Home Page

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Telemaco Pratiche telematiche

Telemaco CNDCEC: Pratiche telematiche

Cessione quote Srl

pagine correlate: Servizio offerto - Approfondimento - Cessione quote Srl - ComUnica - Novità bilanci 2009 - Listino - Modalità di adesione

Adempimenti per la cessione quote s.r.l. (ex art. 36 comma 1-bis legge n. 133/2008):

  1. Acquisizione dell’incarico da parte del professionista che, non necessariamente ma nella generalità dei casi, avviene con la predisposizione del contratto di cessione, la previa registrazione telematica all’Agenzia delle Entrate (modello 69 elettronico) ed il successivo deposito dello stesso al Registro delle Imprese (Pratica Fedra).
  2. Verifica dell’identità e della capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di rappresentanza (così ad esempio e a tal fine il professionista dovrà farsi consegnare: la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del cedente e del cessionario; per gli extra-comunitari, la fotocopia del permesso di soggiorno; nel caso in cui il cedente o il cessionario non intervengano nell’atto, l’originale della procura generale o copia autenticata della procura generale; le attestazioni del cedente e del cessionario in ordine al loro stato civile1; se le parti sono soggetti societari, fare una visura camerale per verificare se l’amministratore che partecipa all’atto è in carica ed ha i poteri per effettuare il trasferimento; verificare se il cedente è effettivamente socio e se è titolare della quota oggetto di cessione; si consiglia di effettuare la visura assetti proprietari il giorno stesso in cui si effettua la cessione e si raccomanda di richiedere l’iscrizione della stessa il medesimo giorno).
  3. Analisi dell’incarico ricevuto da parte del professionista anche in ottica antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio).
  4. Predisposizione informativa per il trattamento dei dati personali, ove una delle parti o tutte le parti non siano clienti di studio (normativa privacy).
  5. Nel caso in cui il cedente sia una società, acquisizione dello Statuto della stessa per la verifica dell’esistenza di limiti e/o vincoli alla circolazione delle quote oggetto di trasferimento (es. clausole di gradimento o diritti di prelazione a favore dei soci). Constatata la presenza delle predette clausole procedere con le procedure per superare tali limitazioni (es.: gradimento al trasferimento – tramite raccomandata AR, con i dati essenziali della potenziale cessione - che dovrà essere richiesto dal socio che intende trasferire la quota al soggetto o all’organo preposto; denuntiatio; rinuncia alla prelazione; etc.).
  6. Nel caso in cui l’acquirente sia una società, acquisizione dello Statuto della stessa per la verifica di eventuali divieti all’acquisto o se l’acquisto è subordinato ad approvazione dell’assemblea o del Consiglio d’Amministrazione. (In questi ultimi casi, di cui ai punti 5 e 6, bisogna scaricare dal Registro imprese lo Statuto vigente o almeno verificare che lo Statuto cartaceo abbia il numero di repertorio notarile indicato nella visura aggiornata della CCIAA)2.
  7. Verifica della disponibilità dei dispositivi di firma digitale dei contraenti (se si tratta di una società accertarsi che l’amministratore abbia la propria smart card) ed eventualmente del coniuge se in regime di comunione dei beni.
  8. Verifica della disponibilità di marche temporali da parte del professionista tramite il software Dike. In caso di non disponibilità o di assenza dell’account per la verifica acquistare le marche temporali inviando una e-mail utilizzando la pagina dei contatti.
  9. Redazione del preliminare di cessione quote con programma di videoscrittura (Word). Il preliminare non è richiesto in forma di documento informatico, può essere gestito anche in formato cartaceo.
  10. Redazione del contratto di cessione a cura del commercialista incaricato, ovvero a cura delle parti3, con programma di videoscrittura senza l’inclusione di campi modificabili4.
  11. Conversione del documento informatico in formato statico non modificabile (PDF/A 5).
