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Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Antiriciclaggio per Professionisti e Operatori non finanziari

Antiriciclaggio: Professionisti

Approfondimento

Fonti normative

Le disposizioni antiriciclaggio relative ai professionisti sono oggi contenute nel D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/12/2007, n. 290, Serie generale, Supplemento numero 268, come modificato dal d.lgs. 151/2009.

Il richiamato Decreto Legislativo ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE (cosiddetta terza direttiva) che ha ridisegnato gli obblighi antiriciclaggio sotto il profilo dei destinatari e dei contenuti.

Sono attesi regolamenti attuativi da emanarsi da parte del Ministero Economia e Finanze entro 18 mesi dal 29 dicembre 2007.

Quali sono i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (ai sensi del d.lgs. 231/2007)

Gli obblighi previsti dalla normativa sono posti a carico dei seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria:

  1. dottori commercialisti ed esperti contabili;
  2. revisori contabili e società di revisione;
  3. consulenti del lavoro;
  4. notai ed avvocati (limitatamente all'attività di consulenza in relazione a transazioni economiche, transazioni finanziarie, al compimento di attività manageriali ed al compimento in nome e per conto del cliente di operazioni di natura finanziaria o immobiliare);
  5. prestatori di servizi relativi a società e trust, non ricompresi nei punti precedenti;
  6. ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.

Quali sono gli adempimenti (ai sensi del d.lgs. 231/2007)

  1. Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre i 12.500 euro

    L'art. 49 del d.lgs. 231/2007 stabilisce il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi complessivamente pari o superiori a 12.500 euro.
    I professionisti devono comunicare le infrazioni al divieto, di cui sono a conoscenza, al Ministero delle Finanze/alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari competenti entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto.
    L'omessa comunicazione è punita, con una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione.

  2. Adeguata verifica della clientela e registrazione delle prestazioni professionali nell'Archivio

    Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:
    1. identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
    2. identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
    3. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
    4. svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale
    e vanno adempiuti nei seguenti casi:
    • quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
    • quando si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
    • tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile;
    • quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
    • quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

    Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (e di registrazione) NON si applicano in relazione:
    1. allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi;
    2. agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1 della legge 12/1979.

    In determinati casi trovano applicazione obblighi semplificati o rafforzati

    Gli obblighi di registrazione hanno ad oggetto i dati identificativi del cliente e le generalità dei delegati ad operare per conto del cliente e vanno adempiuti entro 30 giorni dal termine della prestazione, ovvero dall'accettazione dell'incarico professionale o dalla eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni.

    L'omessa istituzione dell'archivio è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

    Fino a quando non verranno emanati i provvedimenti previsti dall'art. 66 comma 2 del d.lgs. 231/2007, gli obblighi di registrazione continuano ad essere assolti con le modalità attualmente in vigore.
  3. Segnalazione di operazioni sospette alla UIF

    I professionisti devono inviare alla UIF, senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
    L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con una sanzione pecuniaria che va dall'1 al 40% del valore dell'operazione.

  4. Formazione

    I professionisti hanno l'obbligo di adottare adeguate misure di formazione dei loro dipendenti e collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.