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Condizioni Infortuni

The following anomalies were detected

Che cosa è assicurato?

  • Check È considerato Infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (Art. 1);
  • Check Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
  • Check L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il periodo di validità del Certificato nell'espletamento delle attività professionali, la cui principale attività è dichiarata nel Certificato, oppure nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (Art. 1).

Che cosa non è assicurato?

  • Check Dalla guida di veicoli e natanti a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione (Art 3.a);
  • Check da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio (art. 3.b);
  • Check Dall’abuso di psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni (Art. 3.h);
  • Check da guerra, guerra civile, (nei limiti e nei termini di quanto disposto al punto E delle Condizioni Particolari sempre operanti nel Testo di Polizza) da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti (Art. 3.i);
  • Check da atti di terrorismo nucleare, biologico e chimico (Art. 3.k).
  • Check La parte dell’indennizzo fino a concorrenza della franchigia.
  • Check Esclusione di malattie trasmissibili Gli assicuratori non pagheranno l'Assicurato per eventuali perdite, danni, responsabilità, costi o spese in qualsiasi modo causati o derivanti da malattie trasmissibili e / o minacce o timori (sia reali che percepiti) laddove tale malattia trasmissibile porti o abbia portato a:
    • l'imposizione di una quarantena o una restrizione della liberta di movimento di persone e/o animali; ovvero
    • qualsiasi avvertimento o raccomandazione ai viaggiatori emesso da qualsiasi ente o agenzia regionale, statale, nazionale o internazionale.
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A chi è rivolto? Commercialisti, Avvocati, Studi legali, Consulenti del lavoro, Privati

Ci sono limiti di copertura?

L’Assicurazione non copre le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a:
  • le Richieste di Risarcimento già presentate all’Assicurato prima della data di effetto del Periodi di Assicurazione;
  • le Richieste di Risarcimento conseguenti a situazioni o circostanze note all’Assicurato alla data di effetto del Periodo di Assicurazione;
  • partecipazione a corse o gare e relative prove comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura (Art 3.c);
  • dalla partecipazione a corse e gare e relative prove di qualsiasi attività sportiva che non abbiano carattere dilettantistico. (Per l’intero articolo al punto Art 3.d del testo);
  • pratica di paracadutismo, parapendio e di altri sport aerei (Art. 3.e);
  • da guida e uso di mezzi di locomozione subacquei e dalla guida di velivoli in genere (Art. 3.g);
  • attività subacquea con l'uso di apparato respiratorio ad eccezione.

Dove vale la copertura?

La presente Assicurazione è valida in tutto il mondo. La valutazione della Invalidità Permanente e la corresponsione dell'Indennizzo verranno tuttavia effettuate in Italia ed Euro (Art. 6).

Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l’Assicurato e/o il Contraente ha l’obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l’Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio al loro verificarsi.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (Art. I delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Quando e come devo pagare?

Pagamento al Coverholder o Broker autorizzato.

Il Premo è dovuto con periodicità annuale. Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l’Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nel Modulo (Art. III delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Il premio è da pagare al Broker specificato in polizza. Il pagamento al Broker indicato in polizza ha effetto liberatorio solo se tale Broker abbia ricevuto idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita ai sensi di legge. Il mezzo di pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Dietro pagamento del Premio, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo, in via alternativa, se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato (Art. III delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Come posso disdire la polizza?

La polizza termina alla scadenza indicata nella scheda di polizza.
L’assicurazione si intende rinnovata, ai medesimi termini e condizioni normative, in caso di assenza sinistri e subordinatamente all’invio della dichiarazione (NCD) come da modello allegato in polizza.
L’assicurato e la compagnia hanno facoltà di disdetta mediante l’invio di lettera raccomandata o pec almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
(Art. IV delle Condizioni Generali di Assicurazione).