  12. Sottoscrizione digitale del documento informatico da parte del primo contraente.
  13. Sottoscrizione del documento informatico da parte del secondo contraente, sottoscrizione da parte del professionista incaricato che appone anche la marcatura temporale, attraverso la funzione "firma e marca" del programma Dike (creazione file .m7m).
  14. Esperimento nuova procedura obbligatoria di registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di stipula dello stesso ; questa procedura prevede che sia gestito un modello 69 elettronico a cui si allegano l’atto sottoscritto digitalmente dalle parti e dal professionista intermediario, sul cui conto corrente sono in seguito addebitate l’imposta di registro e quella di bollo.
  15. Creazione del modello 69 elettronico con annessi allegati che avverrà tramite l’apposito programma rilasciato dalla Sogei "Cessioni Quote Societarie" (versione 1.2.0)6 e prevede più fasi:
    • Compilazione del “Frontespizio” con l’indicazione dell’Ufficio dell’Agenzia competente, del codice fiscale dell’intermediario, e la data di stipula dell’atto che corrisponde alla data di apposizione della marca temporale;
    • Compilazione della parte riguardante i “Soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto” e quindi bisognerà inserire il codice fiscale se persona fisica, in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicato il codice fiscale della persona fisica che lo rappresenta e la relativa qualifica;
    • Compilazione della parte “Dati dei negozi” e quindi inserire il codice negozio 1114, il valore della cessione, l’importo dell’imposta di registro (euro 168,00) 7, il codice fiscale del soggetto cedente (dante causa) ed codice fiscale del soggetto acquirente (avente causa). La conferma dei dati si ottiene premendo il tasto “conferma”, poi, il tasto “Fine” si effettua la definitiva memorizzazione dei dati inseriti nel quadro;
    • Completato l’inserimento dei dati ed attivandosi la gestione segnalazioni, appare la finestra che avvisa la possibilità di accesso alla sezione “Riepilogo”, in cui è possibile visualizzare l’importo della transazione e l’importo complessivo dell’imposta di bollo e di registro da addebitarsi sul conto del professionista;
    • Selezionando OK si attiva il quadro “Riepilogo” dove il professionista/intermediario deve allegare l’atto di trasferimento, in formato PDF/A, firmato digitalmente dalle parti e dallo stesso intermediario (file con estensione .p7m) e la marca temporale (file con estensione .tsr) apposta all’atto coevamente alla data di stipula dello stesso; a tal fine procederà con l’apposita funzione di Dike a separare il file marcato dal file firmato (selezionare dal menù: Strumenti – Separa marca da documento), ovvero a generare separatamente dello stesso file (.m7m) i due file: quello con estensione .p7m e quello con estensione .tsr. Per allegare questi due file (.tsr e .p7m) occorre utilizzare i relativi tasti funzionali “Allega/Rimuovi” presenti nel quadro “ Riepilogo” in corrispondenza di ciascuna tipologia di documento; è possibile l’allegazione anche dell’eventuale procura speciale, anch’essa sottoscritta digitalmente dalle parti;
    • Una volta eseguita la procedura di cui sopra , dopo aver aggiornato l’applicativo Entratel all’ultima versione con l’installazione del modulo di controllo, si procede alla generazione del file da sottoporre a controllo (file .dcm) e alla sua autenticazione con Entratel ai fini della trasmissione telematica;
    • Al termine della registrazione, l’Agenzia delle Entrate restituisce tre diverse tipologie di ricevute (file .CQS00 – contenente la ricevuta di registrazione in formato testuale; file .CQT00 - contenente il file xml con l’atto di registrazione; file .CQU00, quest’ultimo disponibile solo dopo qualche giorno ed attesta l’avvenuto addebito delle imposte sul conto corrente del professionista8. Dopo aver salvato in locale i file ricevute compressi, occorrerà aprire l’applicazione Entratel e decomprimerli utilizzando il certificato di autenticazione. La decompressione genera un file .rel (file tipo CQS00), leggibile con Entratel e stampabile con qualsiasi stampante postscript e un file in formato .rel.p7m (file tipo CQT00). Quest’ultimo file contiene al suo interno l’atto registrato, sottoscritto digitalmente dalle parti e dal professionista, la marca temporale, la ricevuta con gli estremi di registrazione e il modello 69 elettronico (questo file .rel.p7m dovrà essere allegato nella forma in cui si trova alla pratica Fedra e non deve essere aperto con l’applicazione di firma digitale per non compromettere l’integrità di lettura da parte delle Camere di Commercio).
