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Indagini finanziarie

Soluzioni per i Professionisti: Indagini finanziarie

Approfondimento

pagine correlate: Risposta alle richieste di informazioni - Comunicazione PEC - Approfondimento - Normativa

Fonti normative

La l. 311/2004 ha esteso l'ambito dei soggetti a cui l'Amministrazione finanziaria può richiedere informazioni sui contribuenti ai fini degli accertamenti tributari, imponendo loro una serie di adempimenti volti a consentire lo scambio di dati in via esclusivamente telematica.

Destinatari degli obblighi

  • le banche e Poste Italiane Spa;
  • i soggetti iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106, 107, 113 e 155 del t.u. bancario (cioè soggetti che svolgono attività finanziaria, comprese le holding di partecipazione);
  • i cambiavalute e le casse peota;
  • le SIM, gli OICR, i Fondi di investimento, le SICAV, le SGR;
  • le società fiduciarie;
  • gli istituti di moneta elettronica;
  • gli agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione di case da gioco, case d'asta, recupero crediti).

Quali sono gli adempimenti

  1. Dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le richieste di informazioni ed inviare le relative risposte.
  2. Dotarsi di firma digitale (per il "responsabile delle indagini finanziarie").
  3. Comunicare all'Agenzia Entrate, con invio di un apposito file telematico, tramite Entratel o Internet, l'indirizzo di posta elettronica certificata attivato, comprensivo di altri dati.
  4. Inviare le risposte (alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia Entrate o dalla Guardia di Finanza) firmate digitalmente.