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Antiriciclaggio: cos'è e come funziona

La normativa sull'adeguata verifica della clientela

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Cosa si intende per antiriciclaggio? Con il termine antiriciclaggio (Anti Money Laundering) si intende l'insieme di attività poste in essere da soggetti specificamente individuati dalla normativa internazionale e nazionale finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio inteso come insieme di azioni realizzate per reintrodurre nell'economia reale denaro proveniente da reato.

Questo insieme di attività che nel corso del tempo ha coinvolto nuovi soggetti in qualità di destinatari della normativa, trae la sua origine negli anni Ottanta quando il Consiglio d'Europa nel 1980 per la prima volta introdusse delle misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale, coinvolgendo il sistema bancario con l'intento di limitare l'attività delle organizzazioni criminali mediante un monitoraggio sulle movimentazioni dei proventi ad esse riconducibili. Tali misure, che sono, in parte, ancora oggi attuali andavano dal rafforzamento delle attività di verifica dell'identità del cliente, allo scambio di informazioni sulla circolazione e sulla provenienza di banconote di origine sospetta, alla sospensione dal versamento sul conto corrente in caso di deposito presso lo sportello di denaro contante con numero di serie registrato su segnalazione dei magistrati.

Il comitato di Basilea nel 1988 prima e il GAFI successivamente, nel 1990 con la pubblicazione di specifiche “Raccomandazioni” volte a definire gli standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro, hanno continuato a perseguire l'intento di coinvolgere in misura sempre maggiore il comparto bancario nella cooperazione finalizzata a proteggere il sistema economico e finanziario dalle distorsioni generate dall'allocazione di risorse di provenienza illecita.

Proprio sulla base delle citate “Raccomandazioni” e dei successivi aggiornamenti, sono state definite le sei Direttive Antiriciclaggio dell'Unione europea tra il 1991 e il 2020 che sono state recepite dai singoli Paesi e che sono state fonte per l'adeguamento delle normative degli stessi.

Immagine rappresentativa dell'antiriciclaggio
Antiriciclaggio
Software antiriciclaggio per la gestione completa dei seguenti adempimenti a carico dei professionisti individuali, studi associati e STP: formazione, autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
Chi sono i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio? L’attuale impianto normativo in materia di contrasto al riciclaggio di denaro, ed in particolare l'articolo 3 del Decreto Legislativo n.231/2007, annovera i seguenti destinatari.
Comma 2
Intermediari bancari e finanziari quali banche, Poste Italiane spa, IMEL, IP...
Comma 3
Altri operatori finanziari tra cui società fiduciarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria...
Comma 4
Professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, avvocati...
Comma 5
Altri operatori non finanziari quali soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, soggetti che conservano o commerciano opere d’arte, operatori professionali in oro...).
I primi soggetti coinvolti nel contrasto al riciclaggio sono stati i cosiddetti intermediari bancari e finanziari (individuati all’art.4 comma 1 della Legge 197/1991):
  • gli uffici postali;
  • banche;
  • società di intermediazione mobiliare;
  • agenti di cambio;
  • società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
  • società di gestione di fondi comuni di investimento;
  • società fiduciarie;
  • imprese di assicurazione;
  • società Monte Titoli S.p.A.
Il Decreto Legislativo n.374/1999 ha esteso le disposizioni in materia antiriciclaggio ad altre attività ritenute particolarmente coinvolte da parte della criminalità organizzata nel reimpiego di denaro derivante da operazioni illecite. Il legislatore ha, pertanto, incluso tra i soggetti destinatari della normativa in oggetto:
  • le società di recupero crediti per conto terzi;
  • società di custodia e trasporto di denaro contante, titoli e valori;
  • le agenzie di affari in mediazione immobiliare;
  • le imprese di commerci di cose antiche;
  • le case d’asta o gallerie d’arte;
  • le attività di commercio, importazione ed esportazione di oro sia per finalità industriali che di investimento;
  • le attività di fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi;
  • le attività di gestione di case da gioco;
  • le imprese di fabbricazione di oggetti preziosi;
  • le attività di mediazione creditizia;
  • le agenzie in attività finanziaria.
Il Decreto Legislativo n.56/2004, nel recepire la seconda direttiva comunitaria, ha ampliato significativamente l’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio chiamando in causa i professionisti tra cui:
  • avvocati;
  • notai
  • dottori commercialisti;
  • revisori contabili;
  • società di revisione;
  • consulenti del lavoro;
  • ragionieri;
  • periti commerciali.
Il software antiriciclaggio, disponibile a partire da 165,00 €, consente la gestione completa dei seguenti adempimenti a carico dei professionisti individuali, Studi associati e STP (società tra professionisti):
  • formazione;
  • autovalutazione del rischio;
  • adeguata verifica della clientela;
  • conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
A chi è rivolto? Commercialisti, Avvocati e Studi legali
In merito alla valutazione del rischio la normativa prevede che

