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La presente Assicurazione è valida in tutto il mondo. La valutazione della Invalidità Permanente e la corresponsione dell'Indennizzo verranno tuttavia effettuate in Italia ed Euro (Art. 6).
Alla sottoscrizione del contratto l’Assicurato e/o il Contraente ha l’obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l’Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio al loro verificarsi. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (Art. I delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Pagamento al Coverholder o Broker autorizzato.
Il Premo è dovuto con periodicità annuale. Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l’Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nel Modulo (Art. III delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Il premio è da pagare al Broker specificato in polizza. Il pagamento al Broker indicato in polizza ha effetto liberatorio solo se tale Broker abbia ricevuto idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita ai sensi di legge. Il mezzo di pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge.
Dietro pagamento del Premio, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo, in via alternativa, se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato (Art. III delle Condizioni Generali di Assicurazione).
La polizza termina alla scadenza indicata nella scheda di polizza. L’assicurazione si intende rinnovata, ai medesimi termini e condizioni normative, in caso di assenza sinistri e subordinatamente all’invio della dichiarazione (NCD) come da modello allegato in polizza. L’assicurato e la compagnia hanno facoltà di disdetta mediante l’invio di lettera raccomandata o pec almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. (Art. IV delle Condizioni Generali di Assicurazione).
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