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Antiriciclaggio per Intermediari finanziari

Antiriciclaggio: Intermediari finanziari

Approfondimento

pagine correlate: Servizio offerto - Approfondimento - Normativa - Listino - Modalità di adesione

Disposizioni in vigore dal 29 dicembre 2007

(vai alle disposizioni precedenti, in vigore fino al 28 dicembre 2007)

Fonti normative

La normativa antiriciclaggio è contenuta nel d.lgs. 231/2007 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2005/60/CE (c.d. terza direttiva).

Chi sono i destinatari degli obblighi


Gli obblighi previsti dalla normativa si applicano:
  1. agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli artt. 106 e 107 t.u.b.;
  2. alle banche;
  3. a Poste Italiane Spa;
  4. agli istituti di moneta elettronica;
  5. alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
  6. alle società di gestione del risparmio (SGR);
  7. alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  8. alle imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'art. 2, comma 1 del codice delle assicurazioni private;
  9. agli agenti di cambio;
  10. alle società fiduciarie;
  11. alle società che svolgono servizio di riscossione dei tributi;
  12. alle succursali italiane dei soggetti precedentemente indicati aventi sede legale in uno Stato estero nonché alle succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;
  13. alla Cassa Depositi e Prestiti Spa;
  14. ai confidi;
  15. ai cambiavalute.
Le società iscritte nell'elenco di cui all'art. 113 del t.u.b. non sono più destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (tenuta dell'AUI).
Restano fermi gli obblighi legati alle indagini finanziarie e alle comunicazioni all'anagrafe tributaria, nonché l'obbligo di iscrizione all'elenco di cui all'art. 113 t.u.b. in caso di esercizio dell'attività finanziaria in via esclusiva o prevalente.

Quali sono gli adempimenti (ai sensi del d.lgs. 231/2007)


  1. Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre i 12.500 euro

    L'art.1 c.1 della L.197/91 stabilisce il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi complessivamente superiori a 12.500 euro.
    Gli intermediari devono comunicare le infrazioni al divieto, di cui sono a conoscenza, al Ministero delle Finanze/alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari competenti entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto.
    L'omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione.

    Il 30 aprile 2008 è entrato in vigore l'art. 49 del d.lgs. 231/2007 che ha abbassato la soglia sopra citata a 5.000 euro. Con la medesima decorrenza è stato abrogato l'art. 1 della L. 197/91.
    Dal 25 giugno 2008, per effetto del d.l. 112/2008, la soglia è nuovamente 12.500 euro.
  2. Adeguata verifica della clientela e registrazione di rapporti e operazioni nell'Archivio

    L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:
    1. identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
    2. identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
    3. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
    4. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

    I dati relativi al cliente e al rapporto continuativo e/o alle operazioni vanno inseriti nell'Archivio entro 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione o dall'apertura del rapporto continuativo e vanno conservati per 10 anni.
    L'omessa istituzione dell'Archivio è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

    Fino a quando non verranno emanati i provvedimenti previsti dall'art. 66 comma 2 del d.lgs. 231/2007, gli obblighi di registrazione continuano ad essere assolti con le modalità attualmente in vigore.
  3. Segnalazione di operazioni sospette alla UIF

    Le operazioni ritenute sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere segnalate senza ritardo alla UIF.
    L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% del valore dell'operazione.

  4. Inoltro di dati aggregati alla UIF

    Le banche, Poste italiane S.p.A., gli IMEL, le SIM, le SGR, le SICAV, le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB, le succursali italiane dei soggetti precedentemente indicati aventi sede in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le società fiduciarie di cui alla l. 1939/1966 devono inoltrare su base mensile i dati rilevati nell'Archivio rielaborati e aggregati secondo quanto indicato dalla UIF.

  5. Formazione

    Gli intermediari hanno l'obbligo di adottare adeguate misure di formazione dei loro dipendenti e collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Disposizioni in vigore fino al 28 dicembre 2007

(torna alle disposizioni in vigore dal 29 dicembre 2007)

Fonti normative

La normativa antiriciclaggio derivante dall'attuazione della direttiva comunitaria 91/308/CEE, è contenuta nella L.197/91 e successive integrazioni e modificazioni, e nella collegata normativa di livello secondario.
Con il d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, è stata attuata la direttiva 2001/97/CE che ha previsto l'estensione degli adempimenti a: dottori commercialisti, revisori contabili, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, notai, avvocati, soggetti che svolgono le attività indicate nel d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Chi sono i destinatari degli obblighi antiriciclaggio (ai sensi della l. 197/91)

Gli obblighi previsti dalla normativa si applicano:

  1. ai soggetti che svolgono nei confronti del pubblico o non nei confronti del pubblico attività di:
    • concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria (es. società di leasing);
    • assunzione di partecipazioni (holding di partecipazione);
    • intermediazioni in cambi;
    • servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante carte di credito;
  2. alle banche;
  3. a Poste Italiane Spa;
  4. agli istituti di moneta elettronica;
  5. alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
  6. alle società di gestione del risparmio (SGR);
  7. alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  8. alle imprese di assicurazione;
  9. agli agenti di cambio;
  10. alle società fiduciarie;
  11. alle società che svolgono servizio di riscossione dei tributi;
  12. alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché alle succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate.

Quali sono gli adempimenti

  1. Identificazione di clienti e registrazione delle operazioni - Istituzione dell'Archivio Unico Informatico

    I soggetti indicati devono procedere all'identificazione dei clienti e alla registrazione di:
    • operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, di importo superiore a 12.500 euro;
    • rapporti continuativi, a prescindere dall'importo.

    I dati vanno inseriti nell'Archivio entro 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione o dall'apertura del rapporto continuativo e vanno conservati per 10 anni.
    L'omessa istituzione dell'Archivio è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 5.164,57 a 25.822,84 euro.

  2. Segnalazione di operazioni sospette all'UIC

    Le operazioni ritenute sospette devono essere segnalate senza ritardo all'UIC.
    L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% del valore dell'operazione.
  3. Inoltro di dati aggregati all'UIC

    Gli intermediari abilitati ad effettuare operazioni di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore per importi superiori a 12.500 euro devono inoltrare su base mensile i dati rilevati nell'Archivio rielaborati e aggregati secondo quanto indicato dall'UIC.
    Sono intermediari abilitati i soggetti indicati precedentemente ai numeri da 2) a 12) e quelli di cui al numero 1) che abbiano ottenuto l'abilitazione dal Ministero del Tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento indicate.