le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettino criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

Art. 15, comma 1, D.lgs. n. 231/2007
Come si fa l'autovalutazione del rischio riciclaggio? A tal proposito, il CNDCEC ha emanato la Regola Tecnica n. 1, che dev'essere utilizzata per valutare:
  • il rischio inerente all'attività (cioè il rischio relazionato alla possibilità che l'evento possa accadere e alle sue conseguenze)
  • l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi antiriciclaggio

e che consente di definire il rischio residuo, per adottare procedure per la gestione e la mitigazione di tale rischio.

Per individuare il rischio residuo è necessario determinare:
  • il rischio inerente (calcolabile valutando la tipologia della clientela, l'area geografica di operatività, i canali distributivi e i servizi offerti);
  • la vulnerabilità (determinata per mezzo della valutazione del grado di formazione ed organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazioni sospette e di comunicazione delle violazioni delle norme sull'uso del contante).

Dopo aver determinato il livello di rischio residuo, il professionista deve applicare le azioni necessarie alla sua gestione e mitigazione (a fronte di un rischio non significativo o poco significativo il soggetto obbligato può limitarsi alla gestione del rischio, mentre a fronte di un rischio abbastanza o molto significativo bisogna individuare apposite azioni mitigatrici).

A tal proposito rilevano:
  • le dimensioni della struttura;
  • il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori, dipendenti e tirocinanti);
  • il numero delle sedi in cui si svolge l'attività.

I neo iscritti, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, effettuano la prima autovalutazione del rischio entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale.

I professionisti aggiornano l'autovalutazione del rischio ogni qualvolta lo ritengono opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti dei parametri sopra considerati e, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

L'autovalutazione deve essere documentata e messa a disposizione delle Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a), D.Lgs. 231/2007 e degli organismi di autoregolamentazione.

L' autovalutazione del rischio è integrata nel software Antiriciclaggio di OPEN tramite specifiche funzionalità: analisi del rischio inerente, valutazione del grado di vulnerabilità, determinazione del rischio residuo e le azioni per la gestione e mitigazione del rischio.

Cos'è l'adeguata verifica della clientela? L'adeguata verifica della clientela è disciplinata dall'articolo 18 e seguenti del D.Lgs. 231/2007. Essa costituisce la chiave di volta della disciplina antiriciclaggio e si scompone nelle seguenti attività:
  • identificazione del cliente;
  • identificazione del titolare effettivo;
  • raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione;
  • controllo costante nel corso della prestazione.
Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 231/2007, l'adeguata verifica della clientela dev'essere svolta nei seguenti casi:
  • all'instaurazione di un rapporto continuativo (rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività d'istituto effettuata dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione);
  • al conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale (prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente a seguito del conferimento di un incarico, che abbia una certa durata);
  • in presenza di una prestazione occasionale;
  • nel caso in cui esista il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  • nel caso in cui esistano dubbi circa la veridicità o l'adeguatezza dei dati precedentemente acquisiti per l'identificazione del cliente.
Guarda il tutorial pratico sull'adeguata verifica della clientela

All'interno del software Antiriciclaggio di OPEN l'adeguata verifica della clientela è gestita attraverso specifiche funzionalità, tra cui: raccolta dei dati, verifica dell'identità, controllo delle liste di monitoraggio, valutazione del rischio e identificazione del titolare effettivo.

