Quali rischi si corrono nell'inosservanza della normativa antiriciclaggio? Nell'ambito del Titolo V del D.lgs. n.231/2007, il legislatore ha accorpato il complesso di sanzioni volte a colpire le irregolarità commesse in violazione della legge medesima.
Rispetto alla disciplina previgente nella quale il sistema sanzionatorio risultava assolutamente disomogeneo e disarticolato, il legislatore ha provveduto ad effettuare una completa riorganizzazione, raccogliendo nel Titolo V tutte le disposizioni sanzionatorie sia procedimentali che sostanziali.
Viene confermato il cosiddetto “dualismo” del regime sanzionatorio che può, pertanto, determinare delle conseguenze di natura penale piuttosto che amministrative, a seconda della natura dell'illecito commesso.
Nell'impossibilità di individuare in modo oggettivo un illecito di per sè stesso penale o amministrativo, si ritiene, in base a quanto indicato in dottrina, che ciò che distingue le due tipologie di reato sia rinvenibile nella natura della sanzione comminata. Pertanto, quando viene inflitta una sanzione penale ricorrerà un illecito penale, mentre nel caso in venga comminata una sanzione amministrativa, ci troveremo di fronte ad un illecito amministrativo.
Le sanzioni amministrative sono comminabili tanto alle persone giuridiche quanto alle persone fisiche, mentre quelle penali soltanto alle persone fisiche, stante il principio sancito dalla Costituzione in forza del quale la responsabilità penale è di natura personale.
Sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative sono codificate dal legislatore nel capo II del Titolo V (articoli da 56 a 64).
L'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica (art.56), che consistono nell'omissione da parte del professionista di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000,00 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 50.000,00 euro, graduata tenendo conto di diversi parametri, tra cui l'intensità della violazione, il grado di collaborazione del professionista con le autorità di controllo e la reiterazione dell'omissione. La medesima sanzione, con il suo eventuale “potenziamento”, è prevista nel caso di compimento dell'operazione o esecuzione della prestazione professionale in violazione dell'obbligo di astensione (art.42).
L'articolo 57 sanziona, invece, la condotta del soggetto obbligato che non pone in essere gli obblighi di conservazione dei dati, dei documenti previsti o la effettuano in modo tardivo. Si tratta, in questo caso di una sanzione pecuniaria pari a 2.000,00 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 50.000,00 euro.
Il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000,00 euro in caso di omissione di segnalazione di operazione sospetta (art.58), potenziata da 30.000,00 euro a 300.000,00 euro nei casi di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime. Se tali ultime violazioni determinano un vantaggio economico, la sanzione è elevata fino al doppio del valore del vantaggio stesso, se determinato o determinabile nel suo ammontare e comunque non inferiore a 450.000,00 euro. Qualora tale vantaggio non sia invece quantificabile, la sanzione è elevata fino ad un milione di euro.
Il comma 6 dell'art.58 colpisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 50.000 euro i trasgressori che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione, disposto dalla UIF, dell'operazione sospetta. Tale potere di sospensione è riconosciuto alla UIF, di proprio impulso oppure su richiesta degli organi investigativi e dell'autorità giudiziaria, fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi, in caso di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
I componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 30.000 euro (art.59 c.1) qualora, nell'ambito delle proprie funzioni omettano di comunicare al legale rappresentante del soggetto controllato le operazioni potenzialmente sospette delle quali vengano a conoscenza o alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni interessate i fatti che possono integrare violazioni gravi , ripetute o sistematiche ovvero plurime.
L'omessa trasmissione alle UIF di dati o richieste per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali da parte dei destinatari degli obblighi di trasmissione ed informazione è colpita da una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 50.000 euro (art.60 c.1), così come il rifiuto, su richiesta pervenuta nel corso di un'ispezione, di esibire documenti o di fornire notizie oppure nel caso in cui queste vengano fornite errate o incomplete (art.60 c.2).
Il legislatore ha previsto delle sanzioni specifiche per il mancato assolvimento (totale o parziale) dei compiti correlati all'incarico o alla funzione di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari bancari e finanziari. Se questi con la loro condotta hanno consentito il perpetrarsi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, ovvero hanno reso possibile l'inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni e astenersi dal ripeterle, o ancora hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo incorrono nella sanzione da 10.000,00 euro a 5.000.000,00 (art.62 commi 1 e 2). Qualora il vantaggio ottenuto dal trasgressore sia superiore a 5.000.000,00 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, se questo risulta essere determinato o determinabile. Una sanzione amministrativa accessoria consistente nell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico ricoperto nel soggetto vigilato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni può essere disposta dalle autorità di vigilanza di settore, tenuto conto della gravità della violazione accertata (art.62 c.3).
La sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 1.000.000,00 di euro (art.60 c.5) è prevista se al mancato assolvimento in tutto o in parte dei compiti correlati all'incarico o alla funzione di amministrazione, direzione e controllo sono gli amministratori o i revisori legali o le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.
In ultimo, l'art.63 c.5 sanziona l'omessa comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore sopra soglia, nonchè delle infrazioni in tema di assegni bancari e postali e assegni circolari, vaglia postali e cambiari e ancora infrazioni in tema di libretti di deposito, bancari o postali. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista da legislatore va da 3.000,00 a 15.000,00.
Il soggetto che viola le norme in merito al divieto di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore oltre soglia, in tema di assegni bancari e postali e di assegni circolari, vaglia postali e cambiari viene invece sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro (art.63 c.1). Tale sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo per le violazioni superiori a 250.000,00 euro (art.63 c.6).
Sanzioni penali
Le sanzioni penali sono, a differenza di quelle amministrative, personali e pertanto applicabili esclusivamente alle persone fisiche. Nel corpo del D.Lgs. n.231/2007, il legislatore ha individuato le fattispecie di reato penalmente rilevante nell'ambito della normativa antiriciclaggio all'art.55.
L'art.55 c.1 prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000,00 a 30.000,00 euro nei confronti dei soggetti che, tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa in oggetto, nell'ambito dell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica, falsifichino dati ed informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. La stessa pena è prevista anche nel caso in cui gli stessi soggetti utilizzino dati ed informazioni false nell'espletamento delle medesime attività.
Il secondo comma dell'art.55 sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000,00 a 30.000,00 euro chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione, o comunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare tale corretta conservazione.
Condotta penalmente rilevante e disciplinata all'art.55 c.3 viene individuata dal legislatore in coloro che, obbligati a fornire dati ed informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, forniscano dati falsi ed informazioni non veritiere. Anche in questi casi la pena prevista si sostanzia nella reclusione da sei mesi a tre anni ed in una multa da 10.000,00 a 30.000,00 euro.
L'ultima fattispecie penalmente rilevante riguarda la violazione degli obblighi di riservatezza nell'ambito dell'iter di comunicazione dell'operazione sospetta. La violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione al cliente oggetto della stessa o a terzi o dell'invio delle ulteriori informazioni richieste da parte dell'UIF o ancora dell'esistenza o della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è sanzionata con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000,00 a 30.000,00 euro. La medesima sanzione è prevista nel caso in cui la violazione dell'obbligo di riservatezza riguardi il flusso di ritorno dell'esito della segnalazione da parte dell'UIF al segnalante.