Home Page

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Intrastat

Soluzioni per i Professionisti: Intrastat

Servizio offerto

pagine correlate: Servizio offerto - Normativa - Listino - Modalità di adesione

Ultima novità pubblicata

Il nuovo servizio per l'invio dei modelli Intrastat

Con il DLgs 11/02/2010 n. 18 sono state recepite nell'ordinamento italiano le nuove disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive comunitarie.
Lo Studio Professionale si limiterà ad inviarci le fatture di competenza. OPEN ...

L’art. 50 co. 6 del DL 30.8.93 n. 331 (conv. L. 29.10.93 n. 427), così come modificato dal D.Lgs. 18/2010, impone ai soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie, attive e/o passive, di compilare e presentare i modelli Intrastat.
La presentazione di detti elenchi riepilogativi ha lo scopo di soddisfare contemporaneamente esigenze sia di carattere fiscale sia di carattere statistico connesse con gli scambi intracomunitari di beni.
Sono obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi i soggetti che hanno ceduto o acquistato beni comunitari, nonché i soggetti che hanno effettuato o ricevuto servizi intracomunitari, ovvero:

  • i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi "generici" con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri;
  • gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, di cui all’art. 7-ter co. 2 lett. b) e c) del DPR 633/72, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi “generiche” rese da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

Sono, tuttavia, escluse dall’obbligo di rilevazione le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro dove è stabilito il destinatario, per esempio perché non imponibili o esenti.

Per effetto del recepimento della Direttiva 2008/117/CE, modificativa della Direttiva 2006/112/CE, la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi è stata modificata in modo rilevante.
In base ai nuovi artt. 263, 264 e 265 della Direttiva 2006/112/CE, infatti:

  • la regola generale diviene quella della presentazione degli elenchi con cadenza mensile;
  • i singoli Stati possono prevedere la periodicità trimestrale, a condizione che l’ammontare delle operazioni intracomunitarie (cessioni e prestazioni), non sia superiore, né per il trimestre di riferimento, né per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, a determinate soglie: in Italia, tale limite è stato definito in euro 50.000,00.

Anche con riferimento ai termini e alle modalità di presentazione, il recepimento della disciplina comunitaria sortisce effetti di rilievo. In particolare, è previsto, in via esclusiva, l’obbligo di invio telematico degli elenchi riepilogativi.
I modelli devono essere presentati in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.