Le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela non si applicano in caso di:

Ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 231/2007, in caso di impossibilità oggettiva di svolgimento dell'adeguata verifica della clientela, il soggetto obbligato non potrà procedere all'instaurazione del rapporto, ovvero all'esecuzione della prestazione professionale/operazione ed, inoltre, dovrà valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Identificazione del titolare effettivo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera pp), del D.Lgs. n. 231/2007, per titolare effettivo s'intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

La metodologia per individuare la titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche è contenuta nell'articolo 20 del D.Lgs. n. 231/2007.

Essa prevede che il soggetto obbligato identifichi le persone fisiche alle quali è attribuibile, in ultima istanza, la proprietà diretta od indiretta della persona non fisica (ente, società, ecc.), oppure il relativo controllo.

A tal fine l'anzidetto articolo 20 prevede che:
Come proprietà diretta, debba intendersi la titolarità di una partecipazione, detenuta da una persona fisica, superiore al 25% del capitale del cliente.
Come proprietà indiretta, debba intendersi la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società o per interposta persona.
Quando dall'esame dell'assetto proprietario non è possibile individuare il titolare effettivo, subentra il concetto del controllo; in questo caso, il titolare effettivo coincide con la persona fisica a cui è attribuibile il controllo dell'ente sulla base:
del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante (patti parasociali, ecc.).

Nell'eventualità in cui, applicando gli anzidetti criteri (criteri ordinari), non sia possibile risalire al titolare effettivo viene considerata tale la persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (criterio residuale).

Si tenga a mente che il comma 6 dell'articolo 20 stabilisce che i soggetti obbligati conservino traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, ragion per cui è necessario conservare traccia anche dei motivi che non hanno consentito al soggetto obbligato di individuare il titolare effettivo tramite i criteri ordinari, obbligandolo all'utilizzo del criterio residuale.

Deroghe

Esclusioni dagli obblighi di adeguata verifica della clientela:
Attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.
Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’articolo 2, comma 1, Legge 12/1979.

Cribis

Si segnala, infine, che nell'ottica di un'efficace ed efficiente adeguata verifica della clientela può diventare estremamente utile consultare in tempo reale, grazie al servizio Cribis, documenti che restituiscono dati sullo stato economico, finanziario e societario delle imprese.
Queste informazioni permettono, infatti, di gestire efficacemente il rischio del credito e di valutare la reputazione e la credibilità delle società.

Privacy: protezione dei dati personali

L'adeguata verifica della clientela è anche strettamente collegata alla privacy. Infatti la raccolta, l'archiviazione e il trattamento dei dati personali dei clienti devono rispettare le normative sulla protezione dei dati personali. Le due normative devono essere applicate in modo coordinato per garantire la conformità legale in entrambi gli ambiti:
  • Raccolta dei dati personali: per l'adeguata verifica della clientela, le aziende devono raccogliere una serie di dati personali, come l'identità, la residenza, le informazioni finanziarie e la fonte dei fondi. Questa raccolta deve essere fatta in modo lecito, trasparente e proporzionato rispetto alle finalità stabilite.
  • Finalità del trattamento: i dati raccolti devono essere utilizzati solo per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio, ovvero la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
  • Conservazione dei dati: i dati personali raccolti devono essere conservati per un periodo di tempo limitato, specificato dalla legge (di solito cinque anni dalla cessazione del rapporto con il cliente), e successivamente devono essere cancellati in modo sicuro.
  • Diritti dell'interessato: anche se vi è un obbligo di conservazione dei dati per la normativa antiriciclaggio, i clienti conservano il diritto di accedere ai propri dati, richiederne la rettifica, la cancellazione (nei limiti della legge), e opporsi a trattamenti illeciti.
  • Sicurezza dei dati: le aziende devono garantire che i dati personali siano trattati in modo sicuro, adottando misure tecniche e organizzative adeguate per proteggerli da accessi non autorizzati, perdita o distruzione.

