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Dichiarazione scritta in dogana per trasporto contante oltre 10.000 euro

Novità Antiriciclaggio
Pubblicato il 4 nov 2025

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la numero 26710/2025) ha stabilito che l’obbligo previsto dall’art.3 del D.Lgs.n.195/2008, così come modificato dal D.Lgs. 10.12.2024, n. 211, di dichiarare il trasporto al seguito di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale, si considera assolto solo se al momento del passaggio della frontiera il soggetto è in possesso del documento scritto, redatto in conformità al prescritto modello, nel quale dichiara di essere in possesso di denaro contante per un importo superiore a 10.000 euro. Pertanto l’obbligo dichiarativo non si considera assolto nel caso l’interessato compili la dichiarazione direttamente presso lo sportello dell’ufficio di confine o presso un ufficio limitrofo.

La ratio della sentenza della Suprema Corte va ricercata nell’alta probabilità che l’obbligo dichiarativo non venga assolto in caso di mancanza di controllo nel tragitto successivo al transito della frontiera.

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