Con
l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2025, si apre anche la fase
operativa del deposito del bilancio consolidato presso il Registro delle
Imprese, da effettuare entro 30 giorni dall’approvazione del
bilancio separato della capogruppo.
L’obbligo,
previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 127/1991, riguarda:
- S.p.A., S.a.p.a. o S.r.l. che controllano altre
società;
- Enti pubblici con attività commerciale, cooperative
e mutue assicuratrici che controllano società di capitali.
Modalità di deposito
Il bilancio
consolidato deve essere depositato con una pratica distinta rispetto a quello
della capogruppo.
L’adempimento resta
tuttavia unitario: non sono dovuti imposta di bollo né diritti di
segreteria, purché nelle Note della pratica telematica siano indicati gli
estremi del deposito del bilancio della holding.
Gestione operativa del consolidato
Il bilancio
consolidato richiede il coordinamento di dati, documenti e informazioni
provenienti da più società del gruppo.
Disporre di strumenti
dedicati consente di ridurre il rischio di errori, semplificare i controlli
e gestire le scadenze con maggiore continuità operativa.