Per gestire al meglio i dati dei propri clienti al fine di ottemperare agli obblighi normativi e infondere loro fiducia, è disponibile il servizio Privacy GDPR EU.

La conservazione dei dati e delle informazioni ha lo scopo di preservare i documenti nel tempo, evitando il rischio di smarrimento o distruzione e garantendo integrità, leggibilità e reperibilità. I documenti possono essere archiviati in formato cartaceo, digitale o con un approccio misto, a seconda delle esigenze operative.

I professionisti, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed economicità, possono continuare a utilizzare gli archivi esistenti, siano essi cartacei o informatici, istituiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017. Tuttavia, è necessario aggiornarli con i dati richiesti dalle nuove disposizioni, tra cui le informazioni sul titolare effettivo e la natura del rapporto, eliminando eventuali dati non più obbligatori.

Cosa deve essere conservato?

L'obbligo di conservazione riguarda:
  • Le copie dei documenti acquisiti durante lo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni.
  • Documentazione originale o copie con valore probatorio delle scritture e delle registrazioni relative alle operazioni.

Requisiti della conservazione

Il sistema di archiviazione scelto deve consentire una ricostruzione chiara e univoca dei dati relativi a:
  1. Prestazioni professionali:
    • Data di conferimento dell'incarico.
    • Dati identificativi del cliente, dell'eventuale titolare effettivo e dell'esecutore, compresi quelli ottenuti tramite identificazione elettronica o servizi fiduciari riconosciuti dal Regolamento UE n. 910/2014.
    • Scopo e natura del rapporto o della prestazione.
    • Consultazione, se avvenuta, dei registri previsti dall' 21 del D.Lgs. 231/2007.
  2. Operazioni:
    • Data, importo e causale dell'operazione.
    • Strumenti di pagamento utilizzati.

Se l'operazione prevede l'uso di strumenti di pagamento, il professionista è tenuto a conservare una copia dei mezzi impiegati, specialmente se questi costituiscono parte essenziale della prestazione offerta al cliente.

Durata e modalità di accesso

Il sistema di conservazione deve garantire l'accesso continuo ai documenti e alle informazioni per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.

Nell'adempimento degli obblighi di conservazione, il professionista ha la facoltà di adottare misure proporzionate al rischio, in linea con la propria struttura organizzativa, come stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 231/2007.

Conservazione negli studi associati e nelle STP

Negli studi associati e nelle società tra professionisti, è possibile definire procedure interne che centralizzino la gestione della conservazione. Questo permette una gestione più efficace delle informazioni relative a:
  • Dati identificativi di clienti, titolari effettivi ed esecutori.
  • Documenti e informazioni raccolte dai singoli professionisti.

Il presente testo costituisce una sintesi delle principali indicazioni contenute nella Regola tecnica n. 3. Per un approfondimento si rimanda alla lettura del documento completo del CNDCEC.

La disciplina antiriciclaggio prevede l'obbligo di segnalazione alla UIF delle operazioni sospette a carico dei soggetti individuati dalla normativa.

In particolar modo, prima di compiere l'operazione, i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili devono inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Art. 3, D.lgs. n. 231/2007
Il sospetto è desunto:
  • dalle caratteristiche delle operazioni;
  • dall'entità delle operazioni;
  • dalla natura delle operazioni;
  • dal collegamento o frazionamento delle operazioni;
  • da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del D.lgs. 231/2007.
Art. 35, D.lgs. n. 231/2007

In presenza di tali elementi di sospetto, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazioni sospette.
Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita, in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata, tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.
Naturalmente, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, informano prontamente la UIF.