  16. Deposito presso il Registro delle Imprese della CCIAA del documento firmato e datato. Il deposito della pratica dovrà avvenire entro i 30 giorni dalla stipula (apposizione della marcatura temporale). La procedura si attua avvalendosi del programma Fedra Plus 6.1.5 che permette di allegare il file con estensione .rel.p7m. A tal fine bisognerà effettuare le seguenti operazioni:
    • Creazione delle anagrafiche dei contraenti su Fedra Plus ove non già esistenti;
    • Creazione della pratica di iscrizione al Registro imprese della Cessione quote selezionando il modello S6;
    • Compilazione del riquadro B/Estremi Dell’atto: selezionando Aggiungi dovrà essere indicata la forma dell’atto utilizzando l’acronimo “S” (forma scritta)9, il codice dell’atto (A18) e la data dell’atto (data di apposizione della marca temporale); nella stessa sezione dovranno essere indicati anche gli estremi di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e quindi il codice ufficio, il numero e la data della registrazione dell’atto così come indicati nella ricevuta restituita dall’Agenzia delle Entrate (gli estremi di registrazione dell’atto sono presenti in uno dei file ricevuta restituiti dalla Agenzia delle Entrate, file .CQS00, visualizzabile e stampabile attraverso l’applicazione Entratel);
    • Compilazione del riquadro 1/Trasferimento Quote Sociali S.R.L. del modello S6. Selezionando nuova occorrenza si gestisce il trasferimento. Nella sezione “Soggetti” selezionando nuovo soggetto devono essere indicati i dati del Dante Causa (cedente) e dell’Avente Causa (acquirente);
    • Compilazione del quadro Note della pratica (Modulo XX – Note della Pratica – includibile nella medesima per mezzo dell’utilizzazione del menu a tendina Aggiungi Modulo) nel quale il professionista dovrà riportare le dichiarazioni di notorietà, come richiesto dalla CCIAA presso cui si effettua la registrazione. Si ricorda che i professionisti in possesso di dispositivo di firma digitale con ruolo emesso da Certicomm o altro certificatore, in corso di validità, non sono tenuti a riportare nel quadro note l’autocertificazione limitatamente alla non sussistenza di procedimenti disciplinari in corso10;
    • Compilazione del quadro Riepilogo della pratica nel quale si dovrà allegare: il file con estensione .rel.p7m (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, quello ottenuto dalla decompressione della ricevuta CQT00) ed inserire il codice documento 99, con descrizione “atto di trasferimento quote registrato", il codice atto A18, il numero della pagina iniziale e quella finale e la data del documento (corrispondente alla data della marcatura temporale);
    • Selezionare il tasto Avvia e compilare la Distinta della pratica, indicando il cognome e nome del professionista e la qualità di professionista incaricato nel campo "in qualità di"; nel campo in cui è presente la forma di assolvimento dell’imposta di bollo selezionare la scelta “E” (assolto all’entrata) e riportare gli estremi di autorizzazione della CCIAA all’assolvimento virtuale della stessa (se si usa presentare pratiche ad una sola Camera nella configurazione di Fedra Plus si può già riportare tale autorizzazione al fine di averla già presente in automatico sulla distinta);
    • Validazione della pratica;
    • Sottoscrizione della distinta con firma digitale e successiva spedizione della pratica tramite Telemaco ad opera dell’intermediario abilitato incaricato dalle parti contraenti (utilizzare esclusivamente come applet di spedizione Tyco)11;

