Una recentissima sentenza del Tribunale di Bolzano, la n. 334 del 9 aprile 2026, offre un'importante occasione per analizzare i confini del concorso di colpa del passeggero che accetta di viaggiare a bordo di un veicolo condotto da una persona in stato di ebbrezza. La pronuncia applica con rigore i principi di diritto già enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21896 del 30 luglio 2025, ribadendo che l'accettazione volontaria di un rischio anomalo, superiore alla norma, integra un fatto colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, del Codice Civile, con dirette conseguenze sulla quantificazione del risarcimento del danno.
Il caso
Il caso deciso dal Tribunale di Bolzano con la sentenza n. 334/2026 riguarda una richiesta di risarcimento avanzata da un passeggero, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Il conducente, deceduto nello scontro, presentava un tasso alcolemico di 1,59 g/l, pari al triplo del limite legale. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il passeggero ed il conducente avevano trascorso insieme le quattro ore precedenti al sinistro, dopo essere usciti da un bar verso le 2:30 di notte. Il Tribunale ha ritenuto che, per raggiungere un simile livello di intossicazione, il conducente avesse dovuto assumere alcol in modo ripetuto nel corso di quelle ore, manifestando sintomi evidenti (confusione, linguaggio mal articolato, alterazione dell'equilibrio) che non potevano essere sfuggiti al passeggero.
Di conseguenza, il Giudice ha fatto piena applicazione dei principi sanciti nella sentenza della Cassazione n. 21896/2025, ovvero: "In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, [...] costituendo una esposizione volontaria ad un rischio - oltre il normale rischio consentito -, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ."
Il Tribunale ha sottolineato che, al momento di salire in auto, lo stato di ebbrezza del conducente "non poteva essere sconosciuto" all'attore, date le circostanze. La condotta del passeggero è stata quindi qualificata come un'esposizione volontaria a un rischio "oggettivamente elevato e superiore alla soglia del cd. 'rischio consentito'". In considerazione della gravità della colpa, il Tribunale ha quantificato la corresponsabilità dell'attore in una misura particolarmente significativa, pari al 50%. Tale valutazione si fonda sull'"ampio lasso di tempo (alcune ore) durante il quale l’attore avrebbe potuto percepire le ripetute assunzioni di sostanze alcoliche del conducente" e il suo conseguente stato di alterazione, potendo scegliere di non salire a bordo del veicolo.
L'impatto pratico
La sentenza in esame si pone nel solco della precedente pronuncia di legittimità e consolida un orientamento di fondamentale importanza pratica. L'insegnamento è chiaro: il diritto al risarcimento del terzo trasportato non è incondizionato e non esime quest'ultimo da un dovere di auto-responsabilità e prudenza. La scelta consapevole di affidarsi a un conducente in palese stato di alterazione non è una circostanza neutra, ma una condotta colposa che incide direttamente sul nesso di causalità e, di conseguenza, sul diritto a ottenere un risarcimento integrale.
Il giudice è tenuto a valutare caso per caso se il passeggero fosse consapevole, o potesse esserlo con l'ordinaria diligenza, della condizione del guidatore. Come dimostra la sentenza di Bolzano, tale consapevolezza può essere desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, come il tempo trascorso insieme e l'entità dello stato di ebbrezza. In caso di risposta affermativa, la strada per il riconoscimento di un concorso di colpa è aperta, con una conseguente riduzione del risarcimento in una percentuale che, come dimostra il caso di Bolzano, può essere anche molto elevata, a seconda della gravità della condotta del danneggiato.