La UIF, ferme restando le caratteristiche dei soggetti obbligati, emana specifiche istruzioni sui dati e sulle informazioni che devono essere contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette, le quali, in ogni caso, devono obbligatoriamente riportare i seguenti fattori:
  • i dati, le informazioni e la descrizione delle operazioni;
  • i motivi del sospetto.

Infine, i soggetti obbligati devono collaborare con la UIF, rispondendo, opportunamente, ad una eventuale richiesta di ulteriori informazioni.

L'art. 37 del D.lgs. 231/2007 prevede che i professionisti trasmettano la SOS direttamente alla UIF, ovvero agli Organismi di autoregolamentazione (come, ad esempio, gli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), i quali, una volta ricevuta la segnalazione da parte dei propri iscritti, provvedono ad inviarla alla UIF, priva del nome del segnalante.

Si segnala che, sin dal 18 maggio 2017, è attivo sulla home page del sito www.commercialisti.it il software AS-SOS, che è stato predisposto dal CNDCEC per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La normativa prevede misure volte ad assicurare e a garantire la massima riservatezza delle segnalazioni di operazioni sospette. Infatti, è disposto che:
  • i soggetti obbligati e gli Organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione;
  • in ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU (Financial Intelligence Unit, tra cui si pone la UIF), il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati;
  • in ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero, nè in quello per il dibattimento, nè possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie, ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse;
  • salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque riveli indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni;
  • in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 c.p.p. l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non deve essere menzionata;
  • la trasmissione delle SOS e le eventuali richieste di approfondimenti, nonchè gli scambi di informazioni attinenti alle segnalazione di operazioni sospette tra la UIF, la Guardia di Finanza, la DIA, le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza e della riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonchè l'integrità delle informazioni trasmesse.
Art. 38 del D.lgs. 231/2007

Dal momento che la SOS può comportare l'avvio di indagini ed inchieste, si segnala, in conclusione, che essa rappresenta un momento molto delicato, sia per i professionisti, che per i propri clienti e, per tale ragione, i Dottori Commercialisti, gli Esperti Contabili e le Società di servizi, svolgendo tale attività, devono attentamente valutare le operazioni compiute e conferite dai clienti, per poi segnalare e motivare alla UIF quelle concretamente ritenute sospette di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.

Come ampiamente riportato nelle informative UIF, numeri 13 e 15 del 2020, il sospetto che giustifica l'invio di una segnalazione di operazione sospetta si fonda su una valutazione degli elementi, sia oggettivi che soggettivi, che connotano la complessiva situazione del cliente che ha conferito l'incarico o per il quale l'operazione è svolta e può essere desunto, in particolare, da aspetti relativi alle caratteristiche, all'entità, alla natura delle operazioni, al loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenendo conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui la stessa è riferita.

Si riportano alcuni strumenti operativi che possono essere utilizzati per l'orientamento dei soggetti obbligati nell'eventuale individuazione di un'operazione sospetta, ma che, al tempo stesso, non sono da ritenersi nè esaustivi, nè tassativi:
Indicatori di anomalia periodicamente emanati ed aggiornati dalla UIF sulla base dell'art. 6 del lgs. 231/2007, che consistono in un elenco a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere anomali e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Modelli e schemi, anch'essi elaborati e diffusi dalla UIF ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 231/2007, rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi con riguardo a determinate operatività e che integrano gli indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti segnalanti.
Nell'ambito delle attività antiriciclaggio è stato stabilito un tetto massimo all'uso dei contanti per i pagamenti, più precisamente

è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (il trasferimento, quindi, può e dev'essere effettuato attraverso le banche, le Poste Italiane, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento).

