Entro
il prossimo 9 febbraio 2023 deve essere presentata la dichiarazione degli
Investimenti effettuati nell’anno 2022 in campagne pubblicitarie. Il termine
ordinario previsto per il 31/01 dell’anno successivo a quello di riferimento
era stato prorogato dal Consiglio dei Ministri Dipartimento informazione
editoria a mezzo di un comunicato del 22/12/2021.
Si
ricorda che, a seguito del protrarsi dell’emergenza Covid-19, l’art. 67, commi
10 e 13 del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha esteso, per il 2021
e il 2022, l’ammontare dell’agevolazione nella misura unica del
50% degli investimenti effettuati nell’anno (già così determinata dalla
Finanziaria 2021 per le sole campagne pubblicitarie su giornali
quotidiani/periodici anche in formato digitale) anche per investimenti
effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate
dallo Stato.
Inoltre,
per entrambe le annualità, è stato soppresso il requisito di investimento
incrementale minimo dell’1% rispetto all’anno precedente.
Per
poter beneficiare del c.d. Bonus
Pubblicità è necessario assolvere i
seguenti adempimenti:
- “prenotare”
l’accesso al credito con apposita Comunicazione, che per il periodo d’imposta
2022 doveva essere effettuata entro lo scorso 31 marzo 2022, nella quale si
comunicavano gli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno;
- confermare
/ rettificare gli investimenti effettivamente realizzati (e precedentemente
prenotati) con apposita “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti
effettuati” da presentare entro il prossimo 9 febbraio 2023.
Entrambi gli adempimenti devono essere comunicati / dichiarati in via telematica,
tramite un’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
all’interno della propria Area Riservata.
Indicativamente,
nel mese di Marzo 2023, con apposito Provvedimento del Dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria, sarà approvato l’elenco dei beneficiari e la
quantificazione definitiva del bonus, a ciascuno, effettivamente spettante per
il 2022, quale importo massimo fruibile.
Il
credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel
mod. F24 dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del
Provvedimento utilizzando il codice tributo “6900”, istituito con la
Risoluzione 41/E dell’8/04/2019.
Si
ricorda ancora che:
- possono beneficiare del
suddetto credito di imposta imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali,
a prescindere dalla forma giuridica utilizzata, dimensioni e tipologia di
regime contabile adottato;
- l’agevolazione spetta per
l’acquisto di spazi pubblicitari e/o inserzioni commerciali effettuate sui
seguenti canali di informazione:
- stampa periodica /
quotidiana, nazionale o locale, anche on-line;
- emittenti televisive /
radiofoniche locali, analogiche o digitali, anche non partecipate dallo Stato,
purché iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1.,
c. 6, lettera a), n. 5), L. 249/97;
- l'ammontare delle spese
agevolabili deve essere individuato utilizzando il principio di competenza e
l'effettivo sostenimento finanziario deve essere attestato da un soggetto
abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni, oppure da un
revisore legale dei conti.