Normativa

Documentazione


1 Si vedano a tal proposito gli artt. 177 (1° comma), 180 (2° comma) e 184 (1° e 3° comma) del codice civile.

2 Ulteriore verifica da parte del professionista riguarda la sussistenza di patti parasociali che pongano limiti al trasferimento delle partecipazioni. Nel caso di cessione della partecipazione in presenza del patto parasociale sottoscritto, bisogna informare il cedente della eventuale azione risarcitoria.

3 Il professionista incaricato è tenuto anche alla verifica della non contrarietà dell’atto al buon costume e all’ordine pubblico.

4 Si consiglia di non applicare alcuna data di stipula sull’atto: basterà indicare come clausola che il contratto è assoggettato a marcatura temporale; in tal modo la decorrenza dei termini, rispettivamente, di 20 giorni e di 30 giorni per la registrazione nonché per l’iscrizione al Registro Imprese dell’atto, decorreranno da questa.

5 Il formato PDF/A è uno standard ISO 19005, definito come sottoinsieme del PDF, per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici. Dire PDF/A non è come PDF. Un file in formato PDF/A deve rispettare certi vincoli ed essere completamente "autoconsistente".
Per creare un file in formato PDF/A con Adobe, la versione minima necessaria è l'Acrobat 8 Professional è comunque possibile utilizzare prodotti specifici o tool di conversione per produrre documenti nel formato richiesto (di seguito si fornisce solo qualche indicazione Callas software, PDFlib e PDF Tools AG). Inoltre la versione 2.4 o 3.1 del software OpenOffice permette di eseguire l'export dei files direttamente in formato PDF/A.
In ogni caso Acrobat 8 può essere utilizzato per verificare se un file .pdf, comunque generato, rispetti i criteri PDF/A. www.adobe.com

6 L’applicazione si avvale di un modulo di controllo del file unico generato (verificare ed installare l’ultima versione disponibile).

7 L’atto di trasferimento di quota sociale, prima del deposito presso il Registro delle imprese, deve essere registrato, in termine fisso entro 20 giorni dalla data di formazione (quale risultante dalla marcatura temporale apposta dall’ultima delle parti contraenti), presso l’Agenzia delle Entrate, con applicazione dell’imposta nella misura fissa attuale di 168,00 €. Per quanto riguarda l'imposta di registro, nella Circolare 58/E viene richiamata la Risoluzione n. 225/2008 con la quale l'Agenzia delle Entrate ebbe modo di precisare che "se un atto contiene più disposizioni che non derivino necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di essa è soggetta ad imposta come se fosse atto distinto"; di conseguenza, l'Amministrazione chiarì l'autonoma tassabilità di ognuna delle cessioni di più quote sociali da parte di più alienanti.

8 Per il download delle ricevute occorre connettersi al sito web del servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate ed accedere alla sezione “Ricevute”.

9 Si fa presente che il Conservatore del Registro delle Imprese di Torino, nel corso della diretta MAP del 25/09/2008, ha affermato che in merito alla forma dell’atto si ritiene anche corretto l’utilizzo della tipologia "X", "Altra forma".

10 Per il quadro Note si invita a contattare il Registro Imprese a cui è destinata la pratica per conoscere l’esatto ed esaustivo contenuto da inserire. Inoltre, potrebbe essere necessario allegare all’atto informatico di trasferimento di quote srl altri atti o documenti richiamati nell’atto e quindi parti integranti dello stesso. Ad esempio, la procura alla sottoscrizione dell’atto informatico di trasferimento quote da una delle parti contraenti. Questa dovrà essere allegata in file separato.

11 A partire dal 30 marzo 2009 è entrato in vigore l’articolo 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, in base al quale il libro dei soci delle società a responsabilità limitata è stato abolito e quindi tutti gli effetti che il codice civile imputava alla trascrizione dei dati al libro dei soci - ex articolo 2470 c.c. 1° comma - si andranno a determinare con il deposito dell’atto presso il Registro delle imprese. A tal proposito si veda anche la circolare n. 12/IR del Cndcec del 27/07/2009.

12 Si rammenta che secondo la citata circolare n. 6/IR del 22/10/2008 del Cndcec, le ipotesi di costituzione di usufrutto e pegno su partecipazioni di s.r.l. debbano rispettare le formalità previste dall’art. 2470 c.c. e, dunque, possano essere assoggettate alla nuova procedura di cui all’art. 36 comma 1-bis legge n.133 dello 06/08/2008.

Home Page
Centro Assistenza Fiscale nazionale Dottori Commercialisti
© copyright 2003-2010
OPEN Dot Com - Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Codice fiscale e partita IVA 02926100047 • Condizioni d'usoPrivacy del sito