Art. 49 del D.lgs. 231/2007

Il trasferimento superiore all'anzidetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Faq n. 8 del Dipartimento del Tesoro

Con le parole "soggetti diversi" il legislatore si riferisce ad entità giuridiche distinte, come, ad esempio, due società, il socio e la società di cui quest'ultimo fa parte, il legale rappresentante della società ed il socio; una ditta individuale ed una società, ecc.
Per operazione frazionata s'intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Faq n. 9 del Dipartimento del Tesoro

È prevista l'ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni, inferiori alla soglia, sia previsto da prassi commerciali, ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (vendite a rate, ad esempio) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

Il limite all'utilizzo del denaro contante comporta notevoli conseguenze per i professionisti, i quali sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività (la comunicazione non dev'essere compiuta quando l'oggetto dell'infrazione è un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).

Tale comunicazione può essere predisposta in carta libera ed inviata tramite raccomandata A/R, oppure per via telematica tramite l'applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni AntiRiciclaggio) e deve contenere le caratteristiche dell'infrazione, le generalità del/i soggetto/i che ha/hanno commesso l'infrazione, le generalità del segnalante e le circostanze in cui il segnalante ha preso atto dell'infrazione.

Quali rischi si corrono nell'inosservanza della normativa antiriciclaggio? Nell'ambito del Titolo V del D.lgs. n.231/2007, il legislatore ha accorpato il complesso di sanzioni volte a colpire le irregolarità commesse in violazione della legge medesima.

Rispetto alla disciplina previgente nella quale il sistema sanzionatorio risultava assolutamente disomogeneo e disarticolato, il legislatore ha provveduto ad effettuare una completa riorganizzazione, raccogliendo nel Titolo V tutte le disposizioni sanzionatorie sia procedimentali che sostanziali.

Viene confermato il cosiddetto “dualismo” del regime sanzionatorio che può, pertanto, determinare delle conseguenze di natura penale piuttosto che amministrative, a seconda della natura dell'illecito commesso.

Nell'impossibilità di individuare in modo oggettivo un illecito di per sè stesso penale o amministrativo, si ritiene, in base a quanto indicato in dottrina, che ciò che distingue le due tipologie di reato sia rinvenibile nella natura della sanzione comminata. Pertanto, quando viene inflitta una sanzione penale ricorrerà un illecito penale, mentre nel caso in venga comminata una sanzione amministrativa, ci troveremo di fronte ad un illecito amministrativo.

Le sanzioni amministrative sono comminabili tanto alle persone giuridiche quanto alle persone fisiche, mentre quelle penali soltanto alle persone fisiche, stante il principio sancito dalla Costituzione in forza del quale la responsabilità penale è di natura personale.

Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative sono codificate dal legislatore nel capo II del Titolo V (articoli da 56 a 64).

L'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica (art.56), che consistono nell'omissione da parte del professionista di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000,00 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 50.000,00 euro, graduata tenendo conto di diversi parametri, tra cui l'intensità della violazione, il grado di collaborazione del professionista con le autorità di controllo e la reiterazione dell'omissione. La medesima sanzione, con il suo eventuale “potenziamento”, è prevista nel caso di compimento dell'operazione o esecuzione della prestazione professionale in violazione dell'obbligo di astensione (art.42).

L'articolo 57 sanziona, invece, la condotta del soggetto obbligato che non pone in essere gli obblighi di conservazione dei dati, dei documenti previsti o la effettuano in modo tardivo. Si tratta, in questo caso di una sanzione pecuniaria pari a 2.000,00 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 50.000,00 euro.

Il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000,00 euro in caso di omissione di segnalazione di operazione sospetta (art.58), potenziata da 30.000,00 euro a 300.000,00 euro nei casi di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime. Se tali ultime violazioni determinano un vantaggio economico, la sanzione è elevata fino al doppio del valore del vantaggio stesso, se determinato o determinabile nel suo ammontare e comunque non inferiore a 450.000,00 euro. Qualora tale vantaggio non sia invece quantificabile, la sanzione è elevata fino ad un milione di euro.

