non sono dovuti imposta di bollo né diritti di
segreteria, purché nelle Note della pratica telematica siano indicati gli
estremi del deposito del bilancio della capogruppo.
Gestione operativa del consolidato
Il bilancio consolidato richiede
il coordinamento di dati, documenti e informazioni provenienti da più
società del gruppo, disporre di strumenti
dedicati consente di ridurre il rischio di errori, semplificare i
controlli e gestire le scadenze con maggiore continuità operativa.