Le società iscritte nell'elenco di cui all'art. 113 del t.u.b.
non sono più destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (tenuta dell'AUI).
Restano fermi gli obblighi legati alle indagini finanziarie e alle comunicazioni all'anagrafe tributaria,
nonché l'obbligo di iscrizione all'elenco di cui all'art. 113 t.u.b. in caso di esercizio dell'attività
finanziaria in via esclusiva o prevalente.
Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore
oltre i 12.500 euro
L'art.1 c.1 della L.197/91 stabilisce il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi complessivamente superiori a 12.500 euro.
Gli intermediari devono comunicare le infrazioni al divieto, di cui sono a conoscenza, al Ministero delle Finanze/alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari competenti entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto.
L'omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione.
Il 30 aprile 2008 è entrato in vigore l'art. 49 del d.lgs. 231/2007 che ha abbassato la soglia
sopra citata a 5.000 euro. Con la medesima decorrenza è stato abrogato l'art. 1 della L. 197/91.
Dal 25 giugno 2008, per effetto del d.l. 112/2008, la soglia è nuovamente 12.500 euro.
Adeguata verifica della clientela e registrazione di rapporti e operazioni nell'Archivio
L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:
- identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
I dati relativi al cliente e al rapporto continuativo e/o alle operazioni
vanno inseriti nell'Archivio entro 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione o dall'apertura del rapporto continuativo e vanno conservati per 10 anni.
L'omessa istituzione dell'Archivio è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.
Fino a quando non verranno emanati i provvedimenti previsti dall'art. 66 comma 2 del d.lgs. 231/2007, gli obblighi di registrazione continuano ad essere assolti con le modalità attualmente in vigore.
Segnalazione di operazioni sospette alla UIF
Le operazioni ritenute sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere segnalate senza ritardo alla UIF.
L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% del valore dell'operazione.
Inoltro di dati aggregati alla UIF
Le banche, Poste italiane S.p.A., gli IMEL, le SIM, le SGR, le SICAV, le imprese di assicurazione
che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB, le succursali italiane dei soggetti precedentemente
indicati aventi sede in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del
risparmio armonizzate e delle imprese di investimento, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le società
fiduciarie di cui alla l. 1939/1966 devono inoltrare su base mensile i dati rilevati nell'Archivio
rielaborati e aggregati secondo quanto indicato dalla UIF.
Formazione
Gli intermediari hanno l'obbligo di adottare adeguate misure di formazione dei loro dipendenti e collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.