Il comma 6 dell'art.58 colpisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 50.000 euro i trasgressori che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione, disposto dalla UIF, dell'operazione sospetta. Tale potere di sospensione è riconosciuto alla UIF, di proprio impulso oppure su richiesta degli organi investigativi e dell'autorità giudiziaria, fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi, in caso di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

I componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 30.000 euro (art.59 c.1) qualora, nell'ambito delle proprie funzioni omettano di comunicare al legale rappresentante del soggetto controllato le operazioni potenzialmente sospette delle quali vengano a conoscenza o alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni interessate i fatti che possono integrare violazioni gravi , ripetute o sistematiche ovvero plurime.

L'omessa trasmissione alle UIF di dati o richieste per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali da parte dei destinatari degli obblighi di trasmissione ed informazione è colpita da una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 50.000 euro (art.60 c.1), così come il rifiuto, su richiesta pervenuta nel corso di un'ispezione, di esibire documenti o di fornire notizie oppure nel caso in cui queste vengano fornite errate o incomplete (art.60 c.2).

Il legislatore ha previsto delle sanzioni specifiche per il mancato assolvimento (totale o parziale) dei compiti correlati all'incarico o alla funzione di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari bancari e finanziari. Se questi con la loro condotta hanno consentito il perpetrarsi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, ovvero hanno reso possibile l'inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni e astenersi dal ripeterle, o ancora hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo incorrono nella sanzione da 10.000,00 euro a 5.000.000,00 (art.62 commi 1 e 2). Qualora il vantaggio ottenuto dal trasgressore sia superiore a 5.000.000,00 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, se questo risulta essere determinato o determinabile. Una sanzione amministrativa accessoria consistente nell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico ricoperto nel soggetto vigilato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni può essere disposta dalle autorità di vigilanza di settore, tenuto conto della gravità della violazione accertata (art.62 c.3).

La sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 1.000.000,00 di euro (art.60 c.5) è prevista se al mancato assolvimento in tutto o in parte dei compiti correlati all'incarico o alla funzione di amministrazione, direzione e controllo sono gli amministratori o i revisori legali o le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

In ultimo, l'art.63 c.5 sanziona l'omessa comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore sopra soglia, nonchè delle infrazioni in tema di assegni bancari e postali e assegni circolari, vaglia postali e cambiari e ancora infrazioni in tema di libretti di deposito, bancari o postali. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista da legislatore va da 3.000,00 a 15.000,00.

Il soggetto che viola le norme in merito al divieto di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore oltre soglia, in tema di assegni bancari e postali e di assegni circolari, vaglia postali e cambiari viene invece sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro (art.63 c.1). Tale sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo per le violazioni superiori a 250.000,00 euro (art.63 c.6).

Sanzioni penali

Le sanzioni penali sono, a differenza di quelle amministrative, personali e pertanto applicabili esclusivamente alle persone fisiche. Nel corpo del D.Lgs. n.231/2007, il legislatore ha individuato le fattispecie di reato penalmente rilevante nell'ambito della normativa antiriciclaggio all'art.55.

L'art.55 c.1 prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000,00 a 30.000,00 euro nei confronti dei soggetti che, tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa in oggetto, nell'ambito dell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica, falsifichino dati ed informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. La stessa pena è prevista anche nel caso in cui gli stessi soggetti utilizzino dati ed informazioni false nell'espletamento delle medesime attività.

Il secondo comma dell'art.55 sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000,00 a 30.000,00 euro chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione, o comunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare tale corretta conservazione.

Condotta penalmente rilevante e disciplinata all'art.55 c.3 viene individuata dal legislatore in coloro che, obbligati a fornire dati ed informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, forniscano dati falsi ed informazioni non veritiere. Anche in questi casi la pena prevista si sostanzia nella reclusione da sei mesi a tre anni ed in una multa da 10.000,00 a 30.000,00 euro.

