Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la numero
26710/2025) ha stabilito che l’obbligo previsto dall’art.3 del
D.Lgs.n.195/2008, così come modificato dal D.Lgs. 10.12.2024, n. 211, di
dichiarare il trasporto al seguito di denaro contante in entrata o in uscita
dal territorio nazionale, si considera assolto solo se al momento del passaggio
della frontiera il soggetto è in possesso del documento scritto, redatto in
conformità al prescritto modello, nel quale dichiara di essere in possesso di
denaro contante per un importo superiore a 10.000 euro. Pertanto l’obbligo
dichiarativo non si considera assolto nel caso l’interessato compili la
dichiarazione direttamente presso lo sportello dell’ufficio di confine o presso
un ufficio limitrofo.
La ratio della sentenza della Suprema Corte va ricercata
nell’alta probabilità che l’obbligo dichiarativo non venga assolto in caso di
mancanza di controllo nel tragitto successivo al transito della frontiera.
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