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Antiriciclaggio: referente SOS in studi associati e STP

Novità Antiriciclaggio
Pubblicato il 27 ago 2026
Chi è il referente SOS e come va individuato negli studi associati e nelle STP secondo le nuove Istruzioni UIF e i chiarimenti del CNDCEC.

Le nuove Istruzioni UIF in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette (SOS), applicabili dal 1° luglio 2026, disciplinano anche la figura del referente SOS, cioè il soggetto identificato nel portale Infostat-UIF quale riferimento per gli adempimenti connessi alle segnalazioni. Quando il soggetto obbligato è una persona fisica, il referente SOS coincide con lo stesso destinatario; quando invece il destinatario non è una persona fisica, il ruolo è attribuito al legale rappresentante o a un suo delegato.

Al referente SOS sono affidati specifici compiti organizzativi: deve conservare la documentazione rilevante relativa alle segnalazioni trasmesse, rispondere tempestivamente alle richieste della UIF e degli organi investigativi e assicurare la propria disponibilità in occasione dei controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio. La qualifica è tuttavia funzionale a questi adempimenti e non determina automaticamente la responsabilità per un'eventuale omessa segnalazione di operazioni sospette.

La disciplina assume particolare rilievo per studi associati e società tra professionisti (STP), nei quali più professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio operano attraverso una struttura organizzativa condivisa. Proprio in relazione a queste realtà si è posto il problema di stabilire se debba essere individuato un unico referente SOS per l'intera struttura oppure se il ruolo debba rimanere collegato al singolo professionista destinatario degli obblighi.

Su questo punto è intervenuto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’Informativa n. 100 del 21 luglio 2026, fornendo la propria interpretazione del rapporto tra le nuove Istruzioni UIF, la posizione del singolo professionista e l'organizzazione dello studio associato o della STP.


Referente SOS negli studi associati e nelle STP: l’interpretazione del CNDCEC

Un primo chiarimento interpretativo è stato fornito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’Informativa n. 100 del 21 luglio 2026, avente ad oggetto il tema “Antiriciclaggio - Referente SOS negli studi associati e nelle società tra professionisti”.

Secondo l’orientamento espresso dal CNDCEC, il riferimento contenuto nell’articolo 3 del D.Lgs. 231/2007 alle attività professionali esercitate anche in forma associata o societaria non comporterebbe, di per sé, il trasferimento degli obblighi antiriciclaggio alla struttura organizzativa.

La forma associata o societaria costituisce infatti la modalità attraverso cui l’attività professionale viene organizzata, ma non determina automaticamente una sostituzione del professionista destinatario degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.


Obblighi antiriciclaggio: il ruolo del professionista e della struttura organizzativa

Nella prospettiva indicata dal CNDCEC, il professionista incaricato della prestazione rimane il soggetto chiamato ad assicurare il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione della documentazione e collaborazione attiva previsti dal D.Lgs. 231/2007.

Lo studio associato o la STP possono tuttavia assumere un ruolo centrale sotto il profilo organizzativo, attraverso la predisposizione di procedure interne finalizzate a favorire un’applicazione uniforme della normativa e un efficace coordinamento delle attività.

In tale contesto, il referente SOS rappresenta un presidio organizzativo per la gestione dei flussi informativi interni e per il coordinamento delle procedure relative alle segnalazioni di operazioni sospette, senza determinare il venir meno della responsabilità dei singoli professionisti obbligati.

La possibilità di individuare un referente unitario deve quindi essere valutata alla luce della natura del soggetto obbligato e della disciplina applicabile, tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dalla UIF e degli orientamenti interpretativi del CNDCEC.


Procedure interne e organizzazione negli studi professionali

Per studi associati e STP assume quindi particolare importanza l’adozione di procedure interne condivise, finalizzate a:

  • individuare tempestivamente eventuali elementi di anomalia;
  • agevolare la valutazione delle operazioni potenzialmente sospette;
  • definire ruoli e responsabilità all’interno della struttura;
  • assicurare una corretta gestione e conservazione della documentazione;
  • garantire la riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni.
La predisposizione di procedure comuni rappresenta uno strumento organizzativo utile per migliorare l’efficacia dei presidi antiriciclaggio, ma non comporta una deresponsabilizzazione del professionista, che resta tenuto agli obblighi previsti dalla disciplina vigente.


Software antiriciclaggio e strumenti di supporto per studi associati e STP

Negli studi associati e nelle STP, l’utilizzo di strumenti digitali può agevolare la gestione degli adempimenti antiriciclaggio, favorendo l’organizzazione delle verifiche, la tracciabilità delle attività e la corretta conservazione della documentazione.

Il software non sostituisce le valutazioni e le responsabilità del professionista, ma può contribuire a rendere più ordinati e documentabili i processi interni connessi agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

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