L'ultima fattispecie penalmente rilevante riguarda la violazione degli obblighi di riservatezza nell'ambito dell'iter di comunicazione dell'operazione sospetta. La violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione al cliente oggetto della stessa o a terzi o dell'invio delle ulteriori informazioni richieste da parte dell'UIF o ancora dell'esistenza o della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è sanzionata con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000,00 a 30.000,00 euro. La medesima sanzione è prevista nel caso in cui la violazione dell'obbligo di riservatezza riguardi il flusso di ritorno dell'esito della segnalazione da parte dell'UIF al segnalante.

Sia la qualità, che la quantità di informazioni ottenute dai professionisti come commercialisti e avvocati durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dai clienti risultano estremamente importanti e strategiche ai fini dell’antiriciclaggio, infatti, è proprio durante lo svolgimento delle attività che trova basamento l’eventuale decisione, da assumere volontariamente ed autonomamente, di segnalare un’operazione come sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria.

Quest’ultima costituisce, in estrema sintesi, una sorta di “filtro” tra chi effettua le segnalazioni e gli organi incaricati delle verifiche investigative.

L’analisi delle operazioni sospette da parte della UIF ha registrato, negli ultimi anni, uno sviluppo sempre maggiore ed all’aumento delle segnalazioni giunte dai professionisti è corrisposto un importante incremento delle Relazioni istruttorie trasmesse agli Organi investigativi.

Il ragguardevole incremento delle segnalazioni di operazioni sospette conferma uno sviluppo della sensibilità dei professionisti al contrasto del riciclaggio, nonché l’affermarsi della cultura della prevenzione, per cui, in un simile contesto, un’approfondita conoscenza della clientela ed un costante monitoraggio dei rapporti professionali si confermano presidi indispensabili per contrastare i rischi di corruzione del sistema economico.

Ciononostante, la categoria non è del tutto compatta nel segnalare: vi è ancora una ristretta percentuale di professionisti che, proprio a causa della personalizzazione del rapporto che si viene a creare con il cliente, unitamente al tradizionale vincolo del segreto professionale, risulta restia, per non dire insensibile, all’invio delle SOS.

Inoltre, una ricerca condotta dalla UIF in alcuni Paesi europei ha rilevato due atteggiamenti ricorrenti da parte dei professionisti:

L’attitudine ad individuare e segnalare operazioni sospette sulla base di meccanismi automatici di rilevazione, senza effettuare la valutazione di merito, che deve, invece, costituire l’essenza della collaborazione attiva.
La propensione a segnalare clienti marginali, nei confronti dei quali non sussiste più un particolare interessamento alla prosecuzione del rapporto d’affari.

Per fortuna si tratta di inefficienze localizzate, mentre, tornando a parlare per grandi numeri, a conferma della sempre più rilevante utilità del contributo fornito dai professionisti va considerato che, dall’anzidetta ricerca emerge che i soggetti segnalati dalle professioni figurano, spesso e volentieri, anche nelle comunicazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

Risulta, dunque, un’evidente e vantaggiosa complementarità tra la componente finanziaria e quella professionale, che combinate l’una con l’altra risultano maggiormente significative, sia per la qualità, che per lo “spessore” degli approfondimenti che deve svolgere la UIF.

La normativa nazionale in materia di antiriciclaggio è costituita dal D.Lgs. 231/2007, da ultimo modificato dal D.Lgs. 125/2019 e dai relativi provvedimenti attuativi emanati dal MEF, dalla UIF e dalle Autorità di vigilanza di settore, mentre il contesto normativo internazionale è rappresentato da standard e convenzioni internazionali, nonchè da norme europee.

Normativa nazionale primaria

  • Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Attuazione direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
  • Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90. Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE
  • Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92. Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170
  • Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125. Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonchè attuazione della direttiva (UE) 2018/843.

Disposizioni attuative

Altri documenti

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